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Sentenza

 L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il qual...
L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, ovvero altre nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi, ovvero di altra rimessa illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono state registrate.
BANCHE

Secondo quanto afferma in sentenza il Tribunale di Cosenza l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, ovvero altre nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi, ovvero di altra rimessa illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono state registrate.

Invero, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.

Non solo. Chiarisce altresì l’adito Tribunale calabrese come l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, sia soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

Con la precisazione, infine, che ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’articolo 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 1219 c.c..

    Tribunale di Cosenza, sez. II, sentenza 30 aprile 2024 n. 983
Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 983/2024 del 30-04-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, dott. ### ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. ### del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente T R A ### E C. ### in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
### e ### attore E ### S.r.l, e per essa il suo procuratore ###
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. ### convenuta ####
CONCLUSIONI: ###
Ragioni di fatto e di diritto
La società ### E C. ### adiva l'intestato Tribunale e, previa
sospensione dell'esecutorietà del contratto di mutuo n. ###/0000,
stipulato dal ### il ### (rep. ###, racc. ###), chiedeva: “ nel
merito in via principale, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
per le ragioni di cui in narrativa, accogliere la presente domanda e per
l'effetto, previa accertamento della mancata erogazione del mutuo,
dichiarare l'inesistenza e/o invalidità del credito vantato dalla
convenuta; - conseguentemente condannare parte convenuta alla
restituzione di tutte le somme medio tempore incassate, in favore
della attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - condannare,
altresì, parte convenuta al risarcimento di tutti i danni cagionati per
la illegittima esecuzione intrapresa, per l'illegittima ipoteca iscritta sui
beni dei fideiussori terzi datori di ipoteca di gran lunga superiore al
credito garantito, per il pignoramento e la violazione del diritto
all'immagine della ### attrice; in via subordinata, nella inverosimile
e denegata ipotesi di mancata accoglimento delle precedenti
domande, dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di
mutuo e conto corrente, particolarmente in relazione alle clausole di
pattuizione degli interessi e agli interessi anatocistici ed al tasso
ultralegale applicati, e, per l'effetto; a) determinare l'esatto dare
avere tra le parti in base ai risultato del ricalcolo che verrà effettuato
in sede di CTU tecnico bancaria e sulla base della documentazione in
atti; b) condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali in favore
dell'istante…” Nello specifico, deduceva che la convenuta aveva
notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti dei terzi
datori di ipoteca volontaria in ragione dell'asserita esposizione
debitoria rinveniente dal contratto di mutuo n. ###/0000, sottoscritto
a mezzo atto pubblico per ### il ### (rep. ###, racc. ###),
debito tuttavia non esistente, in ragione della nullità del mutuo
fondiario per mancata perfezionamento del contratto derivante dalla
mancata consegna o accredito della somma mutuata di £
400.000.0000, e contratto sul convincimento che tale importo
avrebbe azzerato l'esposizione debitoria emergente dal rapporto di
conto corrente, poi transitato a sofferenza il ###, oltre a consentire
una provvista di liquidità per la società; che, pertanto, a nulla valeva
l'atto di erogazione e quietanza sottoscritto il ###, sottoscritto sulla
base dell'errata rappresentazione della realtà che inficiava il valore
confessorio del su menzionato atto di quietanza; che, in ragione dei
versamenti eseguiti a patire dal 1998, emergeva un credito della
società, al netto dei pagamenti da imputarsi al solo rapporto di conto
corrente che, assunto il numero a sofferenza n. ###, era transitato
nella prativa ### che, tuttavia, inglobava anche il rapporto a
sofferenza n. ### riferito al mutuo suddetto. Eccepivano, altresì, la
nullità degli addebiti a titolo di interessi usurari. Quanto al rapporto di
conto corrente, eccepivano la nullità degli interessi ultra legali,
l'illegittima capitalizzazione, l'usurarietà degli interessi e spese non
pattuite, deducendo, ancora, che i versamenti a titolo di rimborso del
mutuo andavano a comporre l'esposizione debitoria maturanda sul
conto corrente, determinando l'illegittimo addebito anche degli
interessi sull'extrafido calcolato sul captale comprensivo di interessi a
titolo di muto e generando con ciò una duplicazione di poste passive
a titolo di interessi.
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l, che eccepiva la carenza di
legittimazione con riguardo alle domande di restituzione, risarcimento
e in generale per quelle aventi ad oggetto il rapporto, essendo
cessionaria del credito; eccepiva la carenza di legittimazione con
riguardo alle censure relative ai contratti di conto corrente, in quanto
all'epoca della cessione del credito, avvenuta il ###, il debito ad essi
riferito, risultava estinto, in particolare anche quello transitato
dapprima nella prativa a sofferenza n. ###, con l'ultimo pagamento
eseguito il ###; in ogni caso eccepiva la prescrizione della domanda
di restituzione, essendo decorso il decennio dall'ultimo pagamento
eseguito il ###. Infine, contestava tutte le doglianze sottese alla
domanda di nullità del muto in ragione non solo dell'atto di quietanza,
ma del successivo riconoscimento del debito del 8.11.1996 che
smentivano in radice la tesi della mancata erogazione delle somme
mutuate.
Rigettate le richiesta di CTU contabile e prova orale all'udienza del
24.02.2023, le parti concludevano come da note scritte e la causa
veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il
deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
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Per il principio della ragione più liquida, le domande correlate al conto
corrente devono essere respinte sulla base della soluzione di una
questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto
dall'art. 276 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Deve ritenersi assorbente, infatti, l'eccepita prescrizione della
domanda di restituzione delle somme impiegate per ripianare
l'esposizione debitoria rinveniente dai rapporti di conto corrente.
Giova precisare che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal
cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ovvero altre
nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è
soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,
nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto
di ogni singola posta di interessi ovvero di altra rimessa
illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di
chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono
state registrate; ciascun versamento infatti non configura un
pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine
prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può
dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia
tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con
conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (###
U, n. 24418 del 02/12/2010).
E' stato chiarito anche che l'onere di allegazione gravante sull'istituto
di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di
prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di
somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente
assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione
dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne
profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche
rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. S.U. n. 15895/2019 e
Cass. 19812/2022).
Nel caso si specie, considerato che è pacifico che il saldo passivo del
conto corrente n. 90 52 426 sia confluito nella pratica n. 4581
unitamente al debito derivante dal mutuo fondiario del 15.10.93,
dunque chiuso il ### dopo essere stato girocontato a sofferenza,
anche a ritenere che il saldo della pratica a sofferenza n. ### sia
riconducibile in parte a tale posizione debitoria, perché non estinta
con il versamento del 16.03.2001, ma esistente all'epoca della
cessione del credito e dunque in titolarità della ### non risultano
provati pagamenti successivi al 17.08.2007. Considerato che il
termine di interruzione della prescrizione deve individuarsi all'epoca
