Le tabelle millesimali, che non possono essere modificate se non con il consenso dei condomini o per atto dell’A.G. a norma dell’articolo 69 disp. att. c.c., conservano piena efficacia e validità (quali leggi del condominio) sino a che non intervenga una rituale modifica delle stesse.
Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 1179/2024 del 29-10-2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
- Composizione Monocratica
Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause nn. ### /2022 e ### /2022 R.G. avente ad oggetto
“### e ### impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”
e vertente tra
### (C.F. ###), col ministero/assistenza, giusta procura in atti,
degli avv.ti ### e ### - attore –
e ### (C.F. ###), col ministero/assistenza, giusta procura in atti,
dell'avv. ### - convenuto –
### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con
atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio
innanzi all'intestato Tribunale il ### esponendo di essere
proprietario, pieno ed esclusivo, dell'unità abitativa sita al primo ed
ultimo piano dell'edificio condominiale sito in ###, località ### nn.
3/5 - Via ### (distinta in ### al ### 34, ### 147, sub. 9) avente
accesso esclusivo da ### dotata di corte esterna e di scala di accesso,
entrambe di proprietà piena ed esclusiva dello stesso ###
proprietario pieno ed esclusivo, tra l'altro, altresì, della terrazza posta
al primo piano del detto edificio nonché del sottotetto-lastrico solare
sovrastante la detta unità abitativa (all. 2, 3 e 4); che con ordinanza
n. ### del 23/10/17, il Comune di ### ordinava a tutti i condòmini
del suddetto edificio condominiale [ovverosia, all'odierno attore, a
### a ### a ### ed a ### “di attivarsi ai fini della realizzazione
di lavori di manutenzione straordinaria per ripristinare le condizioni di
sicurezza, il decoro e l'estetica del manufatto sito all'interno del centro
abitato in ### n.ri 3-5 della ### di ### Velino”; che in particolare,
con la detta ordinanza, avendo (il Comune) ritenuto che “la copertura
dell'edificio condominiale a quattro falde inclinate” era realizzata “con
lastre di tipo amianto”, ordinava di “individuare una ### specializzata
che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei manufatti in
amianto” previa predisposizione di un piano di lavoro da presentare
all'Asl di ### e di “eseguire quanto previsto nel predetto piano di
lavoro entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del parere
positivo” da parte dell'ASL di ### che a seguito di tale ordinanza, con
deliberazione del 07/12/2017, l'assemblea del detto ### - col
dissenso ed il voto contrario dell'odierno attore e con il voto favorevole
e determinante di tutti gli altri sopra detti condòmini aveva
“delibera### la nomina dell'### come tecnico per il lavori di messa
in sicurezza e di ripristino come da ordinanza del Comune di ###
Velino”, come da preventivo del detto architetto allegato al verbale di
assemblea; che tale deliberazione veniva impugnata dall'odierno
attore e la relativa causa, iscritta al n. 272/18 di R.G., pendente
dinanzi a codesto Tribunale; che successivamente, con deliberazioni,
rispettivamente, del 06/04/2018, del 23/05/2018, del 09/10/2018 e
del 06/11/2018, il detto ### -sempre in assenza dell'odierno
attoreaveva assunto ulteriori determinazioni con riferimento ai detti
lavori; che in particolare, con la deliberazione del 06/11/2018,
l'assemblea affidava i lavori di manutenzione straordinaria dell'intero
immobile condominiale (ivi compresi quelli di rimozione e
ricostruzione del relativo tetto) di cui al computo metrico del
28/02/2018 alla “### Snc” per l'importo complessivo di euro
97.816,99 oltre iva; che anche tali deliberazioni venivano impugnate
dall'odierno attore e le relative cause, iscritte, rispettivamente, al n.
