Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Processo del lavoro – Contratto collettivo - Onere di allegazione (Cpc, articoli...
Processo del lavoro – Contratto collettivo - Onere di allegazione (Cpc, articoli 112, 113)

La Corte d’Appello di Catania afferma, in riferimento al processo del lavoro, che 

In particolare, in materia di procedimento civile, l’applicazione del cennato principio di cui all’articolo 113, I, c.p.c., importa la possibilità per il Giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all’articolo 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al Giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Con la precisazione che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il Giudice qualifichi giuridicamente la domanda in senso diverso da come la domanda è stata qualificata dalle parti.

Per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio iura novit curia ragion per cui, nel caso in cui siano dedotti vizi relativi, ad esempio, a regolamenti comunali, è necessario che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, ad eccezione dei regolamenti comunali edilizi che, in quanto disciplinanti le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrativi del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche, sicché spetta al Giudice acquisirne conoscenza d’ufficio, quando la loro violazione sia dedotta dalla parte.

    Corte di Appello di Catania, sentenza 20 maggio 2024 n. 458
Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 458/2024 del 20-05-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLOI DI CATANIA ### composta dai magistrati:
dott.ssa ### dott.ssa ### rel. dott.ssa ### pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ###/2021 R.G. promossa
DA #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv. #### F.### S.R.L. (C.F), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura
in atti, dall'avv. ### e dall'avv. ### Appellata
AVENTE AD OGGETTO: crediti retributivi e impugnativa di
licenziamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
#### adiva il Tribunale di Ragusa impugnando il licenziamento
intimatogli dalla società F.lli ### S.r.l. e chiedendo, ai sensi dell'art.
8 della legge 604/66, la condanna della società resistente alla
corresponsione in suo favore della somma di € 10.717,62 a titolo di
indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna della
convenuta al pagamento delle differenze retributive per il lavoro
straordinario svolto, per permessi non richiesti, indennità di cassa,
indennità di mancato preavviso e per residuo TFR non azionato in sede
monitoria, per la complessiva somma di € 44.138,86 oltre
rivalutazione ed interessi.
Il G.L., ritenuta priva di pregio l'eccezione di improcedibilità della
domanda attorea sollevata dalla resistente, raccolto l'interrogatorio
formale del ricorrente ed escussi i testimoni, ordinata l'esibizione dei
cronotachigrafi degli automezzi condotti dal ### all'esito del
fallimento del tentativo di conciliazione, pronunciava la sentenza n.
1203/2021 del 29.11.2021, con la quale condannava la società F.lli
### S.r.l. a pagare in favore del lavoratore l'importo di € 611,83 a
titolo di indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, oltre
interessi e rivalutazione sino al saldo e rigettava, nel resto, il ricorso,
compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il
decidente, disattesa l'eccezione relativa alla denunciata
parcellizzazione del credito, rigettava la domanda relativa al dedotto
lavoro straordinario, sul rilievo che dall'istruttoria orale non era
emersa prova certa in ordine all'espletamento di attività lavorativa in
misura sistematicamente superiore a 40 ore settimanali; non
riconosceva la reclamata indennità di cassa, trattandosi di
emolumento accessorio e facoltativo non espressamente contemplato
nel contratto individuale di lavoro e non risultando in atti il contratto
collettivo contenente una previsione in tal senso; rigettava inoltre la
domanda di restituzione delle somme decurtate in busta paga a titolo
di permessi non retribuiti mai fruiti stante l'assoluto difetto di prova
sul punto; riteneva legittimo il licenziamento intimato dalla società per
giustificato motivo oggettivo, stanti le perdite dalla stessa subite
nell'anno 2013, sufficientemente documentate; riconosceva tuttavia
dovuta l'indennità sostituiva del preavviso, non avendo il datore
dimostrato di aver consegnato la lettera di licenziamento in data ###
anziché il ### come si duole il ricorrente.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello #### con atto
