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Sentenza

La Corte d’Appello di Ancona, soffermandosi in tema di (asserita) violazione del...
La Corte d’Appello di Ancona, soffermandosi in tema di (asserita) violazione del diritto della donna (e/o comunque della coppia genitoriale) all’autodeterminazione circa la prosecuzione, o meno, della gravidanza, per conseguenza di un inadempimento diagnostico, muove dall’indiscusso dato per cui la patologia del feto (nel caso oggetto del suo esame) non avrebbe mai potuto essere diagnosticata prima del secondo trimestre di gravidanza, per cui la possibilità di interrompere quest’ultima ai sensi della L. n. 194/1978, sarebbe stata astrattamente configurabile solo ed esclusivamente ex lett. b) dell’art. 6 della citata legge (“quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”), posto che, comunque, non potevano ricorrere le condizioni di cui alla lett. a) (ovvero grave pericolo per la vita della donna come conseguenza della gravidanza o del parto). Orbene, la possibilità che il processo patologico in atto sul feto (fra cui quello relativo, come nella specie, a rilevanti anomalie o malformazioni dello stesso) possa determinare “un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna” deve essere adeguatamente accertata con un giudizio prognostico ex ante, ovvero valutando, sulla base degli elementi di giudizio disponibili, quali sarebbero potute essere le reazioni e le conseguenze della madre se quest’ultima fosse stata (come avrebbe dovuto essere) tempestivamente informata (cioè prima della nascita) delle problematiche del bambino. Un giudizio di tal genere, sottolinea l’adita Corte, non può prescindere dall’analisi della gravità diagnosticata della condizione del bambino. In conclusione, chi agisce affermando che la mancata tempestiva diagnosi delle condizioni del feto abbia in concreto leso il diritto all’autodeterminazione –con conseguente richiesta di risarcimento danni- deve dare la prova del fatto che la gestante, se adeguatamente informata, avrebbe deciso, ricorrendone i presupposti, di interrompere la gravidanza.
(legge 22 maggio 1978 n. 194, articolo 6)
     Corte di Appello di Ancona, 3 giugno 2024 n. 865
Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 865/2024 del 03-06-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori ### Relatore Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. ###/2020 RGC promossa
DA - ### nata in ### il ###; C.F.: ###; - ### nato in ### il
###; C.F.: ###; - ### nato a ### il ###; C.F.: ###; tutti
residenti in ### S. ### alla via ### n. 26, rappresentati e difesi
dagli avv.ti ### e ### del ### di ### e con essi elettivamente
domiciliati in ### alla ### n. ### presso e nello studio dell'avv.
### - ### res.te a S. ### a ### alla via ### n. 10; C.F.: ###;
rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed
elettivamente domiciliat ###questi presso lo studio dell'avv. ### in
### alla piazza ### n. 13; ###
NONCHE' ### - ### in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
### C.F.: ###; rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di
### ed elettivamente domiciliat ### S. ### alla via ### n. 15;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. ###/2020 del giorno 10.01.2020 del
Tribunale di ### resa in procedimento n. ###/2010 RGC.
OGGETTO: responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del 20.12.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da
proprie note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa ### e ### (i primi
due anche nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale su ###
hanno impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata solo
parzialmente accolta la loro domanda di risarcimento danni promossa
nei confronti del dott. ### e dell'### Si sono costituiti nel grado gli
appellati per chiedere il rigetto dell'appello.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei
termini di rito, con provvedimento del 20.12.2023, all'esito di
trattazione telematica.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo
quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall'
art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l.
