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Sentenza

L’art. 83 c.p.c. prevede che quando la parte sta in giudizio con il ministero di...
L’art. 83 c.p.c. prevede che quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure in uno degli atti elencati in maniera non tassativa dal terzo comma art. 83 c.p.c.
Si tratta in questa sede di verificare se, in quale modo e con quali effetti, è possibile procedere alla sanatoria della procura nulla.

La sanatoria ex art. 125, comma 2, c.p.c.

Una speciale ipotesi di sanatoria è espressamente disciplinata dall’art. 125, secondo comma, c.p.c., il quale stabilisce che la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Le particolarità di questo tipo di sanatoria sono due: in primo luogo è applicabile sia all’ipotesi di inesistenza che, a maggior ragione, alle ipotesi di nullità della procura;

in secondo luogo prevede espressamente che la sanatoria operi ex tunc, in quanto il rilascio tardivo rende perfettamente valido l’atto, benché questo sia stato notificato senza procura. L’importante è che la procura venga rilasciata prima della costituzione in giudizio.

A contrariis, si ricava che non è consentito promuovere o resistere in giudizio senza il rilascio di una procura, confidando di depositarla in corso di causa con l’intento di sanare gli atti processuali fino a quel momento compiuti.

è da sottolineare che la norma vale solo per i giudizi che si introducono con citazione, ma non potrà avere alcuna applicazione nei giudizi da introdurre con ricorso, visto che la costituzione si ha con il deposito del ricorso il quale a sua volta precede la notifica.

Le altre ipotesi di sanatoria

In generale si ritiene applicabile alla procura la sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., vecchia formulazione, espressamente riservata alle ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, secondo il quale il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, salvo che si sia avverata una decadenza.

In giurisprudenza si è ritenuto applicabile tale istituto, ma solo nei casi di vizi di minore gravità che danno origine a nullità relative.

Ad esempio è stata ritenuta sanabile la nullità derivante dalla illeggibilità della firma di un soggetto, del quale non risulti il nome in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio, che dichiari di agire in rappresentanza di una società. In questo caso la controparte ha l’onere di sollevare l’eccezione con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2006, n. 14449).

E sanabile è anche la mancanza nella copia notificata del ricorso della sottoscrizione da parte del ricorrente della procura in calce e della relativa sottoscrizione per autentica del difensore (Cass. civ., Sez. lav., 28 dicembre 1999, n. 14637).

Le nullità più rilevanti venivano considerate assolute e perciò insuscettibili di sanatoria. Ad esempio è stato qualificato affetto da nullità assoluta e, perciò insanabile, l’atto di intervento che sia, simultaneamente, mancante sia della procura ad litem, sia della certificazione dell’autografia del difensore, sia della sottoscrizione del difensore medesimo (Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 388).

I poteri del giudice di consentire la sanatoria

Letteralmente l’art. 182 c.p.c., vecchia formulazione, affermava che il giudice ha il potere, e non l’obbligo, di dare un termine alla parte per consentire la regolarizzazione.

E anche la giurisprudenza prevalente riteneva che si trattasse non di obbligo ma di mera facoltà, che il giudice poteva esercitare con grande discrezionalità e senza doversi attenere a parametri ben definiti. Con una netta presa di posizione, la Corte di Cassazione, Sez. Unite, del 19 aprile 2010, n. 9217, pur affrontando il diverso problema delle nullità relative alla capacità processuale della parte, ha invece affermato che l’originaria previsione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, secondo cui “il giudice può assegnare alle parti un termine” per la sanatoria, non può essere intesa come riconoscimento di una mera facoltà, svincolata da qualsiasi parametro normativo.

Una tale interpretazione risulterebbe incompatibile con la stessa connotazione della giurisdizione quale sistema di giustizia legale, le cui decisioni sono legittimate esclusivamente dalla conformità a un ordine di norme e di valori precostituito.

Ne deriva che l’intervento del giudice inteso in generale a sanare i vizi di costituzione delle parti è obbligatorio, e va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio.

A tale decisione ha contribuito, per stessa ammissione della Corte contenuta nella parte motiva della sentenza, il fatto che il nuovo art. 182 c.p.c., per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, statuisce l’obbligo per il giudice di assegnare un termine per la sanatoria.

L’efficacia della sanatoria

Contrariamente alla fattispecie tipica ex art. 125, secondo comma, c.p.c., l’eventuale sanatoria ha efficacia ex nunc, e quindi rimangono impregiudicate le decadenze già avvenute (v. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2003, n. 6297).

L’ipotesi di nullità della procura, sanabile ex nunc, non deve essere confusa con la diversa ipotesi in cui una procura è formalmente valida, ma inefficace perché rilasciata da soggetto sfornito di legittimazione processuale, con conseguente possibilità di sanatoria ex tunc (Cass. civ., Sez. III, 15 settembre 2008, n. 23670).

