Le vie agrarie (o strade vicinali private) formate ex collatione privatorum agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di più fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione; i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non già jure servitutis, bensì jure dominii.
La Corte d’Appello di Palermo fa applicazione del principio di diritto secondo cui l’accertamento della comunione di una via privata, costituita “ex collatione agrorum privatorum” non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni “communio incidens”, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive comprovanti l’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l’effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio.
Le vie agrarie (o strade vicinali private) formate ex collatione privatorum agrorum costituiscono una communio incidens tra i proprietari di più fondi finitimi e sono soggette alla disciplina della comunione; i proprietari dei fondi finitimi sono titolari del diritto di passaggio non già jure servitutis, bensì jure dominii.
La “collatio agrorum” che dà luogo al sorgere della communio incidens, in mancanza di patti contrari, deve intendersi effettuata al solo scopo di servire alle necessita agricole dei fondi che hanno contribuito alla formazione della strada agraria, costituita esclusivamente come accessorio dei terreni latistanti, ed in funzione delle necessita agricole e di collegamento degli stessi. Pertanto ciascun compartecipe deve servirsi della strada soltanto per le necessita della coltivazione e del collegamento del fondo.
Per quanto riguarda, in particolare, la tutela giurisdizionale e l’onere probatorio a carico del soggetto che agisce in petitorio in ordine al modo di formazione della strada ed alla sua natura, fatti idonei a produrre una presunzione univoca e concordante sono costituiti: da riferimenti alla strada in vecchie mappe catastali; dall’avere i proprietari dei fondi praticato opere di manutenzione e di miglioramento, e dall’avere contribuito alle spese; dall’esercizio di manifestazioni esclusive di dominio, quali chiusure, apposizioni di cancelli per impedire il passaggio di terzi etc. Le risultanze catastali, se hanno valore solo indiziario e non sono da sole idonee all’accertamento della natura vicinale di una strada, possono concorrere, insieme con altri elementi, alla formazione del convincimento del Giudice.
Corte di Appello di Palermo, sentenza 28 marzo 2024 n. 542
09-04-2024 14:22
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