L’articolo 80 del Cds (che vieta la circolazione in assenza di revisione), costituisce una norma posta anche a garanzia della sicurezza della circolazione stradale.
La sentenza d’Appello
In particolare i giudici di seconde cure avevano osservato che l’articolo 80 del Cds (che vieta la circolazione in assenza di revisione), costituisce una norma posta anche a garanzia della sicurezza della circolazione stradale, in quanto la revisione mira a garantire che il veicolo abbia i necessari requisiti di efficienza, idonei ad assicurare la circolazione senza rischi alle persone o alle cose. Quindi la decisione dell’attore (proprietario) di permettere la circolazione del veicolo, sebbene privo di periodica revisione, costituisce un antecedente causale del sinistro, alla cui produzione ha poi concorso anche la colpevole condotta del convenuto (venditore).
Il verdetto della Cassazione
Contro la sentenza di merito ha proposto appello in Cassazione il proprietario dell’auto. In particolare è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227, comma 1, del Cc, in quanto, dal momento che era emerso il perfetto stato di manutenzione della vettura, e la professione del proprietario (meccanico di professione), in assenza di fattori esterni, doveva reputarsi che la responsabilità dell’incidente dovesse essere ascritta solo al convenuto (venditore), a causa della sua imprudente condotta di guida, ed essendo inoltre palese - sempre secondo il proprietario - l’errore commesso dai giudici di merito nell’individuare anche una corresponsabilità dell’attore sul piano causale.
Il ricorso però è stato bocciato, poiché per i giudici il proprietario ha una sua precisa responsabilità dettata dall’aver messo in circolazione l’auto senza revisione e soprattutto dall’aver permesso che terzi la guidassero in macanza dei necessari controlli.
30-10-2024 22:22
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