Lavoro a tempo determinato – Docenti non di ruolo – Anzianità di servizio (Dir. CE 28 giugno 1999, n. 70)
La Corte d’Appello di Salerno affronta in sentenza la questione di diritto inerente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata dai lavoratori assunti con reiterati contratti a tempo determinato nel settore scolastico.
Si osserva così l’avvenuto superamento dell’interpretazione che (in passato) aveva escluso il diritto dei dipendenti pubblici assunti con contratto a termine al riconoscimento dell’anzianità di servizio e, di conseguenza, si ammette il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini economici (e, per i lavoratori del settore scolastico, il diritto agli scatti biennali), alla luce della portata generale del principio di non discriminazione e di parità di trattamento dei lavoratori.
La mera circostanza che un impiegato sia qualificato come “di ruolo” in base all’ordinamento interno, e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego, è priva di rilevanza sotto il profilo del trattamento economico, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro, nonché della loro applicazione uniforme negli Stati membri dell’U.E., riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari.
Né una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell’impiego.
Non solo. Le modalità di selezione del personale docente non hanno, né possono avere, alcuna incidenza sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, atteso che sia i dipendenti di ruolo che quelli non di ruolo svolgono la medesima attività, con l’unica differenza che il personale non di ruolo non fruisce degli scatti di anzianità, che vengono invece riconosciuti dalla legge ai soli lavoratori di ruolo.
Del resto, il personale non di ruolo viene impiegato proprio per sopperire ad esigenze dovute alla carenza di organico del personale di ruolo, onde appare priva di rilievo la mancanza, nel caso dei dipendenti non di ruolo, di una previa selezione mediante concorso, alla luce del fatto che le mansioni in concreto assegnate sono identiche a quelle già svolte dai lavoratori a tempo indeterminato.
A fronte della identità di mansioni, non appare pertanto giustificata la disparità di trattamento sul piano retributivo.
Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 132/2024 del 13-05-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno - ### del ### - nelle persone dei
magistrati: dr. ### dr. ### dr. ### relatore ha pronunziato all'esito
della discussione del presente procedimento ex. artt. 127 ter c.p.c. e
35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. ### del ruolo generale del lavoro
dell'anno 2021 T R A ### e ### parti rappresentate e difese come
in atti dall'Avv. ### con il quale risultano elettivamente domiciliate
in ### alla Piazza ### n. 26, presso lo studio dell'avv. #### E
### in persona del suo legale rapp.te p.t., parte rappresentata e
difesa come in atti dall'Avv. ### con il quale risulta elettivamente
domiciliat ###, presso la ### della stessa; ###
OGGETTO: riconoscimento anzianità di servizio; appello avverso la
sentenza n. ###/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, pubblicata in data ###.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE
PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. ###/2021, pubblicata in data ### e qui impugnata,
il giudice del lavoro presso il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava le
domande proposte da ### e ### nei confronti dell'### con le quali
le ricorrenti, premesso di aver prestato la loro attività lavorativa alle
dipendenze della convenuta in forza di contratti a tempo determinato
e di essere state stabilizzate a seguito di deliberazione n. 1551 del
29.7.10 del Commissario Straordinario della ### adottata in
applicazione dell'art. 81 della L.R. Campania n. 1 del 30.1.08, “Norme
per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario
regionale”, ottenendo in tal modo la conversione dei contratti da
tempo determinato a tempo indeterminato, avevano chiesto che
venisse riconosciuta loro l'anzianità di servizio con decorrenza dal
primo contratto a tempo determinato e che fosse accertato il loro
diritto all'erogazione delle “fasce retributive relative al periodo di
lavoro svolto a termine”, nonché del fondo di produttività collettiva e
del fondo di mantenimento, oltre alle voci accessorie, con
conseguente condanna dell'### sanitaria al pagamento, in loro
favore, delle relative somme.
A sostegno del proprio convincimento, il giudice di prime cure
osservava che pur potendosi applicare in astratto alla fattispecie in
esame i principi espressi da Cass. n. 22558/2016 con riferimento al
personale del comparto scuola, in concreto la domanda proposta dalle
ricorrenti non poteva essere accolta, in quanto i criteri per la
progressione orizzontale previsti dalla contrattazione collettiva
applicata al rapporto di lavoro delle stesse non prevedevano
automatismi negli scatti di anzianità, ma valutazioni selettive che nella
fattispecie non risultavano mai essere avvenute, così come i fondi
richiesti, che lungi dall'essere attribuiti in base ad automatismi, erano
subordinati a valutazioni di natura discrezionale.