dell'istanza di mediazione del 17.04.2019, la domanda di restituzione
delle somme versate a ripianare il debito maturato anche del contratto
di conto corrente deve ritenersi prescritto in 17.08.2017.
Non si ritiene valevole ai fini dell'interruzione della prescrizione gli atti
di opposizione al pignoramento spiegato da parte dei terzi datori di
ipoteca volontaria, in quanto circoscritti a contestare i profili di nullità
del solo contratto di mutuo (per vizio genetico e sopravvenuto in
relazione alla dedotta usuraietà del tasso), senza alcun riferimento al
diverso debito generato dal rapporto di conto corrente oggetto della
presente controversia, difettando il requisito della pertinenza rispetto
all'azione proposta.
Ad analogie conclusioni si perviene anche rispetto al contratto di conto
corrente n. ###, in quanto è la stessa parte attrice a dedurre che il
detto rapporto risulta “chiuso con saldo 0 come risulta dagli atti” (cfr.
all. 6) e nonostante la dedotta incertezza della data di chiusura, va
osservato che l'ultimo movimento risale al 31.12.91 che riscontra un
debito di £1.101.328. Perciò, non solo non viene dedotto nell'atto
introduttivo che anche tale rapporto sia stato oggetto di cessione, ma
anche ad accedere alle allegazioni contenute nella memora n. 1 ex art
183 c.pc., assume rilievo assorbente la circostanza che non risultano
dimostrati pagamenti intervenuti nel decennio antecedente l'istanza
di mediazione suddetta.
Con riguardo, invece, alle censure sollevate dagli attori rispetto al
contratto di mutuo stipulato con la ### in data ### per l'importo di
£ 400.000.000, parte attrice eccepisce il mancato perfezionamento
del contratto, in difetto di consegna della somma mutuata, avuto
riguardo alla documentazione prodotta, specie gli estratti conto, da
cui non si riscontra alcun accredito della detta somma. Sul punto, va
altresì, osservato che viene dedotto anche l'errore e la violenza in cui
la parte sarebbe incorsa in sede di atto di erogazione e quietanza di
pagamento del 13.12.1993, vizi che privano di efficacia confessoria il
detto documento.
La quietanza di pagamento e, quindi, anche quella relativa
all'erogazione della somma mutuata, in quanto dichiarazione di fatti
sfavorevoli alla parte che la rende diretta alla controparte, ha efficacia
confessoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 comma 2
e 2735 c.c. e, quindi fa piena prova contro colui che l'ha resa, salva
la eventuale revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).
In adesione all'orientamento espresso in proposito dalla S.C. (Cass.,
n. 5459 del 1998; Cass., n. 9368 del 2000; Cass., n. 15618 del
2004), l'istituto disciplinato dall'art. 2732 c.c. consiste nella
invalidazione della confessione, la quale postula la dimostrazione, da
parte del confitente, della inveridicità della dichiarazione e che la
stessa fu determinata da errore o da violenza.
Sul punto, viene dedotto sia l'errore sul fatto che la somma mutuata
avrebbe ridotto l'esposizione debitoria nonché la violenza, quale
prospettazione di un male ingiusto e notevole che sarebbe derivato
dalla revoca di tutti gli affidamenti con ricadute in punto di liquidità.
I capitoli di prova formulati non si ritengono utili a comprovare gli
assunti di parte attrice, in quanto la circostanza n. 1) (che per
comodità di lettura si riporta : ### è che a fine dell'anno 1993 il
direttore della ### di ### di ### e di ### di ### della ### ha
chiesto al sig. ### di rientrare del debito presente sul conto corrente
della ### e C. S.N.C., aperto presso la stessa ### di ### della ###
mediante l'erogazione di un mutuo fondiario, altrimenti avrebbe
revocato il fido e chiuso i rapporti bancari anche dei familiari del sig.
###) appare rivolta a dimostrare un vizio del consenso del mutuo e
non ad invalidare la confessione. Tra l'altro, la conferma del detto
capitolo non fornisce la prova della violenza ex art. 2732 c.c., in
quanto la circostanza suddetta non dimostra la minaccia di un male
ingiusto, non potendosi ritenere tale la prospettazione dei rimedi
negoziali a fronte di una obbiettiva situazione debitoria.
Quanto ai capp. 2 - 3 la circostanza è pacifica (quella relativa alla
sottoscrizione del mutuo) e si appalesano inammissibili nella parte in
cui chiede al teste un giudizio (cap. 2: “temendo la revoca dei fidi”)
ovvero irrilevante nella parte in cui si chiede di confermare il motivo
della stipula (cap. 3. “per evitare che il fido concesso a ..[omissis]...
