In merito ai danni patrimoniali, nessun dubbio sussiste sul fatto che essi derivino sia dal blocco temporaneo dei conti correnti e dei prestiti accesi, sia dalla revoca dell’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento. Tuttavia, il Tribunale non limita i pregiudizi unicamente a tali concrete circostanze, individuando un ulteriore potenziale aggravio della posizione economica e personale dell’interessato nella permanenza e nella durata della segnalazione illegittima.
Tribunale Trani Civile Sentenza 27 giugno 2023 n. 1034
Data udienza 27 giugno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
nella persona del Giudice monocratico dr.ssa Laura Cantore, la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4433/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto risarcimento del danno, promossa
Da
(...), rappresentato e difeso dall'avv. (...), giusto mandato in atti
- Attore -
CONTRO
(...) S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (...), giusto mandato in atti,
- Convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ing. (...) citava in giudizio la (...) S.p.A., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare che l'Ing. (...), a causa della illegittima segnalazione in CAI - segmento CARTER, descritta e documentata nella narrativa del presente atto effettuata dalla Banca convenuta il 30.01.2015, si è trovato nell'impossibilità di utilizzare l'affidamento presso il (...) S.p.A., acceso su proprio conto corrente, come documentato nella narrativa del presente atto di citazione e come provato altresì dalla comunicazione effettuata da parte del (...) del 26.02.2015 (vds. all.to n. 15); 2) accertare e dichiarare quindi che l'Ing. (...), a causa della accertata illegittima segnalazione in CAI di cui in narrativa del presente atto effettuata dalla (...), ha subito un danno alla propria immagine professionale, nonché un danno non patrimoniale, danno morale, danno alla propria reputazione e danno da impossibilità di accesso ad ogni forma di credito e danno da mancato legittimo utilizzo di propri affidamenti, complessivamente quantificabile in Euro 50.000,00, o nella somma maggiore o minore quantificabile da parte dell'Elmo Sig. Giudice adito secondo criteri equitativi; 3) condannare la (...) S.p.A., odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Euro 50.000,00 o di quella somma maggiore o minore determinata con criteri equitativi da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice adito, in favore dell'Ing. (...), a titolo di risarcimento per danno alla propria immagine professionale, nonché per danno non patrimoniale, danno morale, danno alla reputazione, danno da impossibilità di accesso ad ogni forma di credito e danno da mancato legittimo utilizzo dei propri affidamenti; 4) condannare infine la (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. (...) quale procuratore distrattario".
In sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 1), parte attrice modificava e precisava il petitum nel seguente modo: "1) condannare la (...) S.p.A. al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 5.000,00, ovvero in subordine nella misura equitativamente stabilita di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice, ai sensi dell'art. 96 I comma c.p.c., per aver la suddetta convenuta resistito in giudizio con colpa grave, considerata l'evidenza documentale; 2) condannare la (...) S.p.A. anche al pagamento delle spese e competenze del procedimento di mediazione obbligatoria espletato in corso di causa, con distrazione dei relativi compensi in favore dell'Avv. (...), che se ne dichiara anticipatario...".
Assumeva parte attrice di essere stata, all'epoca dei fatti, titolare di un conto corrente acceso presso la (...) Spa, a cui veniva associata una carta di credito, che alla data del 31.12.2014 presentava un saldo passivo di euro 2.778,65, che l'attore provvedeva ad azzerare con distinti versamenti del 13.2.2015 e del 17.2.2017 determinandosi, poi, ad estinguere tale conto.
Assumeva, ancora, di aver ricevuto dal (...), di cui lo stesso era cliente, una comunicazione in data 26/2/2015 con cui veniva informato della sospensione dell'affidamento di euro 2.000,00 in quanto 'segnalato alla Centrale Allarme Intercambiaria in data 29/1/2015 per provvedimento di revoca carte di credito'; all'esito di tale comunicazione l'attore provvedeva personalmente a interrogare la predetta Centrale, apprendendo che in data 28/1/2015 lo stesso era stato iscritto nel segmento Carter della C.A.I., senza essere stato mai informato prima dalla (...), così subendo danni sia all'immagine che alla propria attività professionale, oltre a trovarsi nella impossibilità di accedere a qualsiasi forma di finanziamento.