Per le suesposte considerazioni il Tribunale rigettava la domanda
proposta dalle lavoratrici, compensando per intero le spese di lite tra
le parti in ragione dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia.
Con atto di appello depositato in data #### e ### impugnavano la
predetta sentenza, sostenendone l'erroneità nella parte in cui il primo
Giudice, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., si era pronunciato
solo su una delle domande proposte con il ricorso introduttivo, nulla
disponendo in merito alle altre e, in particolare, con riguardo alla
domanda relativa al riconoscimento per intero e ad ogni effetto di
legge dell'anzianità di servizio maturata.
Lamentavano, inoltre, un'erronea interpretazione della normativa
inerente le voci retributive rivendicate, poiché, in applicazione dell'art.
31 del CCNL Integrativo Comparto Sanità del 7.4.99, così come degli
artt. 46 e 47 CCNL 1.9.95, 38 CCNL del 7.4.99, 9 CCNL 10.4.08, 5 e
8 CCNL 31.7.09, nonché dell'art. 1 dei CCNL di ### del 19.4.04,
avrebbe dovuto riconoscersi in favore di esse ricorrenti, per il periodo
di lavoro svolto a tempo determinato, non solo la progressione per
fasce retributive, ma anche l'attribuzione dei premi per la qualità delle
prestazioni individuali e dei compensi per la produttività collettiva e
per il miglioramento dei servizi, tenuto conto che alcuna
discriminazione né distinzione di sorta per il riconoscimento di detti
istituti economico contrattuali poteva essere posta in essere tra
personale assunto con contratto a tempo indeterminato e personale
invece impiegato a tempo determinato.
Concludevano, dunque, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di
spese del doppio grado.
Si costituiva nel presente grado di giudizio l'### resistendo
all'avverso gravame e chiedendone pertanto il rigetto, con vittoria di
spese.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive
di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come
da dispositivo in atti. ### è solo parzialmente fondato e va, pertanto,
accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.
La questione esaminata nella presente sede si presenta invero negli
stessi termini di altra già affrontata da questa Corte con sentenza n.
836/2016, in relazione a vicende aventi analogo contenuto (sent. n.
836/2016, r.g.n. 662/2015), dalla quale non si ha motivo di
discostarsi, tenuto conto che la stessa è stata peraltro confermata in
sede di legittimità dalla S.C. con ordinanza n. ###/2022, pubblicata
in data ###.
Con riferimento alle richiamate risultanze del giudizio instaurato da
altri lavoratori nei confronti della medesima azienda con la suddetta
sentenza n. 836/2016, va precisato che, pur in assenza dei
presupposti soggettivi ed oggettivi necessari ai fini e per gli effetti di
cui all'art. 2909 c.c., ben possono gli elementi sopra descritti rivestire
anche in questa sede un significativo (ed ulteriore) carattere
indiziario, al pari di una comune prova documentale, in merito ai profili
che hanno costituito l'oggetto del relativo accertamento giudiziale,
sussistendo senz'altro effettive e concrete interferenze tra gli stessi e
alcune delle questioni oggetto della presente controversia.
Al riguardo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord.,
16/06/2016, n. 12508, in motivazione) ha avuto modo di precisare
come <>.
Ciò chiarito, in via preliminare deve osservarsi che la questione di
diritto inerente il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici,
dell'anzianità di servizio maturata dai lavoratori assunti con reiterati
contratti a tempo determinato è stata affrontata dalla giurisprudenza
di legittimità con esiti contrastanti, soprattutto in relazione ai rapporto
di lavoro instaurati nel settore scolastico.
La Corte Regolatrice aveva in passato escluso il diritto dei dipendenti
pubblici assunti con contratto a termine al riconoscimento
dell'anzianità di servizio e, quanto ai dipendenti del ###
all'erogazione degli scatti biennali di anzianità (cfr., ex aliis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 8 aprile 2011, n. 8060, secondo cui “in tema di
rapporto di lavoro del personale della scuola, l'art. 53 legge n. 312 del
1980, nel riconoscere ai docenti non di ruolo l'aumento periodico
biennale della retribuzione, ha espressamente escluso dai benefici i
supplenti, il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi
attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico
e l'altro”).
Tale orientamento, tuttavia, risulta superato dal più recente indirizzo
dei giudici di merito, che ammette il diritto al riconoscimento
dell'anzianità di servizio ai fini economici (e, sempre per i lavoratori
del settore scolastico, il diritto agli scatti biennali), sulla scorta delle
pronunzie della Corte di Giustizia dell'### (###.
In particolare, la predetta Corte ha sottolineato la portata generale
del principio di non discriminazione e di parità di trattamento dei
lavoratori di cui all'### attuato con la ### 1999/70/CE, ponendo in
risalto che “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come
in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti
caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato, è
priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in
questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella
dell'accordo quadro, nonché della loro applicazione uniforme negli
### membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a
loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela
voluta da tali strumenti comunitari” e non senza specificare che “una
disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra
lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale
ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego” (cfr. ###
13/09/2007 ###/5 Del Cerro).
I giudici sovranazionali hanno altresì rimarcato che “ammettere che
la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare
una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli
scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (v., sul punto, ###
22/12/2010 C- 444/09 Gavieiro).
Con esplicito riguardo ai dipendenti del settore scolastico, la Corte di
Giustizia ha sottolineato che le modalità di selezione del personale
docente non hanno, né possono avere, alcuna incidenza sulle modalità
di esecuzione della prestazione lavorativa, atteso che sia i dipendenti
di ruolo che quelli non di ruolo svolgono la medesima attività, con
l'unica differenza che il personale non di ruolo non fruisce degli scatti
di anzianità, che vengono invece riconosciuti dalla legge ai soli
lavoratori di ruolo.
Del resto, il personale non di ruolo viene impiegato proprio per
sopperire ad esigenze dovute alla carenza di organico del personale
di ruolo, onde appare priva di rilievo la mancanza, nel caso dei
dipendenti non di ruolo, di una previa selezione mediante concorso,
alla luce del fatto che le mansioni in concreto assegnate sono identiche
a quelle già svolte dai lavoratori a tempo indeterminato. A fronte della
identità di mansioni, non appare pertanto giustificata la disparità di
trattamento sul piano retributivo. Un trattamento economico
differenziato non può, inoltre, essere collegato unicamente al dato
formale della qualifica (“di ruolo” o “non di ruolo”), dovendo invece
essere basato - secondo la ### - su “elementi precisi e concreti…
risultanti dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato”.
Occorrono cioè “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si
inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare
se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a
conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (###
ordinanza 09/02/2012 C 556/11 Martinez).
Il principio in esame è stato di recente ribadito dalla stessa Corte di
Giustizia dell'### anche in settori diversi da quello scolastico (cfr.
l'ordinanza del 4 settembre 2014, n. C-152/14, emessa in via
pregiudiziale nell'ambito della controversia tra ### (### per l'###
e il ### ente pubblico) e vari dipendenti, relativa al riconoscimento
dell'anzianità di servizio per i periodi di lavoro svolti prima della
instaurazione del rapporto a tempo indeterminato all'esito di una
procedura di stabilizzazione).
La Corte ha affermato che il semplice fatto che il lavoratore abbia
svolto i periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto
di lavoro a tempo determinato non configura una “ragione oggettiva”
del tipo che, secondo il punto 1 o il punto 4 dell'accordo quadro, può
escludere la parità di trattamento.
Operato nei termini sin qui illustrati un breve excursus degli
orientamenti della ### in tema di riconoscimento dell'anzianità di
servizio in favore dei lavoratori a tempo determinato, deve ora
precisarsi che, nel caso di specie, è pacifico che le appellanti, assunte
dall'### con reiterati contratti a termine e con le medesime qualifiche
per le quali sono state poi immesse a tempo indeterminato, a seguito
della deliberazione n. 1551 del 29.7.10 del Commissario Straordinario
della ### adottata in applicazione dell'art. 81 della L.R.
Campania n. 1 del 30.1.08, “Norme per la stabilizzazione del
personale precario del servizio sanitario regionale”, abbiano sempre
svolto le mansioni proprie del personale in servizio a tempo
indeterminato, senza, però, beneficiare di alcuno degli istituti
contrattuali economici e di sviluppo di carriera previsti dalla
contrattazione collettiva di categoria.
Orbene, alla stregua dei principii affermati dalla normativa
comunitaria, come precisati e ribaditi anche dalla ### sopra
richiamata - normativa comunitaria che, in quanto norma “interposta”
e di rango sovranazionale, prevale sulle leggi nazionali eventualmente
in contrasto con essa - va senz'altro riconosciuto il diritto delle odierne
appellanti ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici,
dell'anzianità di servizio maturata nei rispettivi periodi di lavoro a
tempo determinato alle dipendenze dell'### sanitaria appellata.
Come chiarito dalla stessa S.C. nella richiamata ordinanza n.
