Nel caso in oggetto si è escluso che il figlio deceduto e sottoposto ad AdS (ruolo questo rivestito dal padre), incapace per la propria grave infermità, di esprimere una volontà in ordine alla sua sepoltura e alla sua cremazione, avesse mai potuto dare delle indicazioni in un modo o nell’altro.
La scelta della modalità della propria sepoltura concerne un atto di disposizione del proprio cadavere che è possibile effettuare anche in vita, per esempio inserendo tale disposizione di natura non patrimoniale nel proprio testamento ex articolo 587, comma 2, c.c. Analoga volontà è esprimibile, senza rigore di forma, attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che “ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura. La volontà può essere espressa all’interno delle proprie disposizioni testamentarie - la legge infatti consente esplicitamente che tra esse rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (articolo 587, comma 2, c.c.) - o, quando manchi la scheda testamentaria, attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, senza rigore di forma.
Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA ex art 700 cpc
Il Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi,
designato alla trattazione della causa civile iscritta al N.R.G. …/2024
promossa da
TIZIA (Avvocato…)
CAIA (Avvocato ….)
contro
SEMPRONIO (Avvocato…)
avente ad oggetto: Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c
sciogliendo la riserva che precede
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Tizia e Caia proponevano ricorso ex art.700 cpc al fine di ottenere che le esequie del figlio e del
fratello Filano si svolgessero a Roma e che la salma fosse tumulata nella cappella di famiglia a
Frosinone.
Il padre di Filano proponeva analogo ricorso chiedendo la cremazione del figlio al fine di poter
disperdere le ceneri in mare.
Si opponeva al funerale a Roma e alla tumulazione nella cappella di … chiedendo in subordine che
il figlio venisse sepolto a Bologna.
I due ricorsi venivano riuniti e dopo aver sentito le parti la causa veniva trattenuta in riserva.
Si premette che a Filano, poco dopo la nascita era stata diagnosticata la patologia di osteogenesi
imperfetta nonché psicosi atipica con marcate quote di non integrazione dei processi evolutivi..
Nel 1989, dopo la separazione dei genitori, Filano si trasferiva con la madre con la quale conviveva
fino al 1999, anno in cui i genitori si accordavano sulla collocazione presso il padre che si trasferiva
prima a Modena e poi a Bologna.
Il padre rappresentava che negli anni la madre si era disinteressata del figlio e che solo lui ne aveva
curato il benessere.
La madre contestava un proprio disinteresse e rappresentava di essersi dovuta occupare della figlia
M. e che solo per tale motivo e per preservarne la serenità, visti gli agiti violenti del figlio, aveva
accettato il trasferimento presso il padre. Rilevava, inoltre, che semmai era stato l’atteggiamento del
padre, nominato successivamente amministratore di sostegno di Filano, ad ostacolare i rapporti con
il figlio tanto da dover ricorrere più volte al Giudice tutelare.
Si rileva che in questa sede è ininfluente stabilire quale dei due genitori sia stato migliore per Filano,
non potendo dipendere la scelta da vicende pregresse effetto anche dell’aspra conflittualità esistente
tra le parti.
In merito alla richiesta di cremazione si osserva che la disciplina applicabile è rinvenibile nell’art.79
del Dpr n. 285 /1990 che prevede la necessità di una volontà espressa in vita dal defunt o o, dopo il
decesso, del coniuge o in difetto dei parenti più prossimi.
Contrariamente alla prospettazione paterna, deve escludersi che Filano abbia potuto esprimere la
volontà di essere cremato per poter poi disperdere le ceneri in mare.
Invero, il decreto che ha aperto l’amministrazione di sostegno ha accertato la totale assenza di
capacità di autodeterminazione in capo a Filano e si deve escludere che l’indicazione di voler andare
al mare possa essere stata intesa da Filano come conseguenza di un’eventuale cremazione.
In difetto di un’indicazione precisa del defunto la cremazione può intervenire solo se i parenti, in
questo caso i genitori, danno l’assenso.