depositato il ###, censurando la sentenza per i motivi da intendersi
qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, F.### S.R.L. resisteva al gravame La
causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18.4.2024, fissata ai
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per
depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta il
mancato riconoscimento delle differenze retributive per il lavoro
svolto, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui afferma
che dall'istruttoria orale non è emersa prova certa in ordine
all'espletamento di attività lavorativa in misura sistematicamente
superiore a 40 ore settimanali. Lamenta l'appellante che il Giudice non
avrebbe valutato adeguatamente le prove agli atti e in particolare la
testimonianza del teste ### basando il proprio convincimento sulle
dichiarazioni di tutti gli altri testi, inattendibili in quanto lavoratori
ancora dipendenti della società e/o parenti dell'amministratore della
stessa. Deduce che se il giudice avesse esaminato tutte le prove
addotte nel corso nel giudizio e non solo quelle orali, avrebbe potuto
certamente verificare che la dissonante testimonianza del teste ###
era invece suffragata e confermata dalle risultanze dei cronotachigrafi
prodotti con il ricorso introduttivo al fine di determinare proprio i
periodi di sosta e di marcia dei mezzi guidati dal ###
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il mancato
riconoscimento dell'indennità di cassa censurando la sentenza oggetto
del gravame nella parte in cui ha ritenuto che tale indennità non
sarebbe dovuta poiché non espressamente contemplata nel contratto
individuale di lavoro, rilevando che l'indennità spetta sulla base
dell'art. 50 del CCNL. Quanto all'affermazione contenuta in sentenza
secondo cui l'indennità non spetterebbe in quanto l'attività di
riscossione sarebbe stata meramente saltuaria, eccepisce di essersi
trovato “non proprio occasionalmente” a ricevere denaro contante e
assegni dai clienti della società e chiede emettersi ordine di esibizione
delle fatture e dei DDT dai quali risulterebbe la sua firma per quietanza
o di assumere la prova testimoniale dai clienti medesimi.
3. Con il terzo motivo di gravame, #### impugna anche la parte
della sentenza in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di
restituzione delle somme decurtate in busta paga a titolo di permessi
non retribuiti, deducendo che dalla produzione dei dischetti
cronotachigrafi, ove fosse stata effettuata, sarebbe emerso che nelle
ore risultanti dalle buste paga imputabili a permessi, l'appellante si
trovava invece alla guida dell'automezzo.
4. Con altro motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in
cui il Tribunale non ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento,
evidenziando che quasi in coincidenza con tale atto la società aveva
assunto un altro lavoratore, ### addetto all'attività di trasporto, per
cui nessun riassetto organizzativo si era registrato con riferimento agli
addetti all'attività di trasporto.
Inoltre dalle prove testimoniali era emerso che il ### oltre che al
trasporto del gasolio, era addetto anche all'attività di pavimentazione
stradale utilizzando i mezzi semi moventi (### e/o pala meccanica),
per cui nessuna prova era stata fornita sull'impossibilità del reimpiego
del lavoratore. ###à conseguiva anche alla scelta del lavoratore da
licenziare, possedendo egli 8 anni di anzianità e un'età, 40 anni, che
non gli dava accesso alla pensione né gli consentiva di reinserirsi nel
mondo del lavoro.
Sotto altro profilo evidenzia che la questione del mancato rinnovo
della patente ADR è stata sollevata solo nel corso del giudizio, non
essendo stata indicata quale causa del recesso nella lettera di
licenziamento né precedentemente essendo stata fatta oggetto di
richiamo nei confronti del lavoratore. Deduce poi che agli atti non vi
sarebbe nemmeno la prova della scadenza della validità della patente
e comunque, laddove per il rinnovo fosse stato necessario seguire un
corso di formazione che lo abilitasse nuovamente al trasporto di merce
pericolosa, tale corso sarebbe stato di certo a carico del datore di
lavoro.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza per non avere
preso in esame e riconosciute le ulteriori somme dovute per T.F.R. e
non azionate in sede monitoria, da calcolarsi sull'effettiva retribuzione
spettante al lavoratore, né considerando e riconoscendo il
risarcimento danni per mancato corrispondente trattamento
previdenziale dovuto per tutte le differenze retributive e le relative
omesse contribuzioni previdenziali sulle stesse.
