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Sentenza

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Rinunzia all’azione – Portata – Poter...
Procedimento civile – Domanda giudiziale – Rinunzia all’azione – Portata – Poteri del difensore – Mandato speciale – Necessità – Rinuncia ad una parte della domanda – Mandato “ad litem” – Sufficienza – Ragioni – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia fideiussoria. (Cpc, articoli 83, 84, 183, 184 e 306)
La rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato “ad hoc”, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato “ad litem”, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell’originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte del merito, investita dell’impugnazione della odierna ricorrente, senza compiere sul punto le necessarie indagini e verifiche, aveva ravvisato l’estinzione dell’azione derivante dalla rinuncia alla domanda effettuata in primo grado dal suo difensore, confermando in tal modo la pronuncia appellata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4837; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 febbraio 2019, n. 4837).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13636 – Presidente Cirillo – Relatore Gorgoni 
Avv. Antonino Sugamele

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