venisse revocato").
Il cap. 4 (cfr. :"### che il ### all'atto della sottoscrizione dell'atto
di erogazione e quietanza il sottoscrittore, sulla scorta delle
dichiarazioni del direttore, era erroneamente convinto che l'atto
avrebbe avuto solo valenza formale essendo finalizzato a compensare
il debito con la banca e che non sarebbe seguita una affettiva
erogazione, quanto meno parzialmente”) è volto a dimostrare un
intimo convincimento e non una circostanza deponente nel senso
dell'errore; peraltro, la conferma del detto capitolo non fornisce la
prova dell'invocato vizio ex art. 2732 c.c., in quanto è indubbio che
all'epoca della sottoscrizione del mutuo vi fosse una esposizione
debitoria.
Quanto al cap. 5) (cfr. "### che la somma di ### 400.000.000 per
cui #### e C. S.N.C. in data ### ha stipulato mutuo fondiario risulta
non accreditata sul conto corrente di questi e mai consegnata dallo
sportello dell'### per contanti o assegni)", trattasi di una circostanza
da provarsi per via documentale (“risulta non accreditata sul conto
corrente”) che, tuttavia, non risulta, in quanto il primo estratto conto
in atti successivo alla detta erogazione e riferito al conto 90 52 426
risale al 31.03.94, sicché non può escludersi che il saldo al 31.12.93
risenta della detta erogazione, in difetto, appunto, di prova contraria
ricavabile dall'estratto conto del periodo di interesse.
Peraltro, a smentire oltremodo la circostanza della mancata consegna
della somma mutuata (“per contanti o assegni”), deve altresì rilevarsi
che in data ### parte attrice riconosceva il debito emergente anche
dal contratto di mutuo e i capitoli di prova sopra richiamati non
appaiono idonei a superare l'inversione della prova dell'avvenuto
consegna del denaro.
Il riconoscimento del debito suddetto conferma e rafforza la natura
confessoria dell'atto di erogazione e quietanza del sottoscrittore, tanto
più che il primo è intervenuto a distanza di quasi tre anni dalla stipula
del contratto di mutuo cui esso specificamente si riferisce.
Infine, i capitoli 6, 7 e 8 attengono a circostanze da provarsi
documentalmente; il capitolo 9 deve ritenersi valutativo; i capitoli 10
e 11 riguardano circostanze riferite ad altri soggetti.
Ritenuto, pertanto, di disattendere l'eccepita nullità del mutuo sotto il
profilo del mancato perfezionamento del contratto, quanto alla diversa
questione del vizio relativo all'usurarietà del tasso deve osservarsi che
il contratto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza sono stati
sottoscritti rispettivamente in data ### e 13.12.1993, ovvero in
epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, non
rilevando sul punto la pendenza del rapporto dopo l'entrata in vigore
della detta normativa, difatti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644
c.p. e dell'articolo 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui
essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento, per come
chiarito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1,
comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., nella l. n. 24
del 2001).
Parte attrice deduce l'usurarietà sopravvenuta, in ragione della
variazione in aumento del tasso debitorio attraverso una illustrazione
di calcoli che raffrontano il capitale residuo al netto dei versamenti
intervenuti negli anni (da pag. 7 a pag. 23 dell'atto di citazione).
Sul punto, appare assorbente il rilievo che qualora il tasso di interessi
concordato tra le parti superi, in corso di rapporto, la soglia dell'usura
come determinata ai sensi della l. 108/1996, non si verifica nullità o
inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi
stipulata anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge o
della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale
soglia, quale risultante al momento della stipula. Pertanto, alla luce
degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità (S.U. del 19
ottobre 2017, n. 24675), alcuna rilevanza assume l'eventuale
superamento dei tassi soglia in fase dinamica del rapporto.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa ogni
diversa eccezione, così provvede: 1) Rigetta le domande; 2) condanna
parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della
convenuta, che liquida in € 5.431,00 per compensi ex DM. 55/2014,
oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e ###
Avv. Antonino Sugamele

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