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Sentenza

La Consulta con sentenza nr. 101 aveva previsto che i predicati dei titoli nobil...
La Consulta con sentenza nr. 101 aveva previsto che i predicati dei titoli nobiliari possono essere cognomizzati solo se esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzione.
Il titolo nobiliare de quo agitur, con il predicato collegato, era stato concesso nel 1703 da Filippo V e che esso era stato poi riconosciuto, per quanto qui interessa, in favore di … con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 1941”.

Con la decisione odierna, il Supremo Collegio “puntualizza” anche che il diritto al nome “è, per definizione, personalissimo, sicché il singolo può ben chiederne tutela, in via ordinaria, senza che debbano, coevamente, chiedere la medesima tutela i suoi congiunti, portatori del medesimo cognome”.
il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo, cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione”. Ciascuno di loro, dunque, “se lo desidera e se ve ne sono i presupposti”, previsti dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione (“I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome”, ndr), “è libero di agire in giudizio, come, d’altronde, altri, nelle medesime condizioni e con le stesse prerogative, sono liberi di rimanere inerti. Né, questi altri, possono avere alcuna “voce in capitolo” nel giudizio promosso dal loro congiunto”.
Avv. Antonino Sugamele

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