Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Processo civile – Morte del difensore – Conseguenze (Cpc, articoli 330, 372) ...
Processo civile – Morte del difensore – Conseguenze (Cpc, articoli 330, 372) In sentenza la Corte d’Appello di Catania afferma il principio di diritto secondo cui la morte, come la radiazione o la sospensione dall’albo, dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina, automaticamente, l’interruzione del processo anche se il Giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale. Quest’ultima, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’articolo 372 c.p.c.. Con la precisazione che tale nullità può essere fatta valere (senza che la vicenda sospensiva se ne differenzi come presupposto) solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal Giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. Infine anche la cancellazione volontaria dall’albo costituisce una causa di interruzione del processo, al pari della morte del difensore. E così la notifica dell’atto d’appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell’atto - ma nulla per violazione dell’articolo 330, I, c.p.c., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo, quanto in quello passivo.
Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 652/2024 del 18-04-2024
Corte di Appello di Catania
-seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA
### Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti
magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. ###/23 promossa
DA: ### delle ### -### S.p.A. (già ### S.p.A.), in persona del
legale rapp.te p.t., con sede ###, ###, P. IVA ### elettivamente
domiciliata in #### della ### 185, presso lo ### dell'Avv. ### c.f.
###, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. - Appellante
CONTRO ### nata a ### il ### cod. fisc. ### e residente ###e
### nata a ### il ### cod. fisc.: ### entrambe elettivamente
domiciliate in ### presso lo studio dell'Avv. ### (cf.: ###) che le
rappresenta e difese per mandato in atti; - Appellate
E
### nato a #### in data ###, codice fiscale ##### res.te in ###
di ### ; - Appellato contumace
Oggetto: Revocatoria ordinaria.
All'udienza del 5/3/24, la causa, a seguito di discussione orale, veniva
posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### S.p.A., in persona
del ### pro tempore, conveniva in giudizio #### e ### al fine di
sentir dichiarare inefficace nei confronti dell'ente di riscossione l'atto
di compravendita del 27.12.2010 trascritto il ### e sottoscritto tra
### da una parte, e ### ed ### dall'altra, avente ad oggetto la
quota di 1/9 indiviso del diritto di proprietà di ### relativo a diverse
unità immobiliari site in ### di #### n. 64, e precisamente: - vano
terrano in corso di costruzione con corte di pertinenza, superficie
catastale mq 153, identificato al ### del Comune di ### di ### al
foglio 11, part. 64, sub. 3, ### s.n., piano terra in corso di
costruzione; - appartamento in corso di costruzione posto al piano
secondo, superficie catastale mq 115, identificato al ### del Comune
di ### di ### al foglio 11, part. 64, sub. 5, ### s.n., piano secondo
in corso di costruzione; - appartamento posto al primo piano,
identificato al ### del Comune di ### di ### al foglio 11, part. 64,
sub. 7, ### s.n., piano primo, cat. A/2, cl. 3, vani 6, r.c. € 371,85; -
appartamento posto al primo piano, identificato al ### del Comune
di ### di ### al foglio 11, part. 64, sub. 8, ### s.n., piano primo,
cat. A/2, cl. 2, vani 6, r.c. € 123,95; - tratto di terreno pertinenziale,
identificato al ### del Comune di ### di ### al foglio 11, part.
1030, vigneto di 3, di are 00.52, r.d. € 0,21 e r.a. di € 0,13.
Parte attrice esponeva di essere creditrice nei confronti di ### della
somma complessiva di euro 170.933,70 a titolo di tributi iscritti a
ruolo e divenuti esecutivi e che l'atto di vendita aveva sottratto le
predette unità immobiliari alla garanzia del credito, arrecando così
pregiudizio alle ragioni del creditore, così da rendere impossibile o più
difficoltoso il soddisfacimento del suo credito.
