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Sentenza

Procedimento civile. Interruzione del processo. Morte della parte costituita. C...
Procedimento civile. Interruzione del processo. Morte della parte costituita. Cpc, articoli 170, 300 e 305
In tema di interruzione del processo in conseguenza della morte della parte costituita, la comunicazione del difensore della stessa rivolta ai difensori delle altre parti costituite, effettuata, tramite posta elettronica certificata nelle more del processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione previsto dall’articolo 305 cod. proc. civ. nei confronti di tutte le parti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello, nel dichiarare l’estinzione del giudizio, aveva ritenuto tardivo il ricorso per riassunzione dell’odierno ricorrente per decorso del termine previsto dalla citata disposizione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16797; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 settembre 2017, n. 21375).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 11 giugno 2024, n. 16141 – Presidente Di Marzio – Relatore Fraulini 
Avv. Antonino Sugamele

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