1019/18, al n. 1485/18 ed al 297/19, riunite alla precedente iscritta
R.G. n. 272/2018; che successivamente, con deliberazione del
31/03/2021, l'assemblea -sempre in assenza dell'odierno attoreha
deliberato di affidare “i lavori di bonifica dell'amianto alla ditta alla
“### Snc” con un corrispettivo di euro 17.160,00+iva”; che anche
tale ultima deliberazione veniva impugnata dall'odierno attore e la
relativa causa, iscritta con il n. 815/2021 di R.G., pendente dinanzi a
codesto Tribunale; che successivamente l'odierno attore riceveva un
avviso di convocazione assembleare, per il ### (in prima
convocazione) e per il ### (in seconda convocazione), per discutere
e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno: “affidamento di
lavori bonifica amianto; approvazione offerta pervenuta; affidamento
di lavori per i quali il condominio è già stato diffidato dal Comune di
### approvazione riparto spesa (…)” e recante in allegato “offerta
ditta ### S.r.l.” e “riparto spesa”; che il giorno 15/01/2022, in
seconda convocazione, assente l'odierno attore e con il voto
favorevole degli altri condomini presenti [segnatamente, stando al
relativo verbale, con la ‘maggioranza' di 363,32/1000 millesimi, di cui
232,49 riferiti alla condomina ### e 130,830 riferiti alla condomina
### l'assemblea addiveniva alla deliberazione di cui qui è causa, con
cui, in particolare, si affidavano i lavori di cui al su riferito ordine del
giorno alla ditta “### SRL” come da relativa offerta allegata alla
convocazione; che della detta deliberazione assembleare del
15/01/2022 era stata data comunicazione all'odierno attore mediante
trasmissione del relativo verbale, da parte dell'amministratore del
condominio, a mezzo p.e.c. del 04/02/2022 ; che l'anzidetta
deliberazione assembleare del 15/01/2022 era viziata nonché
pregiudizievole, oltre che dell'interesse generale condominiale, dei
diritti dell'odierno attore e, come tale, essa “merita di essere
dichiarata nulla e/o, comunque, annullata ai sensi dell'art. 1137 c.c.”.
In ordine alla nullità e ai vizi di tale delibera assembleare evidenziava
che era stata assunta senza i quorum, costitutivi e deliberativi,
prescritti dall'art. 1136 c.c. (in particolare, commi 2, 3 e 4) e dal
regolamento condominiale; senza la deliberazione/costituzione, con
essa, di fondo speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1135, n. 4,
c.c.; in totale carenza di tabelle millesimali e “sulla scorta di una mera
bozza (di tabelle millesimali) mai approvata e, per giunta, recante una
rappresentazione errata del valore delle parti di proprietà esclusiva di
ciascun condòmino”; ancora era viziata per incertezza assoluta del
suo oggetto (“atteso che il preventivo della ### S.r.l. allegato
all'avviso convocazione (all. 34) non vale ad identificare l'opus a
quest'ultima affidato (mancando peraltro qualsivoglia progetto,
capitolato e contratto di appalto), con conseguente assoluta
indeterminatezza e/o indeterminabilità (ed assoluta incontrollabilità)
dell'oggetto della deliberazione de qua”); viziata anche perché
manifestamente irragionevole e pregiudizievole dell'interesse
generale condominiale prima che di quello dell'odierno attore.
Pertanto, concludeva “i) in via cautelare, inaudita altera parte ovvero
previa instaurazione del contraddittorio, anche ai sensi dell'art. 1137
c.c., sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia e/o l'operatività, in ogni
suo profilo, parte e/o punto, della deliberazione assembleare, del
convenuto ### del 15/01/2022 e di cui in premessa; ii) in ogni caso,
dichiarare nulla e/o, comunque, in subordine, annullare, in ogni sua
parte e/o punto, la deliberazione assembleare, del convenuto ###
del 15/01/2022 e di cui in premessa”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il ### contestando in fatto ed in
diritto la domanda attorea ed instando per il rigetto, con vittoria delle
spese di lite.
Prodotto il verbale negativo di mediazione obbligatoria (insieme
all'atto di citazione), istauratosi così il contraddittorio, al presente
fascicolo veniva riunito il procedimento n. ### /2022 R.G., avente
ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. ### /2022 emesso
dall'intestato Tribunale su istanza del ### per l'importo di euro
14.938,00 oltre interessi legali, quale quota imputabile all'attore a
fronte del riparto di spesa per le opere approvate appunto con delibera
assembleare del 15/01/2022. Si evidenzia che anche in tale giudizio,
unitamente all'atto di citazione in opposizione veniva allegato il
verbale negativo di mediazione.
Istruita la causa documentalmente, precisate dalle parti le
conclusioni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva
assegnata a sentenza con i termini di legge.
La domanda e l'opposizione attorea sono infondate e non meritano
accoglimento nei termini che seguono.
In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto
ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già
iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un
giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in
contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta
dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, solo
formalmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale,
rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si
trasforma in uno a cognizione piena e il giudice procede all'esame nel
merito della controversia con poteri a cognizione piena, sulla base sia
dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori
eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne
consegue che il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi
del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, 12311; Cass.
14.4.1999, n. ### 71; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n.
3902; 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n.
1629) mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti costitutivi
dell'avvenuto adempimento - 8 - ovvero la prova del fatto modificativo
o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. SSUU,
06.04/30.10.2001 n. 13533; Cass. SSUU, 07.07.1993 n.7448).
Con più specifico riguardo alla materia che occupa il caso sottoposto
alla cognizione del Tribunale, in tema di riparto dell'onere della prova,
in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi
intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi
produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria
pretesa - l'onere della prova gravante sul ### è stato assolto
attraverso la produzione della delibera assembleare che si contesta e
degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Invero, la delibera assembleare impugnata del 15/01/2022 non risulta
affetta dai vizi lamentati dal condomino, di cui si procede al loro
analitico esame.
