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Sentenza

 Rapporto di lavoro – Auto e carta di credito aziendali – Corretto utilizzo....
Rapporto di lavoro – Auto e carta di credito aziendali – Corretto utilizzo.

Invero, il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice quel (qui cennato) carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.

Difatti, l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro, né può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, né tantomeno può supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente.

In specifico riferimento al telepass (telepedaggio), un sistema radio-elettronico per il pagamento automatico del pedaggio autostradale idoneo a consentire di passare il casello senza doversi arrestare, esso è pienamente utilizzabile per il controllo del lavoratore, non essendo strumento di controllo vietato, ma un apparecchio montato sull’automezzo con la finalità detta e pertanto modalità (anche) di controllo organizzativo interno all’azienda, nota al dipendente utilizzatore dell’automezzo su cui installato.

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 3070/2024 del 13-11-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA ### In persona della dott.ssa ### in
funzione di Giudice del ### ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
07.11.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc,
introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. ###/2023 R.G. ### e
vertente
TRA
### in persona del legale rappr. p.t., rappresentata/o e difesa/o,
dall'avv. ### OPPONENTE
E
### rappresentato e difeso, dall'avv. ### OPPOSTO
oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo con domanda
riconvenzionale
### E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data ### ha proposto opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 194/2023, notificato in data ###, con
il quale gli è stato chiesto, ad istanza di ### il pagamento della
somma di € 12.400,90 a titolo di TFR per il periodo di lavoro svolto
dal 03.02.2017 al 25.07.2022, chiedendone la revoca e la condanna
della parte opposta, in via riconvenzionale, alla restituzione delle
somme di denaro derivanti dall'indebito utilizzo della carta aziendale,
per un importo pari agli addebiti contabilizzati negli estratti conto della
carta di credito aziendale relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, prodotti
in atti, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patito da
### snc ovvero dichiarare la compensazione anche parziale della
somma derivante dal credito vantato nei confronti della società
opponente a titolo di TFR con le somme vantate dalla società
opponente in forza della odierna domanda.
Ha, in particolare, dedotto che l'opposto ha omesso di giustificare, dal
2014, con adeguata documentazione, le spese sostenute per lo
svolgimento della mansione di pubblicizzazione dei prodotti
commercializzati dall'azienda e di promozione dei contratti di vendita,
stante anche la verifica dagli estratti conto dell'uso della carta
aziendale per fini personali come nel caso della spesa di € 60,00 per
la ### delle ### 1.1. Parte opposta ha contestato il ricorso e la
domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto ed ha eccepito la
tardività della proposta opposizione.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale ed è stata
connotata dal tentativo di conciliazione e dalla formulazione della
relativa proposta giusta ordinanza ex art. 185 bis cpc accettata solo
dalla parte opposta.
1.3. Quindi, la causa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza
depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione
scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi la tempestività della proposta
opposizione essendo stato il ricorso depositato in data 9.7.2.2023
rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo in data ###.
In specie, il quarantesimo giorno - quale termine per proporre
l'opposizione ai sensi dell'art. 641 cpc - cadeva nella giornata del
sabato, dovendosi, al riguardo evidenziare che, per giurisprudenza
consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155,
commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente
non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si
applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori,
contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la
proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord.
16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez. V, sent. 13/05/2022, n.
15430, in relazione al termine per la proposizione dell'appello nelle
controversie soggette al rito del lavoro; Cass., sez. I, sent.
7/10/2014, n. 21105, in relazione al termine per il deposito del ricorso
per cassazione; Cassazione civile sez. III, 12/08/2024, n.22696).
2.1 Nel merito, deve premettersi che “nel rito del lavoro, l'atto di
opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la
veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria
difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente
deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le
eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande
riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i
documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni
convenuto nel rito del lavoro; parimenti, l'atto di costituzione
dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria
difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con
la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di
proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare
i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese
avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi
di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente
l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art.
416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione
in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e
specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come
ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine
significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il
rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del
giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze
istruttorie” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13467 del 13/09/2003).
2.2. Orbene, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 03.02.2017
al 25.07.2022 è pacifico e documentale (v. Modello ###, buste paga,
lettera di licenziamento dell'8.6.2022).
2.3. Dalla medesima documentazione si evince la maturazione
dell'importo del TFR nella misura lorda di € 12400,90 (v. busta paga
del mese di giugno 2022).
2.4. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta di condanna della
parte opposta alla restituzione delle somme di denaro asseritamente
sottratte alla società per l'indebito utilizzo della carta di credito
aziendale in relazione agli anni 2015,2016 e 2017 oltre al risarcimento
del danno ovvero la compensazione con le maggiori somme
rivendicate, deve rilevarsi quanto segue.
2.5. Pacificamente, come dedotto dalle parti controvertenti, parte
opposta ha svolto per conto della società attività di pubblicizzazione
dei prodotti aziendali avendo, pertanto, a disposizione auto aziendale
e carta di credito aziendale (### per prelievi, pagamento delle spese
occorrenti per l'espletamento delle mansioni vitto, alloggio,
pagamento pedaggi, carburante ecc.
Parte opponente ha dedotto che il dipendente dal 2014 sino al 2017
non ha giustificato le spese sostenute per lo svolgimento delle
mansioni, omettendo, altresì, di comunicare all'amministratore i
viaggi effettuati con l'auto aziendale.
Pertanto, in seguito alla richiesta di pagamento del ### è stata
chiesta al dipendente la giustificazione documentale delle spese
sostenute e della loro relativa necessità al fine di determinare l'an ed
il quantum debeatur.
In specie, nel ricorso parte opponente ha dedotto “### e concreta,
dunque, la probabilità, se non la certezza, a cui ### è pervenuta
dell'illegittimo uso della carta aziendale, in quanto afferente fini
personali fortiori, emergendo dall'analisi degli estratti conto della
carta di credito in uso al ### l'utilizzo della stessa per pagamenti
verso case di cura private (rectius: ### per € 60,000), all'evidenza
non afferenti l'esercizio delle mansioni svolte (cfr. Estratto Canto n. 1
del 27.01.2016 doc. n.11).
Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che “nel
rapporto di lavoro in generale, e in particolar modo quando si
assegnano al dipendente l'auto aziendale e la carta di credito intestata
alla società, si fa affidamento sul corretto utilizzo di tali strumenti di
lavoro, in funzione esclusiva delle esigenze connesse alla prestazione,
non potendosi esigere un controllo costante di parte datoriale che
presupporrebbe null'altro che una pregiudiziale sfiducia nell'operato
del dipendente e quindi la negazione di quel patto di reciproca fiducia
che sta alla base di ogni rapporto negoziale e del rapporto di lavoro in
special modo” (Cassazione civile sez. lav., 15/03/2023, n.7467). 2.6.
Nella fattispecie concreta, tuttavia, deve rilevarsi la genericità delle
allegazioni contenute in ricorso con riguardo all'asserito utilizzo
indebito della carta di credito aziendale avendo, la società, indicato
una sola voce di spesa astrattamente non causalmente riconducibile
allo svolgimento delle mansioni di pubblicizzazione dei prodotti
aziendali.
Trattasi, nello specifico della spesa di € 60,00 presso la ### delle
### effettuata in data ###, rispetto alla quale, parte opposta, a
fronte della specifica contestazione di parte datoriale, alcunchè ha
dedotto in ordine alla relativa causale giustificativa.
Preme anche evidenziare che, sebbene parte datoriale, per il principio
innanzi espresso, non era tenuta al controllo costante delle spese
sostenute dal dipendente, deve tuttavia, ritenersi sussistente a suo
carico l'onere processuale di allegare specificatamente i titoli di spesa
non imputabili alle mansioni assegnate all'opposto ed individuabili
dalla stessa parte datoriale in possesso degli estratti conto riferibili
alla carta aziendale come evincibile dai documenti a tale titolo
prodotti.
