Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

La sentenza impugnata, per la Cassazione, pertanto “merita censura, nella parte ...
La sentenza impugnata, per la Cassazione, pertanto “merita censura, nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ.”.
 L’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta privo di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”, e ciò - prosegue - anche in considerazione del fatto che “l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero” (n. Cass. 21782/2105).

Un simile approdo, aggiunge la Cassazione, era stato già espresso nella sentenza n. 5801 del 2019 e se ne trovano “spunti” anche nella decisione n. 39504 del 2021. Tuttavia, precisa, nessuna delle due è stata mai “massimata”. Cosa che invece fa oggi la Corte affermando addirittura un principio di diritto: “La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.”.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza