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Sentenza

La perizia contrattuale e l’arbitrato irrituale rientrano ambedue nel “genus” de...
La perizia contrattuale e l’arbitrato irrituale rientrano ambedue nel “genus” del mandato ed entrambi i negozi sono caratterizzati dal conferimento, agli esperti nominati, di un mandato per una definizione negoziale.
Tribunale di Novara, Sezione civile, sentenza 23 ottobre 2023, n. 690 – Giudice Citro
N.927/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato la
seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 927 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno ,
vertente
TRA
P.I. in persona del procuratore speciale dr.
rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata in
, presso lo studio dell’avv. , giusta procura in atti
ATTRICE
E
, P. I. in persona del titolare , rappresentata e
difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in
, giusta procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: invalidità perizia contrattuale; adempimento
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio,
dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di sentir dichiarare la
nullità/annullamento della perizia contrattuale con la quale era stato riconosciuto l’indennizzo per il
furto di cui al sinistro n. 0406/99/6626 e, per l’effetto, la non indennizzabilità dello stesso; in
Dt_1
Parte_1 P.IVA_1
Controparte_1 Avvocato_1
Lg_1 Indirizzo_1 Avvocato_2
CP_2 P.IVA_2 Parte_2
Avvocato_3
Lg_2 Indirizzo_2
Parte_1
Parte_2
subordine, ha chiesto di accertare l’ammontare dell’indennizzo dovuto in applicazione dei criteri di
liquidazione dettati in polizza.
A sostegno della domanda ha esposto che:
- quale titolare della ditta individuale , stipulava,
per il tramite dell’agenzia di polizza assicurativa
n. 108917, con effetto e durata annuale, rinnovabile, che
comprendeva, tra le altre, la garanzia “furto” per somma assicurata, a primo rischio assoluto,
di euro 90.000,00;
- in data , alle ore 15:16, il denunciava alla Stazione Carabinieri di Gattico il
furto di metallo dalla fonderia artistica ad opera di ignoti malviventi, avvenuto tra le ore
8:00 di sabato 24 settembre e le ore 8:00 di lunedì 26 settembre, indicando in € 139.560,00
il valore complessivo della merce asportata;
- il furto era altresì denunciato ad che rubricava il sinistro al n. 0406/99/6626 e
incaricava dell’istruttoria peritale
- la compagnia assicurativa appurava ex art. 335 c.p.p. che per i fatti sopra esposti era stato
rubricato un procedimento penale (RGN. 5136/11) nei confronti del per i reati di cui
agli artt. 367, 56, 640 c.p., poi conclusosi con l’archiviazione;
- alla luce delle singolarità nel modus operandi posto in essere dai malviventi, per come
segnalate dal personale intervenuto della Stazione CC di Gattico, riutava di accogliere
la richiesta di indennizzo formulata dal ;
- in applicazione dell’art. 57 delle condizioni generali di polizza (“Procedura per la
valutazione del danno”), devolveva al Presidente del Tribunale di Novara il
compito di nominare il perito nell’interesse della compagnia assicurativa e un terzo perito;
- il collegio peritale, pur dichiarando l’impossibilità di definire in modo certo ed univoco la
qualità e la quantità dei materiali oggetto del furto, stante la difficoltà di far coincidere gli
importi delle dichiarazioni dei redditi con i relativi importi riscontrabili negli inventari di
magazzino e giacenze, stabiliva, “a suo insindacabile giudizio, che il valore delle merci
(modelli), all’epoca del furto, risulta essere sicuramente non inferiore a sessantatremila
euro (63.000 euro)”.
ha quindi dedotto la nullità o annullabilità della perizia contrattuale per violazione dei patti
contrattuali, per avere il Collegio: - omesso di verificare l’esistenza dei beni assicurati; -
riconosciuto l’indennizzo nonostante la dichiarata impossibilità di verificare quantità e qualità dei
beni dichiarati rubati; - omesso di calcolare l’incidenza, sulla somma liquidabile, della limitazione
di cui all’art. 38 c.g.a., relativo alle modalità di introduzione dei malviventi nel compendio ove si
Parte_2 Organizzazione_1
Luogo_3 Organizzazione_2
[...] Data_
Data_ Pt_2
Part
Org_3
Pt_2
Part
Pt_2
Parte_2
Part
trovavano i beni rubati; - omesso di applicare ai “modelli” rubati (riconducibili agli “enti
particolari”, secondo la definizione di polizza) la specifica previsione di cui all’art. 44 c.g.a..
