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Sentenza

Le fotografie reperite su Internet prive del digital watermark e cioè della marc...
Le fotografie reperite su Internet prive del digital watermark e cioè della marchiatura che indica provenienza e data dell’immagine sono utilizzabili senza autorizzazione (a meno che non ci sia mala fede).
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano (decisione del 28 maggio scorso) con un’interpretazione che pone sull’autore delle foto l’onere di provare non solo di aver effettuato gli scatti, ma anche di averli messi a disposizione del pubblico muniti di tutte le informazioni prescritte dall’articolo 90 della legge sul diritto d’autore (tra cui nominativo del fotografo, e data e luogo in cui la fotografia è stata scattata), utilizzando strumenti tecnici idonei a imprimerle “sulla” fotografia in modo da renderle ineliminabili.

Sul tema della tutela in base al diritto d’autore delle fotografie semplici, ossia delle «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale» la giurisprudenza non è univoca. Secondo un’altra linea interpretativa chi utilizza le foto deve presumere che le immagini reperite su Internet siano oggetto di proprietà intellettuale e adottare le misure per evitare la violazione del diritto d’autore.
Il digital watermark

Il procedimento era stato promosso da una società proprietaria di un database fotografico ad accesso riservato (protetto da password), in cui venivano raccolte e pubblicate fotografie dotate delle informazioni prescritte dall’articolo 90 della legge sul diritto d’autore. Queste informazioni non erano però “impresse” sulle foto, ma solo inserite nell’area privata.

Alcune di queste foto erano state utilizzate senza autorizzazione da un’altra società, che le aveva reperite sui principali motori di ricerca prive delle informazioni di cui all’articolo 90. Le testate giornalistiche a cui la società proprietaria del database aveva concesso in licenza le foto, le avevano infatti pubblicate sui siti internet prive di watermark.

Il Tribunale ha ricordato che l’autore di una fotografia è tenuto a rispettare i requisiti previsti dall’articolo 90 al fine di rendere noto a chi voglia riprodurla, il nome del soggetto al quale debba essere chiesto il consenso, nonché la durata dei diritti di esclusiva (per le foto semplici si tratta di vent’anni dalla data dello scatto). Senza tali indicazioni, i diritti esclusivi dell’autore non sono opponibili ai terzi (salva la prova della mala fede di chi le ha utilizzate e/o riprodotte).

Ma, secondo il Tribunale di Milano, spetta al titolare dei diritti sulle fotografie adottare tutte le misure tecnologiche necessarie a far sì che tali informazioni, fornite al momento del primo accesso agli scatti, non possano essere cancellate in un momento successivo e, quindi, circolino sempre sulle foto o, comunque, unitamente al file che contiene le fotografie. Ciò può avvenire, per esempio, utilizzando lo strumento del digital watermark, un sistema di marchiatura che permette di collocare all’interno di file multimediali le informazioni su origine e provenienza.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la visualizzazione delle informazioni previste dall’articolo 90 solo al momento dell’accesso al database fotografico e il fatto che tali informazioni venissero fornite separatamente rispetto alle foto e al file digitale non era sufficiente a provare l’adempimento del requisito di cui all’articolo 90 e che, quindi, la condotta della società che aveva raccolto le fotografie attraverso i principali motori di ricerca fosse esente da censure.
Avv. Antonino Sugamele

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