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Sentenza

Mutuo - Causa di gioco - Connessione funzionale (Cc, articolo 1993)...
Mutuo - Causa di gioco - Connessione funzionale (Cc, articolo 1993)
Mutuo - Causa di gioco - Connessione funzionale (Cc, articolo 1993)

Secondo il Tribunale di Venezia la teoria del collegamento negoziale, in virtù della quale vengono attratti nel concetto di debito di gioco anche rapporti funzionali al gioco stesso, quali la fornitura dei gettoni, presuppone necessariamente che chi ha erogato la provvista per l’acquisto dei gettoni, o ha fornito i gettoni a credito, sia l’antagonista diretto del giocatore, o quantomeno, sia l’effettivo destinatario del risultato del gioco, ossia abbia scelto di correre l’alea tipica del giuoco di azzardo.

Mancando questo, fondamentale, presupposto il nesso relazionale -eventuale- tra il primo negozio e l’impiego delle fiches per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il primo contratto quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa quando anche il venditore sia consapevole della destinazione delle fiches al gioco. E così il titolo (compravendita o mutuo) in virtù del quale un soggetto abbia fornito ad un giocatore i mezzi per “sedersi al tavolo da gioco” dà vita ad un rapporto autonomo ed estraneo all’eventuale debito di gioco che quest’ultimo abbia contratto con altro giocatore.

In conclusione, in punto di diritto, valga il principio per cui il richiamo alla teoria del cd. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare l’applicazione dell’articolo 1933 c.c. e a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l’effetto legale della soluti retentio); affinché il prestito di denaro - o di fiches - possa essere ricondotto alla posta di gioco, occorre piuttosto che il mutuante venga in antagonismo con il mutuatario, o comunque, unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch’egli effettivo destinatario del risultato del giuoco (abbia scelto cioè di correre l’alea tipica del giuoco di azzardo).

Ove il mutuante non assuma anche il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l’impiego della stessa per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione al giuoco d’azzardo, ma che per ciò solo non determina alcuna partecipazione anche del mutuante al rapporto di giuoco, essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate.

    Tribunale di Venezia, sezione I, sentenza 29 ottobre 2024 n. 3776
Avv. Antonino Sugamele

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