Si costituivano ### e ### le quali eccepivano preliminarmente il
difetto di legittimazione attiva della ### S.p.A. e, nel merito,
deducevano l'assenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto de
quo; ciò dovendosi desumere, in primo luogo, dalla mancanza del
consilium fraudis, ossia della sussistenza in capo al terzo della
consapevolezza di arrecare un pregiudizio al soddisfacimento del
credito, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda. ### rimaneva
contumace.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, n. ###/2023
pubbl. il ###, il Tribunale di ### rigettava la domanda con condanna
di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data ###, proponeva
appello ### delle ### eccependone, preliminarmente, la nullità,
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma, per le ragioni
illustrate in seno all'atto di appello, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio, ### e ### resistendo al gravame del
quale chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
Non si costituiva ###
All'udienza del 5/3/24, a seguito di discussione orale la causa veniva
posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di ### il quale,
sebbene regolarmente citato, non si è costituito. 1.) Con il primo
motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c., poiché emessa
all'esito di un procedimento nel corso del quale si è verificata la morte
del difensore costituito di una delle parti in causa. 1.1) ### è fondata
e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti, risulta che in data ###, veniva a
mancare l'avv. ### difensore costituito di ### S.p.A., senza che il
giudizio venisse interrotto; Sull'argomento la Suprema Corte ha
ritenuto che “la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo
dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio
di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche
se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione
di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di
nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere
impugnata per tale motivo, solo dalla parte colpita dagli eventi sopra
descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono
finalizzate alla sua esclusiva tutela”(Cass.23486/ 2021; Cass. 1574/
2020).
Per quanto sopra, la sentenza n. ###/2023, pubblicata dal Tribunale
di ### in data ###, deve essere dichiarata nulla.
Non integrando, la mancata interruzione del giudizio ex art. 301
c.p.c., una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve
rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c, diviene
operante il potere-dovere del giudice d'appello di decidere nel merito
previo compimento dell'attività istruttoria, eventualmente, impedita
"in prime cure" dall'anzidetta irregolarità (ex plurimis Cass 1073/09).
Si premette che il decesso del sopra indicato legale è avvenuto dopo
che lo stesso aveva depositato comparsa conclusionale e, pertanto,
nessuna ulteriore attività istruttoria è stata espletata dopo la sua
morte. 2.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza
di legittimazione attiva in capo all'### delle ### proposta dalle
appellate.
La suddetta eccezione è infondata atteso che, secondo quanto
previsto dalla circolare n. 52 del 09.12.2005, con la quale sono stati
forniti dei chiarimenti all'art. 49 del D.P.R. 602/1973 -
successivamente modificato dal comma 415 della legge n. 311/2004
- “per la riscossione di somme iscritte a ruolo e non pagate, il
concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative,
nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore”.
Non vi è dubbio, che tra le azioni a tutela del credito rientri quella
revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
3) Passando al merito della questione, occorre valutare la sussistenza
dei presupposti per l'accoglimento dell'azione proposta. L’azione di
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., presuppone l'esistenza di un
valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed
il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della
garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore
dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso, della
consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la
consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza
del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo
oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis a seconda che l'atto
dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito).
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto
all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico
offrire attraverso mezzi probatori diretti, la dimostrazione dell'
atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo,
richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del
consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza
damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo
di elementi presuntivi, e la valutazione del giudice su tali presunzioni
semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire
a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede
di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il
presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio
fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata
la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali
cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi
dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai
quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo
(in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i
soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di
trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti
lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata
data prova del pagamento; - sperequazione tra prezzo pattuito e
valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del
bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore
si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo
all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora
da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del
debitore; - concatenazione temporale tra vari eventi per il breve
periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una
pluralità di beni in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la
consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa (ex plurimis Cass n.
22824/2022).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che l'###
delle ### s.p.a. è creditrice di ### per la somma di euro
170.933,70, portata su estratti di ruolo, aventi ad oggetto i crediti
tributari.
Premesso che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria è
sufficiente l'allegazione di un credito litigioso, eventuale e dunque la
ragionevole aspettativa di un credito (Cass. 11755/18), ininfluente
appare il fatto che ### ha proposto ricorso alla ### nonché
impugnazione di alcune cartelle, davanti al Tribunale del ### Per
quanto attiene all'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore,
la Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che “a fondamento
dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale
compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma
soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il
soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una
variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modificazione
qualitativa di esso” (Cass. Civ. n. 1896/2012).