179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come
delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
I signori ### (in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale su
###, ed il sig. ### hanno impugnato la sentenza in epigrafe - con
la quale, riconosciuta la responsabilità del dott. ### e dell'### la
domanda risarcitoria nei confronti di questi avanzata era stata solo
parzialmente accolta - muovendo alla stessa una serie di doglianze
che possono come di seguito essere brevemente riassunte. In primo
luogo, censurano gli appellanti la decisione del Tribunale di ### nella
parte in cui essa ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del
danno da violazione del diritto dei medesimi ad interrompere la
gravidanza del piccolo ### in considerazione delle gravi
malformazioni da cui lo stesso si era rivelato affetto. In tal senso,
deducono gli appellanti che nel caso di specie la prova - richiesta dalla
sentenza gravata - della circostanza per cui, se tempestivamente
avvertiti della malattia del feto, i genitori si sarebbero risolti ad
interrompere la gravidanza, sarebbe diabolica; e comunque
sussisterebbero sufficienti elementi per consentire la presunzione
nella specie di una scelta abortiva. Reiterano pertanto gli appellanti la
domanda risarcitoria a tal titolo avanzata già in primo grado, nonché
quella ulteriore per le spese mediche sostenute per la cura del
bambino e per la perdita di chances lavorative della madre, tutte
conseguenti alla ripetuta violazione del diritto almeno di quest'ultima
alla autodeterminazione circa la prosecuzione o meno della
gravidanza. Con un ulteriore articolato motivo di gravame, poi, gli
appellanti criticano la liquidazione del danno operata dalla decisione
gravata, con riferimento: 1) innanzitutto alla applicazione minima, in
favore della madre ### della personalizzazione del danno biologico
da invalidità permanente; 2) alla ridotta valutazione, in via equitativa,
del danno riconosciuto in favore del padre ### e del fratello ### che
invero - per una serie di circostanze che gli appellanti ribadiscono -
avrebbe dovuto essere di ben altro tenore; 3) alla mancata
considerazione del danno sia patrimoniale (spese mediche) che non
patrimoniale conseguente a tutta la famiglia per effetto della
violazione del diritto alla autodeterminazione circa la prosecuzione o
meno della gravidanza. Una ulteriore censura è dedicata anche al
mancato riconoscimento di qualsiasi risarcimento in favore del piccolo
### condannato ad una vita difficile a causa del grave
inadempimento contrattuale nell'espletamento della prestazione
medico-sanitaria. Alla luce delle superiori considerazioni, infine, gli
appellanti reiterano la propria richiesta risarcitoria, illustrandone le
varie voci, per pervenire infine ad una quantificazione della domanda
pari ad € 1.376.578,75=.
Le parti appellate, costituendosi nel giudizio di appello, hanno
ampiamente illustrato le ragioni di conferma della decisione di primo
grado, per la quale hanno insistito; non senza - l'appellato ### - aver
dedotto anche l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e
348bis cpc.
Quest'ultima eccezione, il cui esame si pone ovviamente come
preliminare, è palesemente infondata. ### di appello in esame
consente chiaramente, tanto alle controparti che al Giudice, di
individuare le parti impugnate della sentenza e le critiche nei confronti
delle medesime, affiancando così - come previsto dal rito - alla parte
volitiva dell'impugnazione quella argomentativa, senza che a tal fine
sia necessaria l'adozione di particolari formule sacramentali ovvero la
stesura di un progetto alternativo di decisione (acquisizione ormai
assolutamente pacifica in giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis
Cass., 1600/2024). Ciò chiarito circa l'ammissibilità
dell'impugnazione, è poi necessario individuare i confini della
medesima. La responsabilità nel caso occorso del dott. ### e
conseguentemente dell'### non può più essere considerata in
contestazione dal momento che la decisione di primo grado sul punto
non risulta impugnata dagli interessati mediante appello incidentale.
Per conseguenza, le considerazioni svolte dalla difesa del dott. ###
in comparsa di costituzione in appello circa la correttezza dell'operato
tecnico di quest'ultimo non possono essere prese in considerazione
perché detto atto non contiene formulazione di appello incidentale
(che peraltro, quand'anche presente, sarebbe stato comunque tardivo
considerati i tempi della costituzione in giudizio in appello del dott.
###. ### riguarda pertanto esclusivamente i limiti della
responsabilità risarcitoria dei convenuti odierni appellati, come
delineati nell'atto di appello dei signori ### Viene pertanto in
considerazione la prima fondamentale doglianza, concernente
l'esclusione, da parte del Tribunale di ### della contestata violazione
del diritto della donna (e/o comunque della coppia) alla
autodeterminazione circa la prosecuzione o meno della gravidanza,
per conseguenza dell'inadempimento diagnostico del dott. ###
Il motivo è infondato e la decisione di prime cure sul punto - motivata
in maniera ampia e condivisibile - va senz'altro confermata.