Si è costituito in giudizio quale titolare della ditta , contestando la
fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna di al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 63.000,00 o altra
maggiore o minor somma determinata dal Tribunale.
Assegnati termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non sono state ammesse le istanze di istruttoria
orale dedotte dalle parti. La causa è stata istruita mediante prove documentali ed espletamento di
CTU volta ad accertare esistenza, quantità e qualità dei beni indicati nella denuncia di furto.
All’udienza del la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini
ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
***
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che non è in contestazione tra le parti la sussistenza e l’operatività della polizza
assicurativa n. 108917, compensiva della garanzia per
furto, per la somma assicurata, a primo rischio assoluto, di euro 90.000,00 (doc. 2 prod. attorea).
Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione della perizia contrattuale sottoscritta dai periti, per
violazione dei patti contrattuali, dovendosi concludere per la non indennizzabilità del sinistro.
Giova soffermarsi sulla procedura di valutazione del danno prevista dalle condizioni generali di
contratto, allegate alla polizza n. 108917.
L'art. 57 delle CGA ("Procedura per la valutazione del danno") stabilisce che l'ammontare del
danno è concordato direttamente tra le parti oppure, per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra
due periti nominati da ciascuno dei contraenti con apposito atto unico.
Qualora si verifichi disaccordo, i due periti possono nominarne un terzo, il quale interviene in caso
di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se non sia raggiunto l'accordo sulla
nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il
sinistro è avvenuto.
Nel caso di specie, su istanza dell’assicurato, il Presidente del Tribunale di Novara ha provveduto a
nominare il perito nell’interesse della compagnia assicurativa e il terzo perito.
In virtù del successivo art. 58 ("Mandato dei Periti"):
“I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
Parte_2 CP_2
Parte_1
Data_4
Organizzazione_2
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non
fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto
previsto dall'Art. 55 "Obblighi in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le
cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'Art. 59
"Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni
contrattuali”.
Sempre in base al citato art. 58, soltanto "i risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono
obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,
violenza nonchè di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia
azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno".
Tale ultima clausola è da interpretare nel senso che solo i punti di cui alle lettere c) ed d) hanno
valore vincolante, stante la non obbligatorietà fra le parti delle deliberazioni dei periti sui primi due
punti del mandato di cui alle lettere a) e b).
Alla luce di un siffatto regolamento negoziale, è evidente che non si configura, nella specie, una
ipotesi di arbitrato irrituale, ma una perizia contrattuale collegiale. Ciò, in quanto il compito
demandato ai Periti, in modo vincolante per le parti, è circoscritto esclusivamente alla
quantificazione del danno e non implica il potere (rappresentativo) di transigere la lite insorta tra le
parti, tenuto conto che ogni questione attinente alla indennizzabilità dei danni è sottratta alla
valutazione dei periti e che l'obbligatorietà degli esiti peritali relativi ai punti sub c) e d) non
comporta per la Società di assicurazione rinuncia né alla impugnativa della perizia per vizi del
consenso o violazioni dei patti contrattuali, né alle azioni ed eccezioni circa la sussistenza del diritto
all'indennizzo.
Con specifico riferimento alla assicurazione contro i danni, la Suprema Corte ha ripetutamente
affermato che "qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento
tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione
dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante,
ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle
questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula
dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia
contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate
questioni" (cfr. Cass., Sez. III, , n. 14909; Cass., Sez. III, 19711/2004, n. 21881; Cass.,
Sez. III, (omissis), n. 790; Cass., Sez, I, , n. 9032).
In tal senso si è espressa Cass. n. 28511/2018, secondo cui "Nel caso in cui le parti di un contratto
di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle
conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a
considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la
soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo
patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una
perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di
definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico
ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come
diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme
relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare
ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)" (cfr. anche
Cass. n. 2996/2016: "Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi
l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura
dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie
implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte
alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza").