A seguito di tanto, l'attore promuoveva innanzi al Tribunale di Trani ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2867/2015 R.G., che però veniva rigettato; impugnato tale provvedimento con reclamo, l'attore dava atto che il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso, ordinando "alla (...) spa ... di richiedere alla Centrale di Allarme Interbancaria - segmento Carter la cancellazione della segnalazione effettuata il 29/1/2015 a carico di (...)", ritenendo illegittima la segnalazione a carico dell'attore. Quest'ultimo, pertanto, instaurava il presente giudizio di merito per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la (...) S.p.A., rappresentando che oggetto del giudizio doveva costituire la sola quantificazione dell'eventuale danno patito dall'attore, non potendosi più sottoporre a riesame l'oggetto principale della controversia, ossia che la segnalazione di cui si discute, già ritenuta illegittima dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo; con riferimento alla domanda di risarcimento del danno la banca convenuta chiedeva il rigetto per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto della stessa, oltre che per mancanza di prova in ordine agli asseriti danni.
In corso di causa veniva espletato il tentativo di mediazione, che però aveva esito negativo, e concessi i termini per il deposito di memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c., all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.12.2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Stante il provvedimento del Tribunale di Trani in composizione collegiale del 25/2/2016 che ha accolto il reclamo di cui in narrativa con motivazione del tutto condivisibile in questa sede si discute del quantum e non già dell'an debeatur.
Il Tribunale, nel citato provvedimento si è così condivisibilmente espresso.: "...La normativa in materia di Centrale d'Allarme Interbancaria, introdotta con il Titolo V del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nell'ambito di una nuova disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari e postali, non consente margini interpretativi agli intermediari che segnalano anomalie nel trattamento degli assegni e delle carte di pagamento. Per queste ultime, l'obbligo di segnalazione è circoscritto ai casi di sottrazione e smarrimento, ovvero di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo deliberata dall'intermediario "in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate" (artt. 7 e 8 del D.M. Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458). Le vigenti disposizioni prescrivono, altresì, l'onere per l'emittente di segnalare - nello stesso giorno in cui è disposta la revoca - i dati relativi alla carta revocata al segmento PROCAR (Procedura carte) dell'archivio, e le generalità del titolare al segmento CARTER (artt. 8 e 9 del Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002). Quanto alle conseguenze dell'iscrizione, il sistema in vigore contempla per le carte di pagamento effetti meramente informativi, mentre dalla stessa segnalazione in CA possono discendere effetti interdittivi per chi emette un assegno in difetto di autorizzazione o in mancanza di provvista (c.d. revoca di sistema di cui all'art. 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386). Questa diversa funzione spiega - secondo la ricostruzione accolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., fra le altre, Collegio ABF di Roma, decisione n. 6192/2013; Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1524/2012) - la differente disciplina dettata dall' art. 9-bis della Legge n. 386/1990, che dispone l'obbligo del preavviso solo con riguardo all'ipotesi di mancato pagamento di assegni e non anche rispetto alle anomalie nell'uso delle carte di pagamento. La diversità di disciplina condurrebbe altresì a negare l'illegittimità della segnalazione operata in assenza di preavviso in caso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento (v., ad esempio, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1287/2011), proprio come ritenuto dal Giudice di prime cure. Il citato Arbitro non manca, tuttavia, di rilevare come la necessità della comunicazione del preavviso di segnalazione possa comunque discendere dai principi che regolano la materia delle iscrizioni di dati nell'archivio CAI (cfr., in tal senso, Collegio ABF di Roma, decisione n. 1080/2010). Tale adempimento è altresì imposto dal fondamentale canone di trasparenza nei rapporti fra intermediari e clienti, come pure dagli standards di diligenza, correttezza e di buona