La disciplina dell’orario di lavoro.
Le regole di ingaggio che governano l’andamento del mercato del lavoro al giorno d’oggi impongono, invero, con sempre più frequenza, la necessità di ricorrere ad orari di lavoro elastici e, di norma, flessibili, per meglio adattare le esigenze della produzione lavorativa ad un modello di richiesta e offerta in costante mutamento.
In tale contesto di concreta articolazione della funzione gestoria di appannaggio imprenditoriale, la disciplina di regolamentazione dell’orario di lavoro nel rapporto prestazionale rinviene, nel dettato del D.lgs. 08 aprile 2003 n. 66, l’addentellato normativo di riferimento, in combinato disposto con l’ampia regolamentazione pattizia della materia, rimessa alla contrattazione collettiva.
Il legislatore nostrano, invero, nel tentativo di operare un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti, ha fissato, di regola, l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, pur lasciando ampia facoltà ai contratti collettivi di lavoro di stabilire la durata massima settimanale ovvero una diversa articolazione con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
La prestazione resa oltre il normale orario di lavoro costituisce, invece, lavoro straordinario, con conseguente applicazione della maggiorazione retributiva prevista dai contratti collettivi, in uno alla fruizione, in alternativa o in aggiunta, di riposi compensativi, nel rispetto dei limiti e delle previsioni regolatrici della materia.
Il ricorso a prestazioni di lavoro che vanno oltre i limiti orari previsti dal legislatore deve, infatti, essere contenuto in un’ottica di salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, mediante la previsione di momenti di pausa e riposto, in uno a meccanismi di tutela e specifiche disposizioni di regolamentazione del rapporto tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro.
E mentre le pause periodiche sono orientate, per la loro durata, continuità e predeterminazione, alla salvaguardia degli interessi globali e della personalità del lavoratore, (quali esigenze di carattere ricreativo, culturale, di vita di relazione familiare e sociale, ecc.), i riposi compensativi hanno la diversa funzione di compensare la particolare onerosità del lavoro festivo, notturno, in turni a orario ed altre condizioni di lavoro particolarmente gravose o usuranti, così da evitare l’insorgenza di situazioni di stress, eccessiva fatica o burnout prestazionale, dovuti a un carico di lavoro superiore al normale.
Medesima ratio appare sottesa alla regolamentazione del lavoro notturno, che ricomprende la prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte e le 5 del mattino, ad opera del lavoratore che, in detto frangente, svolge in modo normale almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, ovvero almeno una parte del suo orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL, ovvero ancora, in difetto di disciplina collettiva, almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.
Nondimeno, il legislatore è intervenuto a dettare eccezioni, deroghe e divieti espressi che escludono, limitano o negano l’applicazione della normativa de qua per determinate categorie di lavoratori e/o in particolari circostanze, in considerazione della portata dell’inevitabile scompenso del sonno e delle connesse e relative criticità, finanche connesse alla nascita di disturbi psicosomatici anche gravi.
Analizzeremo, quindi, nell’approfondimento che segue, i tratti salienti della disciplina dell’orario di lavoro in ambito giuslavoristico, tra meccanismi di flessibilità e rivoluzione nella gestione del tempo.
da NT sole 24ore
24-11-2024 01:33
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