Innanzitutto, la delibera risulta rispettosa del quorum previsto dall'art.
1136 c.c. comma 3 c.c., secondo cui: “Se l'assemblea in prima
convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale,
l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo
a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla
medesima. ### in seconda convocazione è regolarmente costituita
con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo
del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli
intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del
valore dell'edificio”; all'uopo l'assemblea in seconda convocazione con
il voto favorevole di 363,32 millesimi (oltre un terzo) e la totalità degli
intervenuti (2 su 3 aventi diritto), provvedeva ad approvare l'unico
motivo posto a fondamento dell'ordine del giorno, ossia “affidamento
lavori bonifica amianto: approvazione dell'offerta pervenuta,
affidamento dei lavori, per i quali il condominio è stato già diffidato
dal Comune di ### approvazione riparto spesa”.
Ancora, in relazione alla costituzione di un fondo speciale, come
previsto dall'art. 1135 c.c. (“l'assemblea dei condomini provvede: (…)
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni,
costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari
all'ammontare dei lavori(3); se i lavori devono essere eseguiti in base
a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del
loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito
in relazione ai singoli pagamenti dovuti”), il ### provvedeva a tanto
già all'assemblea del 12 ottobre 2021 (v. relativa delibera allegata in
atti). Si evidenzia inoltre che per far valere tale vizio nel presente
giudizio, parte attrice avrebbe dovuto altresì impugnare la delibera
assembleare del 12.10.2021, cosa non avvenuta.
Proseguendo nell'analisi dei vizi lamentati, in ordine alla mancanza ed
erroneità delle tabelle millesimali, è necessario premettere tali
osservazioni.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata, “ove delle tabelle
millesimali esistono, avendo esse, come già detto, natura valutativa
e non attributiva della proprietà, la costituzione dell'assemblea e la
validità delle deliberazioni possono essere riscontrate dal giudice sulla
base di dette tabelle, finché non siano state modificate, senza essere
tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a
valutarli, di sua iniziativa, come ### difformi dalle tabelle; se il
condomino intenda, non di meno, denunciare la violazione dell'art.
1118 c.c., è tenuto ad impugnare le tabelle, chiedendone la modifica
giudiziale, e non le deliberazioni assembleari adottate in base alle
tabelle medesime” (cfr. Cass. Sez. 2, 18/08/2005, 16982).
Espressa tale coordinata, deve evidenziarsi come il condomino si è
limitato ad impugnare la delibera assembleare e a formula difese del
tutto generiche in ordine alla regolarità delle tabelle millesimali offerte
dal condomino ### senza formulare specifica istanza di una loro
modifica giudiziale.
Ancora, la difesa di ### in ordine all'incertezza dell'oggetto della
delibera condominiale risulta infondata, osservato che, come da
documentazione depositata in atti, la delibera impugnata recava come
unico ordine del giorno “affidamento lavori bonifica amianto:
approvazione dell'offerta pervenuta, affidamento dei lavori per i quali
il condominio è stato già diffidato dal Comune di ### approvazione
riparto spesa”; che il dato letterale sgombera ogni dubbio e, per
evidenza, rende certo l'oggetto su cui si è deliberata l'assemblea,
come anche il rinvio alla diffida dell'ente comunale rendere
pienamente edotti dei lavori da effettuarsi; che ancora del verbale di
assemblea e del riparto spese per la bonifica amianto veniva data
comunicazione a mezzo pec ai condomini, compreso l'odierno attore
in giudizio (pec del 4 febbraio 2022 in atti).
Infine, circa l'effetto irragionevole e pregiudizievole dell'interesse
generale condominiale prima che di quello attoreo della delibera
impugnata, tale difesa si palesa del tutto generica e priva di pregio in
quanto sfornita di prova.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda e l'opposizione risultano
infondate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, seguono soccombenza e vengono liquidate ex
D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con parametri
inferiore ai medi e tenuto conto delle fasi del giudizio effettivamente
espletate (nessuna istruttoria), come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica, nella
persona del dott. ### in funzione di giudice unico, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti ### in
persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza ed eccezione
disattesa, così provvede: - rigetta la domanda come proposta; -
conferma il decreto ingiuntivo n. ### /2022 emesso dal Tribunale di
Vallo della ### il ###; - condanna ### alla rifusione in favore di
### delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 per
compensi, oltre ### e IVA come per legge ed altre indennità e spese
successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie
nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore
antistatario, avv. ### Vallo della ### 28/10/2024
12-11-2024 15:14
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