La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex articolo 2697 cod. civ., benché la parte abbia offerto di adempierlo.
(Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 115, 116 e 244)
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex articolo 2697 cod. civ., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata che, nel confermare il rigetto della domanda volta alla percezione del contributo di autonoma sistemazione previsto da una ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, aveva ritenuto non adeguatamente comprovato che, al momento del sisma, l’odierno ricorrente avesse la propria dimora abituale nell’immobile dichiarato inagibile dall’amministrazione comunale convenuta, nonostante quest’ultimo avesse offerto di adempierlo mediante rituale istanza di prova testimoniale, implicitamente rigettata dai giudici d’appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18285).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 novembre 2024, n. 30410 – Presidente Scotti – Relatore Parise
03-12-2024 19:00
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