La sanatoria nei giudizi di Cassazione

Prima della riforma, la giurisprudenza era ferma nel ritenere che non potesse essere disposta in Cassazione né la ratifica della procura con atto successivo, perché, diversamente dalle fasi processuali di merito, i poteri rappresentativi devono sussistere al momento del conferimento della procura speciale (Cass. 28 agosto 2007, n. 18132); né potesse operare la sanatoria ex art. 125 c.p.c. (Cass. 22 giugno 1995, n. 7066).

Più tardi (Sezioni Unite, Ordinanza 9 marzo 2021, n. 6472) è stato invece chiarito che nel giudizio di Cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso secondo quanto previsto dall’art. 83, comma III, c.p.c., sicché, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per l’effetto, la totale mancanza di valida procura non è neppure sanabile ex art. 182 c.p.c., poiché l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso. Poi il doppio intervento chiarificatore del gennaio 2024

La sanatoria cd. di scopo: la procura alle liti in formato “Pdf” anziché “P7m”

Nella decisione del 19 febbraio 2021, la Cassazione (si veda Annarita D’Ambrosio, Quotidiano del Condominio, 20 febbraio 2021) aveva trattato la questione della notifica dell’atto di citazione e della procura alle liti in formato “Pdf” anziché “P7m”, approfondendo la tematica della cosiddetta sanatoria di scopo, quando cioè l’atto, ancorché viziato, sia però stato portato a conoscenza della controparte e dunque abbia mantenuto una certa efficacia. La vicenda afferiva a un atto di citazione in opposizione proposto da una condomina e contestato dal condominio. L’ente eccepiva la nullità dello stesso evidenziando sia l’assenza di una sottoscrizione materiale, sia di una anche solo digitale, atteso che non risultavano neppure depositati gli originali degli atti e dei documenti notificati alla controparte. Per il giudice territoriale non poteva operare l’indirizzo giurisprudenziale il quale ritiene che la trasmissione di un atto da un indirizzo Pec risultante da pubblico registro sopprima ogni incertezza in ordine all’identità della parte. E ciò in quanto innanzi al giudice di pace non risulta ancora attivo il processo civile telematico e, per l’effetto, l’omessa sottoscrizione non consentiva di ritenere validamente formati gli atti. La condomina aveva fatto richiamo alla sentenza della Cassazione n. 3805 del 2018, secondo la quale risulta legittima anche la trasmissione del file in formato Pdf, risultando sufficiente che l’attestazione di conformità all’originale telematico sia presente nella documentazione, in modo da sopperire alla carenza di sottoscrizione. Era stato richiamato pure l’articolo 116 del codice di rito civile, in ordine alla sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in quanto dell’atto inviato in Pdf il condominio aveva avuto piena contezza. La Cassazione aveva quindi ritenuto inammissibili i motivi sollevati, valide invece le ragioni del giudice di appello per il quale la questione non era relativa al formato di invio bensì alla carenza di sottoscrizione analogica: nel procedimento innanzi al giudice di pace, ove non è operativo il processo civile telematico, non è quindi possibile supplire alla carenza di firma mediante l’invio da un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi, in quanto è necessaria l’esistenza e la validità di una firma, anche solo digitale, seguita da un’attestazione di conformità sottoscritta analogicamente. La Cassazione aveva quindi rammentato che, come precisato dalle Sezioni unite sentenza n. 22438 del 2018, se il destinatario della notifica a mezzo Pec rimane solo intimato, ovvero disconosca la conformità della copia analogica dell’atto a sanarlo, potrà solo sopraggiungere il deposito dell’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, firmata in forma analogica (in senso conforme Cassazione n. 19434/2019 e n. 27480/2018, come pure Sezioni unite n. 8321/2019).