6. Ancora, l'appellante impugna la sentenza evidenziando la
contraddittorietà della decisione di accogliere solo la domanda relativa
all'indennità di preavviso, liquidata sulla base di criteri e valutazioni
rimasti ignoti, rispetto al giudizio prognostico formulato all'esito
dell'attività istruttoria che aveva condotto a invitare le parti a valutare
una definizione conciliativa della controversia sulla base del
pagamento della somma di € 12.500,00 onnicomprensiva oltre un
contributo alle spese legali di € 1000,00; avendo peraltro il Tribunale
esplicitato in sentenza che “la domanda attrice volta ad ottenere le
relative differenze retributive fosse tutt'altro che infondata e
pretestuosa”.
7. Infine l'appellante ha censurato il capo della sentenza impugnata
che ha statuito sulle spese di lite disponendo la compensazione
integrale delle stesse e ponendo, altresì, a carico di entrambe le parti
le spese della CTU già liquidate con separato decreto.
Le spese invece dovevano essere poste integralmente a carico della
società, in quanto non aveva ottemperato all'ordine di esibizione, non
aveva accettato la proposta conciliativa ed era stata, sia pure
parzialmente, soccombente.
8. ### è parzialmente fondata.
Con riguardo al primo motivo va rilevato che correttamente il
Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del teste ### non fossero
sufficienti a dare la prova rigorosa, che non può essere superata dalla
valutazione equitativa del giudice - come richiesta dalla consolidata
giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. 16150/2018, 4676/2018,
1389/03) - dello svolgimento e della consistenza del lavoro
straordinario rivendicato dal lavoratore, tenuto conto delle concordi
testimonianze contrarie rese da tutti gli altri testimoni, i quali hanno
riferito che l'orario di uscita dal lavoro del ### era flessibile, in
considerazione delle sue mansioni di autista e che si sottraeva alle
richieste datoriali di svolgimento di mansioni diverse in ausilio agli altri
lavoratori; il ### cessava la sua giornata lavorativa a volte alle 16,00
a volte alle 16,30 (e comunque non si tratteneva mai al lavoro oltre
le 17), altre volte addirittura saltava su sua richiesta la pausa pranzo
per andare via alle 15,30 in quanto gestiva una pizzeria e aveva la
necessità di accendere il forno in tempo per la sera. Tuttavia nel
presente grado è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di
accertare l'orario di lavoro nei periodi per i quali sono stati acquisiti
agli atti di causa le copie dei dischi cronotachigrafi (in parte prodotti
dal lavoratore in allegato al ricorso, in parte prodotti dal datore di
lavoro in parziale adempimento dell'ordine di esibizione del
Tribunale), ovvero per i mesi da novembre 2013 a gennaio 2014.
Dall'indagine peritale, mentre è rimasta confermata la notevole
flessibilità dell'orario di lavoro, è emerso però che nel mese di
novembre 2013 sono state svolte 5 ore e 30 minuti di lavoro
straordinario, nel mese di dicembre 2013 2 ore e 45 minuti e nel mese
di gennaio 2014 8 ore di straordinario per le quali non risulta alcuna
remunerazione in busta paga. ### le previsioni del ### applicato al
rapporto, come si evince dalla lettera di assunzione in atti, il valore
della paga oraria desunta dalla busta paga (€ 10,###) deve essere
maggiorata del 35%, sicché sulla base delle condivisibili conclusioni
del ### deve essere riconosciuto un credito di € 226,51 in favore del
lavoratore. Le brevi soste del mezzo rilevate dai dischi (30 e 45
minuti) sono state correttamente considerate dal CTU come destinate
alle operazioni di carico e scarico e computate come orario di lavoro
a tutti gli effetti, così come correttamente è stata computata l'ora della
pausa pranzo nel caso in cui dai dischi si evince che questa non sia
stata fruita.