In virtù di tale principio, “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali
modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale
azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare
ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ. n. 16221/2019).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha dato prova dell'intervenuta
modificazione della garanzia patrimoniale, mentre nessuna prova è
stata fornita dal debitore circa il proprio patrimonio residuo, tale da
potere garantire il soddisfacimento del creditore.
Per quanto sopra, non vi è dubbio che l'atto dispositivo per cui è causa
abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie, tenuto conto che
il debitore, con l'atto dispositivo in oggetto, si è spogliato totalmente
della propria quota immobiliare.
Passando ad esaminare l'elemento soggettivo, vi è da dire che l'atto
dispositivo è stato posto in essere successivamente rispetto ai crediti
portati dalle cartelle di cui agli estratti di ruoli allegati; pertanto,
trattandosi di atto a titolo oneroso, il creditore è tenuto a fornire la
prova della consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore, e
ciò non solo in capo al debitore, ma anche in capo al terzo. Non
occorre l'intenzione di nuocere, basta la mera consapevolezza che
quell'atto dispositivo diminuisca la garanzia patrimoniale generica, e
tale prova può essere data anche mediante presunzioni (Cass. Civ. n.
27546/2014).
Pur non essendovi dubbio sulla consapevolezza in capo all'alienante
### di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, atteso che, lo
stesso ha ceduto, seppure in quota parte, tutto il proprio patrimonio
immobiliare, del tutto sfornite di dimostrazione sono rimaste le
affermazioni di parte attrice, circa la sussistenza della partecipatio
fraudis delle terze acquirenti, non essendovi prova che ### e ###
fossero consapevoli di ledere le ragioni creditorie mediante l'atto di
vendita in questione.
Nessun elemento, seppur di natura presuntiva, è stato fornito da parte
attrice che possa far desumere detta consapevolezza.
Infatti, premesso che le sorelle del ### odierne appellate, non sono
conviventi con quest'ultimo, il semplice legame di parentela, non può
far ritenere che le stesse fossero a conoscenza dell'esposizione
debitoria del congiunto o delle sue difficoltà economiche.
Inoltre, l'alienazione in oggetto ha riguardato 1/9 di un piccolo
compendio immobiliare, ricevuto per successione dal padre, di cui i
6/9 si appartengono alla madre che vi vive e che vanta diritto di
abitazione.
Anche il prezzo di vendita, di €. 13.000,00, vista la quota di proprietà
del ### pari ad 1/9, appare congruo, lasciando presumere che l'atto
dispositivo in questione fosse volto a regolare i rapporti successori tra
i fratelli.
Per quanto sopra, in mancanza di prova circa la partecipatio fraudis
delle convenute, la domanda deve essere rigettata.
4) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere
effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.
170.937,70) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui
al d.m.147/22, in quanto la stessa interviene successivamente
all'entrata in vigore del citato decreto, secondo i parametri minimi,
stante la limitata difficoltà.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio
iscritto al n. ###/23 R.G. così statuisce: dichiara la nullità della
sentenza n. ###/23, emessa dal Tribunale di ### in data ###;
rigetta la domanda di revocatoria proposta dall'### delle ### s.p.a.;
condanna ### delle ### s.p.a. alla refusione delle spese del primo
grado di giudizio in favore delle appellate costituite, che liquida in
complessivi euro 7.052,00, di cui €. 1.276,00 fase di studio, €. 814,00
fase introduttiva, €. 2.835 fase istruttoria e €. 2.127,00 fase
decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da
distrarsi in favore del procuratore costituito. condanna ### delle
### s.p.a. alla refusione delle spese del presente giudizio in favore
delle appellate costituite, che liquida in complessivi euro 7.160,00, di
cui €. 1.489,00 fase di studio, €. 956,00 fase introduttiva, €. 2.163
fase di trattazione e €. 2.552,00 fase decisionale, oltre rimborso
forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore costituito.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza