La creatività della fotografia “regala” allo scatto il diritto d’autore
Le fotografie semplici, invece, non richiedono alcun apporto creativo e si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna
La differenza tra un clic d’autore e non
Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia - si legge nella sentenza della Cassazione (ordinanza n. 33599/24) - è incentrato nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, poiché si tratta di mere fotografie, che seppur di altissimo livello qualitativo, si limitano però a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell’autore.
La creatività dello scatto
L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta a un miglioramento degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce) purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In linea generale, è possibile enunciare il principio di diritto secondo cui “la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative”.
23-12-2024 17:43
Richiedi una Consulenza