9. Va invece rigettato il secondo motivo di appello, essendo pacifico
che il ricorrente non abbia prodotto, nemmeno nel presente grado (né
è stata avanzata istanza di autorizzazione alla produzione) il ###
contenente la disciplina dell'indennità di cassa. Come è noto il
contratto collettivo di diritto comune ha efficacia negoziale e ciò
comporta che ad esso non si applica il principio «iura novit curia» e
che il contenuto del contratto stesso costituisca un fatto che la parte
attrice ha l'onere di allegare tempestivamente, al pari di ogni altro
elemento di fatto costitutivo del proprio diritto. Nel ricorso
introduttivo, invece, il ricorrente non ha in alcun modo allegato la
previsione contrattuale richiamata solo nel presente grado,
limitandosi ad allegare il fatto di avere riscosso per conto della società
i compensi delle forniture di gasolio quietanzando le fatture,
circostanza smentita dalle dichiarazioni testimoniali di ### e ###
addette all'amministrazione e alla contabilità aziendale, le quali hanno
riferito che il pagamento avveniva prevalentemente mediante bonifici
bancari, anche nel rispetto delle norme di legge sulle soglie dei
pagamenti in contanti, effettuati solo occasionalmente, così come i
pagamenti tramite assegni, da clienti anziani.
10. Parimenti va rigettato il terzo motivo di impugnazione, in difetto
assoluto di prova della falsità della annotazione nelle buste paga, mai
tempestivamente contestate dal lavoratore, di permessi in realtà non
fruiti. Tutti i lavoratori sentiti quali testimoni hanno negato di essere
mai stati indotti dal datore di lavoro a richiedere permessi non fruiti.
Il raffronto tra le buste paga e i pochi dischi cronotachigrafi acquisiti
agli atti di causa non consente di ritenere che la società adottasse una
diversa condotta solo nei confronti del ###
11. ### di licenziamento invece è fondata. Il recesso del datore di
lavoro è avvenuto per asserito giustificato motivo oggettivo, essendo
così motivato: “### procedere ad un necessario riassetto
organizzativo al fine di ottimizzare l'attività aziendale, la scrivente ha
assunto la determinazione di rimodulare le attività di trasporto
esercitate con riduzione degli addetti alle stesse attività. Alla luce di
ciò e tenuto conto dell'impossibilità di altra collocazione lavorativa
idonea per la sua professionalità, con la presente provvediamo a
comunicarLe l'impossibilità a continuare ad avvalerci della sua opera”.
Il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere della prova a carico del datore
di lavoro in ordine alla sussistenza del giustificato motivo, in quanto
le perdite subite nell'anno 2013, come documentate, suffragavano le
dedotte necessità di riassetto organizzativo. E tuttavia in sentenza ha
dato atto che al settore dell'attività di trasporto erano addetti anche
altri due lavoratori, uno, ### con maggiore anzianità dell'appellante,
mentre l'altro, ### veniva inizialmente impiegato “a chiamata” dal
novembre 2013 e poi “stabilizzato” poco dopo il licenziamento
dell'appellante. La nuova assunzione di altro lavoratore - a
prescindere dal suo precedente inserimento in azienda con contratto
intermittente già prorogato fino al giugno 2014 - dimostra la
pretestuosità del motivo addotto quale giustificazione del
licenziamento. ### canto il vero motivo della risoluzione del
rapporto, emerso in corso di causa, consisteva nel mancato possesso
da parte di ### della patente per il trasporto di merci pericolose,
scaduta e non rinnovata a causa del mancato accordo tra le parti su
chi dovesse sostenerne i costi, lavoratore o datore di lavoro. Tuttavia
tale motivo non è stato formalizzato nella lettera di licenziamento che,
come sopra riportato, ha indicato unicamente l'esigenza di “ridurre”
gli addetti all'attività di trasporto, riduzione che di fatto non è
avvenuta, essendo stato invece stabilizzato un altro lavoratore in
precedenza assunto con le modalità del lavoro intermittente.