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, avuto modo di chiarire più volte che la perizia
contrattuale e l'arbitrato irrituale rientrano ambedue nel "genus" del mandato e che entrambi i
negozi sono caratterizzati dal conferimento, agli esperti nominati, di un mandato per una
definizione negoziale. Resta ferma, tuttavia, la distinzione concettuale tra i due istituti: si ha perizia
contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più
soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un
apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro
volontà contrattuale; si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato è quello di
elaborare una soluzione transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali
si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio
transattivo cui esse si sono obbligate (cfr. Cass., Sez. III, , n. 10023; Cass., Sez. III,
, n. 9996; Cass., Sez. III, , n. 10554).
Alla stregua dell'art. 58 delle condizioni generali di assicurazione, contenente la delimitazione di
poteri conferiti ai periti, non vi è alcun dubbio che l'accertamento peritale fosse diretto ad una
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valutazione di carattere meramente tecnico, non involgente la soluzione transattiva della
controversia.
Infatti, ai periti viene demandata una dichiarazione di scienza.
In tale evenienza, quindi, le parti devolvono ad un terzo e ai terzi, designati per le loro particolari
competenze tecniche, la formulazione di un mero apprezzamento tecnico (nella specie, ad oggetto la
liquidazione del danno da indennizzare) che si impegnano, anticipatamente ad accettare come
diretta espressione della loro volontà, peraltro non contestabile per manifesta iniquità o erroneità,
ma soltanto per esattezza o inesattezza secondo i parametri tecnici applicabili (in tal senso cfr. Cass.
n. 28511/2018).
Nel caso di specie, le parti hanno fatto salva l’impugnativa per “il caso di dolo, errore, violenza
nonchè di violazione dei patti contrattuali”.
In sostanza, si tratta di una perizia impugnabile in termini assai larghi, atteso che, per espressa
volontà delle parti, anche l'eventuale violazione dei patti può comportare la non vincolatività della
perizia.
Ebbene, deve con ogni evidenza ritenersi accertato che la perizia contrattuale sia stata svolta in
violazione dei patti contrattuali. Compito del perito non è compiere valutazioni discrezionali
ispirate a criteri equitativi, dovendosi limitare ad applicare norme tecniche e dunque utilizzare
criteri tecnico-scientifici obbiettivi.
Dalla lettura della perizia contrattuale oggetto di impugnativa si evince che i periti avrebbero
esaminato: “a) dichiarazione dei redditi; b) inventari di magazzino; c) bolle di trasporto”.
In essa si legge: “Dall’esame approfondito dei sopraelencati documenti risulta che in azienda
erano sicuramente presenti modelli, come riscontrabile nel documento di trasporto di Pintofond n.
50 del unitamente al relativo scarico di n. 52 del (allegati 3 e 4), per un
valore di 193.800€ sicuramente superiore a quello denunciato per il furto”.
Si osserva che la documentazione appare richiamata in via oltremodo generica, non essendo
possibile comprendere quali e quanti dichiarazioni dei redditi, inventari e bolle siano stati esaminati
in concreto, né tali documenti risultano allegati alla perizia. Gli unici documenti effettivamente
allegati risultano essere i due DDT richiamati, dai quali non è dato ricavare il valore della merce.
In ogni caso, anche a voler ritenere tale primaria verifica rispondente al mandato, appare dirimente
come siano gli stessi periti a dare atto della “impossibilità di definire in modo certo e univoco la
qualità e quantità dei materiali oggetto del furto stante la difficoltà di far coincidere gli importi
delle dichiarazioni dei redditi con i relativi importi riscontrabili negli inventari di magazzino e
giacenze”.
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Ciononostante, in modo del tutto apodittico i periti hanno concluso: “Tutto ciò premesso, gli arbitri
ritengono, a loro insindacabile giudizio, che il valore delle merci (modelli), all’epoca del furto,
risulta essere sicuramente non inferiore a sessantatremila euro (63.000,00€).”.
Manca qualsivoglia cenno ai criteri tecnici applicati nella determinazione di tale valore, né sono
state fornite stime dettagliate dei beni, che neanche risultano concretamente individuati nella loro
tipologia (se non per un generico riferimento a “modelli” non meglio precisati), con ciò violandosi
gli artt. 58 e 59 c.g.a..
