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Sentenza

Procedimento civile – Spese processuali – Omessa liquidazione nel dispositivo e ...
Procedimento civile – Spese processuali – Omessa liquidazione nel dispositivo e in motivazione – Rimedio esperibile – Impugnazione – Necessità – Correzione errore materiale – Esclusione. (Cpc, articoli 91, 112, 132, 287 e 395)
 (Nel caso di specie, nel riaffermare l’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito compensando le spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità, in quanto, nella circostanza, il giudice del merito, pur riconoscendo, in fase rescindente, la fondatezza del motivo di revocazione addotto dall’odierno ricorrente, in fase rescissoria, si era poi limitato a dichiarare la nullità, per difetto del contraddittorio, dell’ordinanza emessa dal primo giudice, innanzi al quale aveva rimesso le parti, senza tuttavia nulla disporre in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio di revocazione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 6 luglio 2023, n. 19137)

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 giugno 2024, n. 16029 – Presidente De Stefano – Relatore Fanticini 
Avv. Antonino Sugamele

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