Inoltre il datore di lavoro non ha adempiuto all'onere a suo carico di
dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni alle
quali già lo aveva adibito, quale il trasporto dell'asfalto (vd. teste ###
teste ### il quale peraltro ha dichiarato di svolgere in azienda sia
mansioni di autista che di conducente di macchine operatrici, quali
pale meccaniche, fresa, etc.; teste ### che ha dichiarato di avere
visto ### anche condurre il bobcat; teste ### che ha riferito che il
### al bisogno, benché restio, conduceva anche il bobcat e la pala
meccanica) o anche altro, “quello che serve nell'organizzazione
giornaliera, perché poi insomma ogni giorno nasce un'esigenza
diversa, quindi di norma l'autista perché portava il camion, però se
poi in cantiere nasce un'esigenza di aiutare la squadra, di fare
qualcos'altro, è una cosa che si deve fare” (vd. testimonianza di ###.
### avrebbe potuto occuparsi nella pavimentazione stradale
dell'aiuto “manuale con i rastrelli, con le pale, per fare le zone dove
non arrivano le macchine”, avrebbe potuto occuparsi della “scarifica
della sede stradale prima della stesura del conglomerato” (vd.
dichiarazioni teste ### ma anche del teste ###. Anche la teste ###
ha dichiarato: “Da noi è così, se c'è da fare altro si deve fare altro,
perché ovviamente siamo una piccola ditta” e con riferimento
all'assunzione di ### ha precisato che era stato assunto non solo per
fare l'autista, ma anche altro, “un po' di tutto”. Non rileva il fatto che
i testimoni (#### e ### abbiano riferito che il lavoratore si rifiutava
di fare altri lavori che gli venivano richiesti (anche la guida delle
macchine operatrici) adducendo problemi fisici agli occhi e alla
schiena, in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare che
tali attività gli furono offerte come alternativa al licenziamento e
ugualmente rifiutate.
Pertanto la domanda di indennità risarcitoria proposta ai sensi dell'art.
8 legge 604/1966 deve essere accolta e considerata l'anzianità di
servizio alla data del licenziamento (8 anni) e le dimensioni
dell'azienda, costituita nel 1977, con duplice settore di attività,
industriale e commerciale e con un numero medio di 15 dipendenti
(come emerge dalla visura della ### in atti) possono riconoscersi 5
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto quale risulta dalla
busta paga di gennaio 2014.
12. Il quinto motivo di appello può essere parzialmente accolto,
essendo dovute le differenze sul TFR oggetto di decreto ingiuntivo,
benché nei limiti delle differenze retributive riconosciute nella misura
minima di € 226,51 a titolo di straordinario. Non può invece accogliersi
nemmeno nel presente grado la domanda di risarcimento del danno
per omessa contribuzione previdenziale corrispondente alle differenze
retributive non corrisposte, stante l'evidente genericità della domanda
stessa, non avendo l'appellante specificato il danno subito, che non
può consistere nella mera omissione contributiva.
13. Il sesto motivo deve essere rigettato in quanto la formulazione
della proposta conciliativa non può vincolare il giudice nella decisione
finale, che deve essere esclusivamente basata sull'attenta valutazione
dell'esito dell'istruttoria svolta.
14. ### parziale del ricorso comporta la soccombenza della parte
appellata che deve essere condannata al pagamento delle spese
processuali di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, tenuto
conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e del valore del decisum (da
€ 5.201,00 a 26.000,00).
La parte soccombente deve sopportare anche le spese relative alla
disposta ###
P.Q.M. La Corte, definitivamente decidendo, in parziale
accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza
impugnata e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento
intimato a ### da ### S.r.l. e condanna quest'ultima al pagamento
in favore dell'appellante dell'indennità risarcitoria corrispondente a
cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi
e rivalutazione.
Condanna altresì ### S.r.l. al pagamento in favore dell'appellante
della somma di € 226,51 a titolo di straordinario e della conseguente
differenza spettante sul ### oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali,
che liquida per il primo grado in € 3.000,00 e per il presente in €
3.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per
legge, da distrarre in favore dell'avv. ### Restano a carico della
parte appellata le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza