La sentenza impugnata, per la Cassazione, pertanto “merita censura, nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ.”.
L’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta privo di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”, e ciò - prosegue - anche in considerazione del fatto che “l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero” (n. Cass. 21782/2105).
Un simile approdo, aggiunge la Cassazione, era stato già espresso nella sentenza n. 5801 del 2019 e se ne trovano “spunti” anche nella decisione n. 39504 del 2021. Tuttavia, precisa, nessuna delle due è stata mai “massimata”. Cosa che invece fa oggi la Corte affermando addirittura un principio di diritto: “La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.”.
16-03-2024 23:19
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