A ben vedere, sembrerebbe che i periti abbiano erroneamente inteso il perimetro del loro mandato,
credendo di dover provvedere alla composizione della lite, più che alla verifica tecnica dei beni
sottratti e del loro valore, così confondendo la perizia contrattuale – tesa alla formulazione di un
mero apprezzamento tecnico avente ad oggetto la liquidazione del danno da indennizzare – con
l’arbitrato irrituale (ricostruzione che appare confortata dal riferimento alla “soluzione della
controversia” (punto 5) e alla “proposta conciliativa” (all. 6 alla perizia)).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la perizia contrattuale deve essere annullata per
violazione dei patti contrattuali, non avendo i periti provveduto a determinare qualità e quantità dei
beni sottratti (per dichiarata impossibilità) ed essendo la conseguente quantificazione del danno
completamente avulsa da ogni apprezzamento tecnico.
Attesa la non vincolatività del risultato della perizia contrattuale, deve essere esaminata la domanda
riconvenzionale svolta dal convenuto, avente ad oggetto l’accertamento dell’indennizzo dovuto
dall’assicuratore e conseguente condanna al pagamento.
La domanda è infondata, non avendo parte convenuta assolto all’onere sulla stessa gravante (cfr.
Cassazione civile, sez. III, , n. 30656: “In tema di assicurazione contro i danni il fatto
costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza
di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la
conseguenza che ai sensi dell' art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è
verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui
reclama il ristoro”).
Sul punto risultano dirimenti gli esiti della CTU espletata in corso di causa, le cui conclusioni sono
condivise dalla scrivente. La relazione peritale appare frutto di un approfondito esame della
documentazione, elaborata nel contraddittorio con le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti
posti, anche in risposta alle osservazioni delle parti. (si richiama l’orientamento della Suprema
Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico
che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
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necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza
che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame
degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni
difensive” - Cass. n. 1815/2015).
Il CTU ha in primo luogo evidenziato come non sia allegata agli atti “alcuna documentazione che
indichi, in modo certo, la quantità e la qualità del materiale per cui è stato dichiarato il furto. Da
qui, la necessità di effettuare una ricostruzione tramite la documentazione contabile al fine di
eseguire una verifica per determinare un valore dei beni presenti in magazzino al momento del
furto”.
In particolare, il CTU, unitamente all’ausiliario nominato, ha rilevato che “con rimanenze iniziali
nell’esercizio 2011 (quindi il magazzino) pari ad € 206.045,00, avendo acquistato (tra merci e
rottami ecc.) beni da lavorare per € 37.487,70, il totale del valore del magazzino sarebbe pari ad €
243.532,70. Dedotto il valore del furto (denunciato in € 139.560,00) e dedotto il valore della merce
venduta, prima della trasformazione (i ricavi vengono indicati in € 104.745,40, quindi ipotizzando
un guadagno del 30%, il costo del materiale utilizzato sarebbe pari a circa € 73.000,00), il valore
delle rimanenze di magazzino dovrebbe essere pari a circa € 31.000,00 (243.532,70 — 139.560,00
— 73.000,00), mentre nel bilancio vengono indicati € 215.868,00.
Da qui l’incongruenza che non dà la possibilità di eseguire una ricostruzione del valore dei beni in
magazzino al momento del furto e, conseguenzialmente, la possibilità di verificare l’esistenza dei
beni di cui si lamenta il furto.
L’unica prova dell’esistenza degli stessi, prodotta da e indicata dal collegio arbitrale è
quella dei documenti di trasporto relativi all’invio di merce alla in data ,
restituiti come “reso non lavorato”, una settimana dopo (08.09.2011).
Lo stesso collegio arbitrale indica come valore di tali beni una somma di € 193.800,00, salvo, poi,
concludere, senza specifica alcuna sulla modalità di calcolo (forza lavoro, rimanenze accertate —
anzi viene chiaramente indicato in relazione che vi è difficoltà a far coincidere le quantità e le
qualità dei materiali con le dichiarazioni dei redditi presentate-) che il valore delle merci rubate
sia quantificabile in € 63.000,00”.
In presenza di simili incongruenze dei dati contabili (peraltro ammesse dalla parte convenuta), la
conseguente impossibilità di accertare quantità e qualità dei beni oggetto di furto determina il
rigetto della domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano sulla base dei
parametri aggiornati al D.M. 147 del , tenuto conto del valore della causa, dell'attività
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processuale effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico di
parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, annulla la perizia contrattuale del
relativa alla polizza n. 108917 tra e di
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in
favore di che si liquidano in € 7.052,00 per compensi
professionali ed € 786,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA se e in quanto
dovuta e CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU.
Così deciso in Novara, in data
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Ci
Avv. Antonino Sugamele

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