La prodigalità giustifica la nomina dell'amministratore di sostegnoperchè non priva il beneficiando della sua capacità giuridica
Cass. civ., sez. I, ord., 28 dicembre 2023, n. 36176
Presidente Genovese – Relatore Tricomi
La prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiando attestata da medici, ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza.
06-01-2024 17:40
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