Il consenso è atto strumentale alla tutela di un interesse preesistente: quello del vivente all’integrità
del corpo del defunto e alla possibilità di culto verso quest’ultimo. La legge prevede il consenso del
parente proprio perché riconosce al parente un interesse al culto verso il defunto.
Il consenso dei parenti è strumentale alla realizzazione o alla tutela dell’interesse cosiddetto
secondario al sepolcro (Cass 370/2023). Si tratta di diritto di natura personalissima ed intrasmissibile
che spetta a chiunque sia congiunto di una persona di accedere ad un sepolcro e di opporsi ad ogni
trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.
Si tratta di diritto di natura personale attenendo alla tutela del sentimento del parente verso il
defunto. L’interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto è esplicazione di un d iritto
della personalità posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno e dunque
momento di sviluppo della personalità rilevante ex art. 2 Cost (Cass 370/2023).
Essendo il diritto dei genitori equivalente per importanza, in assenza di comportamenti lesivi della
madre nei confronti del figlio, (in quanto l’affidamento della gestione di Filano al padre è giustificata
dalle oggettive difficoltà della sig.ra Tizia far convivere con la prima figlia un ragazzo con una seria
patologia di tipo psichico), il dissenso tra genitori non può portare all’accoglimento della domanda
di cremazione e di successivo spargimento delle ceneri, che frustrerebbe il diritto del genitore
dissenziente ad avere un luogo per onorare il figlio e che, comunque, co stituirebbe un ostacolo
irreversibile all’attuazione di diversa decisione assunta in sede di merito.
Pertanto sia sotto il profilo del fumus boni juris sia sotto quello del periculum in mora ( che deriva
dalla situazione di stallo che si è creata per il dissenso tra le parti e che ha determinato lo
stazionamento della salma di Filano in obitorio da diversi giorni) e considerata la maggiore
vicinanza geografica della madre e della sorella, legata profondamente al fratello, seppur con i limiti
oggettivi, quanto a frequentazione, della distanza di residenza, oltre che la presenza di una cappella
in cui sono custodite le spoglie del nonno di Filano, con il quale da bambino ha anche convissuto,
deve essere accolta la domanda di tumulazione proposta dalla madre che insieme alla sorella potrà
onorare il culto e la memoria del figlio.
I funerali potranno essere celebrati a Bologna quale luogo di ultima residenza di Filano.
Le spese legali sono compensate attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice
Visto l’art. 700 cpc
Attribuisce al sig Sempronio la scelta della chiesa in cui far svolgere i funerali di Filano
Attribuisce alla sig. Tizia la scelta del luogo di tumulazione del figlio Filano
Spese compensate
Si comunichi.
Bologna, 19/02/2024
IL GIUDICE
dott.ssa Carmen Giraldi
La scelta del luogo di sepoltura (c.d. electio sepulchri) compete in primo luogo al de cuius e tale diritto, preminente su quello di analogo contenuto spettante iure proprio ai congiunti più prossimi, rientra - come gli atti di disposizione del proprio corpo, di cui all’articolo 5 c.c., e comunque secondo una radicatissima consuetudine - tra i diritti della personalità, per loro natura assoluti e intrasmissibili. Il predetto ius eligendi sepulcrum, mentre non può formare oggetto di trasferimento mortis causa, cosicché non può ad esso applicarsi la disciplina successoria (né legale né testamentaria), può dare vita ad un mandato post mortem exequendum (e in tal caso il mandatario che dà esecuzione all’incarico ricevuto esercita l’electio sepulchri del de cuius). Solo nel caso che da parte di questo non risulti essere stata espressa, in qualunque modo, alcuna volontà, la decisione spetta ai congiunti più prossimi (nell’ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti di sangue).
Tribunale di Bologna, ordinanza 19 febbraio 2024 n. 3121 – Giudice Giraldi
20-04-2024 22:39
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