La domanda di condanna dell'opposto alla restituzione delle somme
risulta, pertanto, generica per mancata allegazione delle singole voci
di spesa ritenute indebite, eccezion fatta per la spesa di € 60,00
innanzi trascritta.
Altresì, irrilevante è la circostanza - anch'essa dedotta in modo
generico - della mancata presentazione dal 2014 al 2017 da parte del
dipendente dei giustificativi delle spese sostenute per la loro
vidimazione da parte della società.
Invero, non è stato dedotto e provato alcun accordo o previsione
contrattuale relativa alla necessaria vidimazione della società delle
spese sostenute e dell'obbligo del dipendente di esibire le relative
pezze giustificative.
La documentazione giustificativa esibita dal dipendente sino al 2013
e prodotta nel fascicolo di parte opponente, seppure può ritenere
sussistente, nel predetto periodo, una prassi del lavoratore volta a
documentare le spese sostenute, non è, del pari, idonea a ritenere
sussiste un obbligo condizionante l'effettività delle spese ed il
pagamento degli emolumenti spettanti, ciò, anche in considerazione
della possibilità da parte datoriale di verificare le spese dagli estratti
conto in suo possesso.
Infine, quanto dedotto dalla opponente nelle ultime note di trattazione
scritta si presentano inconferenti oltre che tardive con riguardo alle
nuove contestazioni svolte rispetto alle difese esplicitate in sede di
instaurazione del contraddittorio (note del 10.1.2024).
2.7. Quanto, poi, alla domanda di compensazione, preme ribadire che
“l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti
cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è
configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorchè i
rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual
caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un
semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice
può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la
proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr., oltre le pronunce
richiamate in ricorso, da ultimo, Cass. 25 novembre 2002, n. 16561,
nonchè Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855).
Tuttavia, “la circostanza che il giudice - in presenza di crediti/debiti
nascenti da uno stesso rapporto - possa dichiarare - anche in assenza
di una espressa eccezione o di una domanda riconvenzionale - la
compensazione dei crediti hinc-inde dedotti, non attribuisce al giudice
stesso poteri di indagine, ex officio, quanto all'esistenza dei rispettivi
crediti, nè - tanto meno - esonera la parte interessata dall'onere di
allegazione e dimostrazione delle rispettive voci di credito, nel rispetto
del principio del contraddittorio” (Cassazione civile sez. III,
30/03/2010, n.7624).
In definitiva, non vi è una deroga ai principi informatori che
caratterizzano il vigente ordinamento processuale e, in particolare, al
principio dispositivo (art. 99 c.p.c.) a quello dell'onere della prova (art.
2697 c.c.) e del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
2.8. In ragione di tutto quanto innanzi esplicitato e tenuto conto della
allegazione specifica di una sola voce di spesa sostenuta dall'opposto
non causalmente ricollegabile con la mansione di pubblicità e
commercio dei prodotti aziendali, va disposta la compensazione di €
60,00 dalla maggiore somma azionata a titolo di ### Non vi è
prescrizione trattandosi di recupero di somma indebita sottoposta al
regime prescrizionale decennale.
3. Ne deriva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 194/23, con
la condanna di parte opponente al pagamento in favore della parte
opposta della somma di € 12.340,90 oltre interessi legali sulla somma
via via rivalutata dal dì del dovuto sino al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza
di parte opponente e si liquidano in dispositivo anche con riguardo alla
fase monitoria dovendosi, sul punto, richiamare il principio espresso
dalla Suprema Corte - ed applicabile anche alla fattispecie concreta -
secondo cui “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione,
la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non
costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le
spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza
dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a
tali spese” (### 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; v., anche,
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente
pronunziando sulla opposizione proposta da ### snc, disattesa ogni
diversa istanza, così provvede: -revoca il decreto ingiuntivo n. 194/23
e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte
opposta della somma di € 12.340,90 oltre interessi legali sulla somma
via via rivalutata dal dì del dovuto sino al soddisfo. -condanna parte
opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di
lite liquidate per entrambe le fasi del giudizio in complessive €
3.317,70, oltre € 269,40 per aumento collegamenti ipertestuali, CU
se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per
legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Avv. Antonino Sugamele

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