Muovendo dall'indiscusso dato per cui la patologia del feto non
avrebbe mai potuto essere comunque diagnosticata prima del II
trimestre di gravidanza, la possibilità di interrompere quest'ultima ai
sensi della L. 194/1978, sarebbe stata astrattamente configurabile,
nel caso di specie, solo ed esclusivamente ai sensi della lett. b)
dell'art. 6 della citata legge, posto che chiaramente comunque non
potevano ricorrere le condizioni di cui alla lett. a) (ovvero grave
pericolo per la vita della donna come conseguenza della gravidanza o
del parto). Ora, la possibilità che il processo patologico in atto sul feto
(fra cui appunto quello relativo, come nella specie, a rilevanti
anomalie o malformazioni dello stesso) possa determinare “un grave
pericolo per la salute fisica o psichica della donna” deve ovviamente
essere adeguatamente accertata con un giudizio prognostico ex ante,
ovvero valutando, sulla base degli elementi di giudizio disponibili,
quali potrebbero essere state le reazioni e le conseguenze
(ovviamente nel caso di specie psichiche e non fisiche) della madre se
quest'ultima fosse stata (come avrebbe dovuto) tempestivamente
informata (cioè prima della nascita) delle problematiche del bambino.
Un giudizio di tal genere, innanzitutto, non può prescindere dall'analisi
della gravità diagnosticata della condizione del bambino.
Ebbene, la consulenza tecnica medico legale svolta su quest'ultimo ha
consentito di accertare che, pur trattandosi evidentemente di un
bambino diversamente abile, lo stesso fortunatamente conserva
sostanzialmente inalterate le funzioni cognitive, mentre il deficit
funzionale fisico si concentra sulla funzione prensile (e sulle
conseguenti abilità tutte concernenti la manualità) che è
indubbiamente alterata sebbene suscettibile di sufficiente recupero
(cfr. pag. 39 perizia). Quanto alla evoluzione della patologia del
sangue ### essa è benigna, attestandosi nell'età adulta il numero
delle piastrine in valori pressochè normali. Già i dati in argomento,
dunque, impediscono di formulare sotto il profilo meramente
oggettivo, con sufficiente e ragionevole certezza, un giudizio di
prognosi postuma tale per cui la tempestiva conoscenza della
malformazione del feto avrebbe presumibilmente condotto la madre
(e/o la coppia) ad una scelta di interruzione della gravidanza. La
condizione del piccolo ### difatti, fortunatamente, non può essere
ritenuta di gravità tale da condurre (in assenza di altri specifici
elementi di giudizio su cui appresso si tornerà) una qualsiasi donna e
madre a determinarsi, con ragionevole certezza, per l'interruzione
della gravidanza. Al riguardo è peraltro opportuno evidenziare che
l'affermazione del CTU (pag. 37 consulenza), richiamata dagli
appellanti, secondo cui “l'avere contezza di malformazioni del
prodotto del concepimento quali la sindrome TAR può comportare un
grave pericolo per la salute psichica della donna”, non solo appare
apodittica e del tutto astratta e slegata dal contesto di specie, ma
anche resa dallo stesso consulente a titolo atecnico e ascientifico, se
è vero come è vero che essa è preceduta dalla eloquente premessa
“senza voler entrare nel merito di problematiche allo stato di
impossibile soluzione per il sottoscritto CTU”. ### canto - come pure
già osservato dalla sentenza impugnata - la rilevanza della gravità (o
meno) della condizione del feto / bambino ai fini del giudizio
prognostico in questione è stata già in precedenza tenuta in
considerazione dalla ### allorchè (in un caso se possibile anche più
grave di quello in esame perché comportante l'assoluta perdita della
mano sinistra) è stata esclusa l'idoneità di una malformazione del
genere a determinare un grave pericolo per la salute fisica e/o psichica
della donna (cfr. Cass., 9251/2017). Né sul giudizio in argomento può
influire invero (né in senso positivo né in senso negativo) quella che
è stata successivamente accertata essere la reazione psichica
