La disposizione dell’art. 2054 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
Tribunale di Ancona, 26 febbraio 2024, n. 407
Ancona. Circolazione Stradale.
In sentenza il Tribunale di Ancona muove dal principio di diritto stabilito dall’art. 2054, II, c.c., secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Tale principio, sottolinea il Giudice, deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi di scontro tra velocipedi, atteso che il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) equipara a tutti gli effetti la bicicletta agli altri veicoli che transitano sulla strada. E così, ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, II, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia, o meno, tenuto una condotta di guida corretta.
L’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui alla citata disposizione codicistica, quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consenta di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento. Quello della presunzione di pari responsabilità è dunque un criterio sussidiario che trova applicazione a fonte dell’impossibilità di ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro.
La disposizione dell’art. 2054 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa. In tale ottica, l’accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
12-03-2024 21:48
Richiedi una Consulenza