La delibera condominiale è stata considerata invalida perché comprime il diritto del condomino di servirsi della cosa comune. L’invalidità dedotta costituisce causa di nullità della delibera perché incide sul diritto individuale dei condòmini sulla cosa comune.
Tribunale di Torino con sentenza n. 5573 pubblicata il 6 novembre 2024.
La decisione
La delibera è stata considerata invalida perché comprime il diritto del condomino di servirsi della cosa comune. L’invalidità dedotta costituisce causa di nullità della delibera perché incide sul diritto individuale dei condòmini sulla cosa comune. Le attrici hanno invocato il diritto di servirsi della cosa comune, anche in modo più intenso, senza alterarne la destinazione e non impedendo agli altri condòmini di farne parimenti uso. Hanno evidenziato che il regolamento non vieta l’installazione di grate alle finestre e che quelle installate non alterano, per forma e colore, le linee architettoniche dell’edificio.
Il decoro architettonico
Il condominio ha richiamato le norme del regolamento tese a preservare l’uniformità estetica. Tuttavia, esso non contiene un divieto di installare grate o inferriate agli infissi. Le previsioni invocate dal condominio vietano quelle opere o interventi che compromettono l’uniformità estetica recependo, in sostanza, la previsione dell’articolo 1120, ultimo comma, Codice civile. Esse non intendono dettare una nozione più rigorosa e restrittiva di decoro architettonico tale da escludere ogni e qualsiasi modifica. Il riferimento alla estetica non può essere inteso in senso diverso dall’insieme delle linee architettoniche e ornamentali che costituiscono le note dominanti e imprimono alle varie parti dell’edificio una determinata fisionomia, unitaria e armonica.
Una interpretazione letterale della previsione «è vietato eseguire opere o lavori che possano alterare l’aspetto estetico dell’immobile» impedisce ogni intervento, anche di impatto minimo e trascurabile, per cui quasi tutti gli interventi finirebbero per alterare la struttura e l’estetica dello stabile. Il decidente, in applicazione del regolamento e dell’articolo 1120 Codice civile, ha verificato se le inferriate realizzate alterano le note architettoniche e ornamentali dell’edificio.
L’esame delle stesse evidenzia che si inseriscono nell’apertura dell’infisso senza ampliarla o alterarla. Inoltre, non creano volume aggiuntivo, hanno un disegno lineare costituito da elementi orizzontali e verticali che richiama la sagoma dell’edificio e sono dello stesso colore delle ringhiere dei balconi. Si tratta di elementi che non confliggono con le linee dell’edificio, perciò sono difficilmente percepibili come elemento di differenziazione. Ha escluso che alterano il decoro architettonico e impediscono agli altri condòmini di fare un eguale uso della facciata installando analoghi manufatti protettivi. Ne consegue che la delibera con cui è stata disposta la rimozione delle inferriate è nulla perché viola l’articolo 1102 Codice civile e i diritti spettanti ai condòmini sulla cosa comune. Ed è ulteriormente nulla perché impone al condomino un intervento su bene di proprietà esclusiva. In definitiva, il Tribunale di Torino ha dichiarato la nullità della delibera opposta.
24-11-2024 01:21
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