###/2022: “questa Corte (Cass. 8 marzo 2022, n. 7584) ha ribadito
che la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a
tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a
tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale
connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva
dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad
includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato
sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare,
alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei
termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo
indeterminato; la sola circostanza che la progressione stipendiale
presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro,
ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra
assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato,
secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19
del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta
progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore
di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa,
l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei
periodi a tempo determinato; in tal caso, poiché il diritto
all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al
concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la
valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al
pagamento delle differenze retributive con la decorrenza
contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione
sia già avvenuta, anche se ad altri fini; altrimenti il giudice dovrà
limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il
conseguente diritto del dipendente ad essere valutato”, con l'ulteriore
specificazione che: “il principio già affermato da questa Corte (si veda
Cass. 19 febbraio 2020, n. 4195 con riguardo alle stabilizzazioni del
### secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, al
lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di
stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere
riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a
termine, precedentemente all'acquisizione dello ‘status' di lavoratore
a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle
precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione
del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una
situazione differente a causa del mancato superamento del concorso
pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di
stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione
dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere
assimilata a quella dei dipendenti di ruolo; per accertare la sussistenza
dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4
dell'### quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario
operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie
concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di
trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro,
in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto (si veda
anche, in senso conforme, Cass. 2 novembre 2020, n. 24201 con
riguardo alle stabilizzazioni dell'###”. Tenuto conto di ciò, dunque, e
risultando nel caso di specie pacifica ed incontroversa tra le parti
l'identità di mansioni svolte dalle lavoratrici ante e post
stabilizzazione, non può che concludersi per il riconoscimento del
diritto in capo alle stesse dell'anzianità di servizio maturata durante il
periodo di lavoro a tempo determinato ai fini giuridici ed economici.
Viceversa, quanto all'invocata applicazione degli specifici istituti
contrattuali rivendicati dalle originarie ricorrenti e menzionati nel
ricorso introduttivo, (id est: fasce retributive, fondo di produttività
collettiva, fondo di mantenimento), osserva il Collegio che trattasi di
voci che non possono essere riconosciute sulla scorta di un mero
automatismo ed in base al solo decorso del tempo, richiedendo, di
contro, una valutazione, anche di carattere discrezionale, da parte
dell'amministrazione (talvolta di concerto con le organizzazioni
sindacali), in ordine alla quale non è consentito alcun intervento
sostitutivo dell'autorità giudiziaria, men che meno con una statuizione
che abbia efficacia retroattiva e venga, pertanto, emanata ora per
allora (cfr., sul punto, l'art. 35 del c.c.n.l. ### 1998/2001 del
7.4.1999, che espressamente prevede, ai fini della progressione
economica orizzontale - fasce retributive - una “valutazione selettiva
in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato
arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della
prestazione individuale …”; v., altresì, l'art. 39 del stesso c.c.n.l., in
tema di finanziamento del fondo destinato a remunerare le fasce
retributive ed altri emolumenti accessori, che prevede, al comma 5,
che “la contrattazione collettiva integrativa individua all'interno del
fondo di cui al comma 1 le risorse da destinare al finanziamento …”).
Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
l'accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello, cui consegue la
declaratoria di sussistenza del diritto di ### e ### ad ottenere il
riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio
maturata nei rispettivi periodi di lavoro a tempo determinato alle
dipendenze dell'### Nei limiti ora indicati dev'essere, pertanto,
riformata la gravata pronuncia, che va confermata nel resto, avuto
riguardo alla statuizione di rigetto delle ulteriori pretese azionate dalle
appellanti.
In considerazione della fondatezza solo parziale delle pretese
originariamente azionate da ricorrenti, le spese del doppio grado del
giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri introdotti
dal d.m. n. 55 del 2014, vanno poste a carico dell'### sanitaria
appellata in misura di 2/3, rimanendo compensate tra le parti per il
residuo ammontare.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ### sez. lavoro, definitivamente pronunziando
nel procedimento di appello instaurato in data ### e vertente tra
### e ### (parti appellanti) e A.S.L. ### in persona del legale
rappresentante p.t. (parte appellata) avverso la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore nr. 59/2021, pubblicata in data ###,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della
sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara il diritto delle
appellanti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità
di servizio maturata nei rispettivi periodi di lavoro alle dipendenze
dell'### sanitaria appellata; condanna l'### sanitaria appellata al
pagamento, in favore delle appellanti, dei 2/3 delle spese del doppio
grado di giudizio, compensando il restante 1/3, che liquida quanto
all'intero in € 6.017,70 per il primo grado ed in € 4.514,90 per il
secondo grado, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del
15%, nonché IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al
procuratore antistatario; dichiara la non sussistenza dei presupposti
di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
28-05-2024 19:11
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