fede contrattuale, che la banca, in considerazione del suo peculiare ruolo e status professionale, deve osservare in maniera particolarmente puntuale (cfr., ex multis, Cass., n. 20543/2009; Cass., n. 1618/2009). Nel contempo, merita segnalare come l'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, novellato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, sancisce l'obbligo del finanziatore di informare preventivamente il consumatore la prima volta che sta per effettuare una segnalazione pregiudizievole a una banca dati contenente informazioni nominative sul credito. Tale intervento normativo, antecedente ai fatti di causa, contribuisce a rafforzare l'esigenza che la raccolta e trasmissione dei dati del proprio cliente sia effettuata dall'intermediario nel rispetto delle regole che presiedono all'attuazione del rapporto contrattuale, ivi comprese quelle derivanti dai summenzionati principi di correttezza e buona fede in executivis (artt. 1175 e 1375 c.c.). In questa prospettiva, può considerarsi illegittima l'iscrizione in CAI non preceduta dalla comunicazione di preavviso in forme che - secondo quanto statuito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF nella propria decisione n. 3089/2012 - attestino l'avvenuta ricezione della medesima da parte del destinatario (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 2931/2015; Collegio ABF di Napoli, decisione del 13 maggio 2015 n. 3769). Nel caso di specie, il mancato invio del preavviso di segnalazione in CAI è un dato pacificamente indiscusso fra le parti. Né può sostenersi che costituisca un valido preavviso, neanche della revoca della carta di pagamento, la diffida invocata dalla banca, che sarebbe stata inviata all'(...) ed alla moglie (...) il 27.1.2015. Invero, nella lettera datata 27.1.2015 "costituzione in mora e recesso dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4814694. Conteggi alla data del 25.1.2015"), la (...) spa, attesa la perdurante morosità sul rapporto in oggetto, invitava al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento, dello scoperto del c/c ammontante ad Euro 2.785,65, oltre interessi maturati e maturandi. Ora, a prescindere dalla mancanza di qualunque preavviso che, in caso di mancato pagamento nel termine, contestualmente alla revoca della carta di pagamento vi sarebbe stata anche la segnalazione in CAI, la illegittimità della segnalazione per violazione dei canoni di buona fede e correttezza si apprezza sotto un duplice profilo. La Banca, senza attendere il decorso di 15 giorni dal ricevimento della missiva, già dopo 2 giorni, il 29.1.2015, provvedeva a revocare la carta di pagamento e ad iscrivere il nominativo dell'(...) nella CAI - segmento CARTER, non consentendo così in alcun modo ai correntisti ((...) e (...)) di sanare la morosità ed evitare sia la revoca della carta di pagamento che la segnalazione in CAI. Ma vi è di più: la missiva del 27.1.2015 veniva inizialmente inviata all'(...) all'indirizzo di via (...), Molfetta, ove lo stesso risultava "sconosciuto". Solo successivamente, il 9.3.2015, veniva inviata all'indirizzo di via (...), Molfetta, ma ciò avveniva quando ormai l'(...) aveva provveduto ad estinguere la debitoria (con versamenti del 13.2. e 20.2.2015) con l'(...) spa ed a estinguere il conto corrente (il 23.2.2015), e ben oltre dopo che (29.1.2015) la (...) spa aveva segnalato per
l'iscrizione il nominativo dell'(...) alla (...). A tanto discende l'illegittimità della segnalazione, e, dunque, la sussistenza del fumus boni iuris dell'invocata cautela. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha già in tale sede dimostrato di avere subito un pregiudizio di natura economica derivante dalla sospensione (comunicata il 26.2.2015) degli affidamenti di Euro 2.000,00, utilizzabili quale elasticità di cassa a valere sul conto corrente acceso dall'(...) presso il (...) spa, a causa della segnalazione pervenuta dalla CAI il 29.1.2015 per il provvedimento di revoca della carta di pagamento da parte dell'(...) spa. Sicché, il permanere di una illegittima segnalazione - tenuto conto che (ai sensi dell'art. 10 del succitato D.M. n. 458/2001) "i dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni"- è sicuramente idonea ad aggravare il danno già verificatosi e, comunque, ad arrecare un pregiudizio - per definizione grave ed irreparabile - per la reputazione e l'immagine dell'(...). Non vi è dubbio dunque che l'iscrizione del nominativo dell'(...), ingegnere esercente l'attività di libero professionista, abbia provocato un pregiudizio imminente ed