L’intervento delle Sezioni Unite del 2024 e la reazione del CNF

La procura alle liti rilasciata su un supporto cartaceo con firma autografa autenticata dal difensore depositata in modalità telematica, e in siffatta modalità notificata, unitamente al ricorso per Cassazione, risulta una valida procura speciale apposta in calce al ricorso medesimo, ai sensi dell’art. 83, c. 3, c.p.c. (si veda Francesco Machina Grifeo, “Valida la procura cartacea allegata alla Pec del ricorso “nativo digitale”, NT Plus Diritto, 19 Gennaio 2024). Il chiarimento è arrivato dal massimo consesso nomofilattico (Sezioni unite civile, sentenza n. 2077/2024), dando in tal modo il via libera all’esame, da parte della Terza Sezione civile, del ricorso di un contribuente nei confronti di Roma Capitale. La questione sottoposta afferiva alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente. La decisione ricorda che la questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 20176/2023 trova una prima soluzione già nella sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 36507/2022, in cui si era affermato che il principio di diritto enunciato per l’ipotesi di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione, anch’esso in formato analogico, si debba estendere pure alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dall’art. 83 c.p.c., c. 3 e, pertanto, non solamente all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’, ovvero redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, bensì pure alla fattispecie di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il legale trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale”. Un’ipotesi, si è osservato, che è “allo stato, ancora numericamente prevalente”. È allora proprio la “collocazione topografica” della procura a far sì che la stessa “debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”, a meno ovviamente di esplicite indicazioni contrarie. In tale soluzione a venire in rilievo sono la “centralità del diritto di difesa” e anche il principio che impone di “evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale”. Tendendo conto della “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato all’interno della giurisdizione, la quale non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà”. In tal modo, nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile, il requisito della “congiunzione materiale” verrà soddisfatto tramite l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC tramite il quale si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”. Ancora più rilevante è che a tale approdo non si sottrae la nuova disciplina prevista dalla riforma civile Cartabia. Il ragionamento, prosegue la Corte di Cassazione a Sezioni Unute, anche se necessariamente riferito alla normativa applicabile ratione temporis, anteriore dunque alle modifiche apportate al Dm n. 44 del 2011 a opera del Dm 29 dicembre 2023, n. 217, operativo dal 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto della disposta abrogazione, a decorrere da tale data, dell’art. 18 del predetto d.m. n. 44, sia perché, con errata corrige pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l’abrogazione è stata limitata ai primi tre comma dell’art. 18 (rimanendo, pertanto, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria, cioè l’art. 83 c.p.c., dispone espressamente, con specifico riferimento all’ipotesi qui in contestazione della procura conferita su supporto cartaceo che “il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Con ulteriore decisione, la n. 2075/24, parimenti in ambito di procura alle liti, il massimo consesso civile ha affrontato una fattispecie dissimile, rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023 (Sezione III), afferente all’ipotesi di una procura conferita da Riscossione Sicilia, a un avvocato, nella città di Palermo nel luglio 2021, mentre il ricorso introduttivo risultava redatto ad Agrigento nel successivo mese di settembre. La Suprema corte, tramite un principio di diritto, ha ribadito l’indirizzo per cui: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”. Il Consiglio Nazionale Forense, all’indomani, ha espresso “soddisfazione per il revirement espresso oggi dalle Sezioni Unite rispetto all’orientamento in tema di procura speciale, inutilmente restrittivo e penalizzante, espresso in passato in alcune pronunce di singole sezioni della Cassazione”. Lo stesso CNF, si legge sulla stessa nota, da tempo aveva auspicato l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “per ricondurre alla corretta interpretazione del contenuto dell’articolo 83 cpc in tema di data o luogo di rilascio della procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso al giudice di legittimità. Il pronunciamento odierno rappresenta il corretto approdo al rilevante tema che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità di numerosi ricorsi per questioni formali prive di rilievo giuridico”.

Considerazioni conclusive

Nel ricorso per Cassazione la procura risulta valida ove allegata alla Pec unitamente al ricorso e il conferimento non sia anteriore rispetto alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, e neppure successivo alla notificazione del ricorso. In ipotesi di ricorso nativo digitale, notificato e depositato attraverso la modalità telematica, la procura è valida con l’allegazione alla Pec ovvero l’inserimento nella busta telematica di una copia, digitalizzata, redatta su carta, con firma autografa della parte, autenticata con firma digitale dal difensore. Tali principi sono stati affermati con due sentenze depositate lo stesso giorno dalle Sezioni Unite (sentenze 2075 e 2077), in tal modo fornendo riscontro ad alcune questioni sulla validità delle procure alle liti che avrebbero comportato l’inammissibilità del ricorso. La prima afferisce al rilascio della procura in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo differente da quello indicato nell’atto. Ciò in quanto l’articolo 83 comma 3 del Codice di rito prevede che l’autentica debba essere apposta in calce o a margine dell’atto. La seconda invece riguarda la validità della procura rilasciata in modo analogico, con firma autografa della parte, la cui copia digitalizzata viene impiegata per il ricorso redatto in formato nativo digitale, notificato con Pec e depositato telematicamente, non realizzandosi in ambiente telematico una congiunzione materiale tra ricorso e procura. Tramite una nota pubblicata sul website istituzionale, il Consiglio Nazionale Forense, il 19 gennaio 2024, ha espresso soddisfazione per il revirement espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte rispetto all’orientamento in tema di procura speciale, che lo stesso CNF ha definito “inutilmente restrittivo e penalizzante, espresso in passato in alcune pronunce di singole sezioni della Cassazione”. Sul comunicato si legge che il CNF da tempo aveva auspicato l’intervento delle Sezioni Unite per ricondurre alla corretta interpretazione del contenuto dell’articolo 83 cpc in tema di data o luogo di rilascio della procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso al giudice di legittimità, chiarendo che “Il pronunciamento odierno rappresenta il corretto approdo al rilevante tema che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità di numerosi ricorsi per questioni formali prive di rilievo giuridico”.
Avv. Antonino Sugamele

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