manifestata in concreto dalla donna a seguito della nascita del
bambino, dovendosi appunto trattare di un giudizio prognostico ex
ante (cfr. Cass. 2150/2022); fermo restando però che neppure la
sindrome depressiva successivamente sviluppata dalla sig.ra ### ed
accertata dal CTU (e valutata in termini del 12% di danno da I.P.) può
di per sé sola concretizzare quel grave pericolo per la salute della
donna richiesto, per autorizzare l'aborto, dalla L. 194/1978. Ferme le
pur già rilevanti considerazioni che precedono, un altro essenziale
dato impone nella specie di escludere che la mancata tempestiva
diagnosi delle condizioni del feto abbia in concreto leso il diritto
all'autodeterminazione degli appellanti. Posto difatti che chi agisce in
giudizio per il risarcimento del danno in questione deve comunque
dare la prova del fatto che la gestante, se adeguatamente informata,
avrebbe deciso, ricorrendone i presupposti, di interrompere la
gravidanza (cfr. Cass., ###/2021; Cass., 26280/2022), quel che
nella specie è completamente mancata è addirittura l'allegazione, da
parte degli attori appellanti, di tale circostanza. Nel loro atto di
citazione di primo grado, non seguito da successive memorie ex art.
183, VI co., n. 1) cpc (nonché nell'articolazione della prova per testi
di cui alle successive memorie ex art. 183, VI, co., n. 2) cpc), gli attori
sembrano ricollegare automaticamente l'effetto risarcitorio invocato
alla semplice violazione dell'obbligo informativo da parte del medico,
senza neppure appunto riferire che, in presenza della corretta
informazione, la sig.ra ### si sarebbe certamente determinata
all'aborto. Tale impostazione della prospettazione è già di per sé
impeditiva del riconoscimento dell'invocato diritto (cfr. Cass.,
###/2021), senza necessità di ulteriori indagini sull'aspetto
probatorio dell'atteggiamento e delle scelte personali della gestante.
Ciò senza dover insistere, comunque, sul fatto che nella specie detta
prova (né potrebbe essere altrimenti attesa la mancata allegazione)
è mancata del tutto, ben potendo invece la stessa essere fornita sulla
base di elementi (pregresse manifestazioni di pensiero circa l'opzione
abortiva; l'atteggiamento personale e di vita della madre nei confronti
della disabilità etc.) successivamente nel caso valorizzabili in sede di
formulazione, da parte del Giudice, di possibili presunzioni.
Per tutte le considerazioni che precedono, dunque, il motivo di appello
in esame va respinto con piena conferma sul punto della decisione
gravata.
Al rigetto della doglianza che precede consegue inevitabilmente pure
la conferma del rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie - riproposte
in appello - logicamente e giuridicamente conseguenti alla lamentata
violazione del diritto all'autodeterminazione della donna (e/o della
coppia). Preso atto, cioè, che non vi era possibilità di evitare la nascita
del bambino, è evidente che le spese mediche per la cura e
l'assistenza del piccolo, così come la perdita di chances lavorative da
parte della madre non possano in alcun modo essere addossate alla
responsabilità del dott. ### e/o dell'### Al riguardo, difatti, è
appena il caso di ricordare come la CTU eseguita sul piccolo ###
abbia radicalmente escluso che la mancata diagnosi della malattia del
feto abbia potuto provocare allo stesso e/o al bambino un danno di
sorta, non sussistendo possibilità alcuna di trattamenti in utero della
malattia. Quanto peraltro alla domanda risarcitoria concernente
specificamente la perdita di chances lavorative della madre, va
ulteriormente osservato che l'interruzione del rapporto di lavoro della
sig.ra ### con la ditta dove la stessa ha lavorato sino all'anno 2009
(dunque ben dopo la nascita di ### non appare proprio in rapporto
causale con la malattia del figlio, dal momento che la stessa ### ha
dichiarato al CTU (cfr. pag. 8 relazione di consulenza sulla ### di
aver perso il lavoro a causa del fallimento della ditta.
