Impiego pubblico – Sanità e Area Sanità – A.R.P.A. – prestazione lavoro straordinario di fatto
Nel caso di specie la Cassazione ritiene da soddisfarsi la pretesa di un dipendente di conseguire il corrispettivo per una prestazione lavorativa, extra orario ordinario, fornita “di fatto” ossia con un assenso tacito della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro. Nel caso di specie l’attività posta in essere dal lavoratore era stata richiesta dal datore di lavoro “oltre il debito orario” integrando gli estremi del lavoro straordinario, per i quali il personale deve essere specificatamente compensato, nei termini della contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). La Corte non reputa di ostacolo al pagamento la mancanza, come nella controversia in argomento, di un’autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione e il compenso. “In simil casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state non insciente e prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario”.
16-06-2024 15:47
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