irreparabile non solo in termini di discredito ed effetti negativi sull'immagine e sulla reputazione del predetto, ma anche in termini di effetti negativi sul merito creditizio. Pertanto, in accoglimento del reclamo, l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in data 31.7.2015 va revocata e, per l'effetto, va ordinato alla (...) spa, in persona del legale rappresentante p.t., di richiedere alla Centrale di Allarme (...), la cancellazione della segnalazione effettuata il 29.1.2015 a carico di (...)". Accertata pertanto la illegittimità della segnalazione dell'attore nel sistema interbancario, passando all'esame della pretesa risarcitoria avanzata secondo il costante orientamento della S.C. si esclude che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, possa essere considerato in re ipsa, quale conseguenza automatica di una segnalazione illegittima da parte della Banca, dovendo invece essere allegato e provato (anche per presunzioni) da parte di chi ne chiede il risarcimento lo specifico pregiudizio subito, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale (v. Cass. Civ. n. 7594/2018, sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; Cass. Civ., n. 31537/2018 sul danno da illegittimo protesto dove la Corte ha ribadito che "Il danno infatti consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali, non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perché non esiste alcuna perdita da risarcire)".
Il danno alla reputazione può essere provato in via presuntiva sulla base di determinati" ' circostanze di fatto, purché le allegazioni siano state adeguate e complete, perché in difetto di esse, il ricorso alle presunzioni darebbe in concreto vita ad un automatismo tra illegittimità della segnalazione e sussistenza del danno che, appunto, per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato (così Cass. n. 207/2019).
Tra le circostanze che possono essere allegate dal danneggiato vi è la durata della pubblicazione della segnalazione, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito, l'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l'effettivo discredito del buon nome dell'imprenditore in termini di gravità della lesione e non futilità del danno (così Cass. n. 7661/2015).
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha allegato che all'epoca dei fatti "svolgeva da oltre trentacinque anni l'attività di ingegnere", facendo parte "di uno studio tecnico professionale affermato in territorio di Molfetta", circostanze queste rimaste non contestate dalla controparte; ha provato che la segnalazione è stata cancellata solo in data 29/1/2017, nonostante il provvedimento positivo ottenuto in sede di reclamo; ha infine provato documentalmente di aver ricevuto da parte del (...), presso cui lo stesso intratteneva un altro rapporto di conto corrente, la sospensione degli affidamenti di Euro 2.000,00, utilizzabili quali elasticità di cassa sul conto corrente, e tanto proprio a causa della segnalazione illegittima di cui si discute, effettuata dalla (...) S.p.A. Alla luce di tali concreti elementi, in applicazione dell'art. 1226 c.c. il pregiudizio sofferto da quest'ultimo può essere determinato in via equitativa nella misura di euro 5.000,00. Sono altresì dovuti, sulla predetta somma, a decorrere dal giorno della iscrizione, anche gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma suddetta devalutata - sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita - sino allo stesso giorno del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, e ciò al fine di compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, conformemente ai criteri dettati dal Supremo Collegio (Cass. Sez. Un. n. 1712/95 nonché da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014 (Rv. 632983 - 01); sulla somma odiernamente liquidata decorreranno altresì gli ulteriori interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Laura Cantore, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda formulata da. (...) nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna la (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri sopra indicati;
2. condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e del compenso di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.552,00, oltre Euro 593,80 a titolo di spese borsuali e oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. (...), dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Trani, 27 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2023.
15-03-2024 20:45
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