Allo stesso modo da respingere è l'ulteriore censura relativa al
mancato riconoscimento del diritto ad un qualsiasi risarcimento in
favore del piccolo ### Se, da un lato, come ricorda correttamente la
sentenza di primo grado, non esiste nel nostro ordinamento un diritto
a non nascere se non sani (cfr. Cass., 24189/2018), la malattia di cui
### soffre è di carattere genetico e congenito, né, come s'è già detto,
sul decorso della stessa ha avuto il benchè minimo effetto la mancata
tempestiva diagnosi della stessa.
Ciò chiarito, le residue doglianze degli appellanti si riducono alla
operata quantificazione del danno biologico subito dalla madre ###
per effetto della vicenda (nei confronti della quale, in particolare, gli
appellanti lamentano una troppo ridotta applicazione del criterio di
personalizzazione tabellare) e alla considerazione in via equitativa del
danno non patrimoniale subito dal padre e dal fratello di ### ritenuta
appunto troppo riduttiva dagli appellanti, anche alla luce del
necessario riconoscimento del grave detrimento subito dalla qualità
complessiva della vita dell'intera famiglia per effetto della vicenda che
occupa. Anche le varie doglianze espresse sul punto dagli appellanti,
però, non possono trovare accoglimento. Ferma la considerazione
fondamentale per cui, in primo luogo, la personalizzazione del danno
biologico tabellare non è affatto automatica e indefettibile, mentre, in
secondo luogo, l'operata liquidazione in via equitativa del danno non
patrimoniale a carico del padre e del fratello non si pone come
palesemente irragionevole, il punto è che non è certamente possibile
pervenire ad una più elevata quantificazione di alcuna delle voci di
danno riconosciute in primo grado sulla base di un dato oggettivo da
ritenersi discretivo. La sentenza impugnata, difatti, nel riconoscere e
liquidare i danni di cui si tratta, non ha però tenuto conto del fatto che
le pur considerevoli lesioni psico-fisiche subite dall'intera famiglia (e
specificamente dalla madre ### per la quale è stato riconosciuto un
danno da I.P. nella misura del 12% del totale) per effetto della vicenda
che occupa, si sarebbero però ugualmente determinate, almeno in
buona parte, anche qualora la diagnosi della malattia fosse stata
tempestiva e ne fosse conseguito un pronto ed adeguato
avvertimento ai genitori da parte del medico. Si vuol dire in altri
termini che, dovendosi escludere la possibilità da un lato di ricorrere
ad un aborto terapeutico, e dall'altro quella di ottenere un qualsiasi
miglioramento della malattia per effetto di una diagnosi tempestiva,
la condizione (ovvero la nascita del bambino malato) che ha poi
condotto la famiglia a sviluppare le negative conseguenze riconosciute
risarcibili dalla sentenza di primo grado, si sarebbe ugualmente
verificata anche in presenza di una adeguata e tempestiva informativa
da parte del medico. Se dunque è ben ipotizzabile che per effetto di
quest'ultima le conseguenze in questione (per effetto di una adeguata
preparazione psicologica, di un percorso assistito di accettazione etc.)
avrebbero potuto però essere meno gravi, è anche vero però che,
allora, il Tribunale di ### avrebbe dovuto operare una valutazione
differenziale del danno, riconoscendo risarcibile solo quella parte dello
stesso presumibilmente evitabile per effetto della tempestiva
diagnosi. Poiché invece una valutazione del genere manca
completamente nella sentenza impugnata, si deve ritenere che la
complessiva quantificazione del danno operata in primo grado in
favore degli odierni appellanti sia ampiamente ristorativa e,
conseguentemente, non suscettibile di incremento alcuno in questa
sede.
Complessivamente, pertanto, l'appello è da respingere nella sua
interezza.
In considerazione della delicatezza della vicenda, condizionata
comunque dal riconosciuto errore diagnostico, sussistono gravi ed
eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese
di lite del grado.
PQM
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando, così
provvede: • Rigetta l'appello; • Compensa integralmente tra le parti
le spese di lite del grado; • Dichiara la sussistenza delle condizioni per
il pagamento, da parte degli appellanti, di ulteriore importo a titolo di
contributo unificato.

Avv. Antonino Sugamele

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