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Sentenza

Sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione....
Sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione.
Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 20076 Anno 2024
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: PICARO VINCENZO
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16760/2022 R.G. proposto da:
M. G., elettivamente domiciliato in PALERMO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 41, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO ZANGHI' (ZNGNNN58R27F553T), che lo
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO,
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO ILTRIBUNALE PALERMO, e
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI,
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: PICARO VINCENZO
Data pubblicazione: 22/07/2024
-intimati-
Avverso la DECISIONE del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E.CONSERVATORI n.
13/2022 depositata il 14.4.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal
Consigliere VINCENZO PICARO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito dell'emissione di decreto dispositivo di giudizio per il
reato di concorso in lottizzazione abusiva del giugno 2015 a carico
dell'architetto G. M., all'epoca consigliere
dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Palermo, il Presidente del Consiglio di Disciplina
del suddetto Ordine investiva della questione del conseguente
procedimento disciplinare l'Ordine provinciale di Trapani, che però
alla fine del 2017, essendo cessata la carica di consigliere
dell'Ordine del M., restituiva gli atti all'Ordine provinciale
di Palermo.
Il 22.3.2018 il Tribunale penale di Palermo, con la sentenza n.
1840/2018, condannava M. G., che ricopriva,
all'epoca dei fatti, la carica di funzionario dell'Unità Operativa 2
Concessioni ed Autorizzazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Palermo, che aveva gestito la pratica, per il reato di concorso in
lottizzazione abusiva (processo penale poi conclusosi con la
sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2896/2021 del
18.5.2021).
Il 5.7.2018 l'arch. M. veniva convocato dal Consiglio di
Disciplina dell'Ordine provinciale di Palermo, ed in occasione
dell'audizione del 31.7.2018, sosteneva che la condotta
contestatagli in sede penale esulava dalle sue competenze presso il
Comune di Palermo, aggiungendo che egli non era intervenuto
come progettista, né come direttore dei lavori, avendo solo 
acquistato uno dei lotti del complesso immobiliare, e contestava
che nell'incolpazione disciplinare fossero stati richiamati solo gli
articoli del codice deontologico asseritamente violati, ma non
fossero indicate le condotte materiali a lui ascritte, eccependo la
nullità della sua citazione.
Citato nuovamente a comparire il 13.2.2019, nell'audizione del
12.3.2019 davanti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine provinciale
di Palermo, il ricorrente aveva reiterato l'eccezione di nullità della
citazione per mancata specificazione della condotta materiale
contestatagli, ed il 16.6.2019 gli veniva trasmessa una terza
citazione ex art. 44 del R.D. n. 2537/1925, sempre senza la
suindicata specificazione della condotta.
All'esito del procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina
dell'Ordine provinciale di Palermo, con la decisione n. 57 del
14.10.2020, infliggeva all'arch. G. M. la sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei
mesi, per violazione degli articoli 1 comma 2, 3 comma 1, 5
comma 1 e 5 bis comma 1 del Codice Deontologico degli Architetti.
Avverso tale decisione proponeva ricorso al Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
M. G., ed il Consiglio Nazionale, previa
comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, con la decisione n. 13/2022 del 26.1/14.4.2022,
respingeva il ricorso, confermando la sanzione disciplinare e
compensando le spese.
Avverso tale decisione, asseritamente notificata il 26.4.2022, ha
proposto ricorso a questa Corte, notificato il 23.6.2022 al Consiglio
dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Palermo, al Consiglio Nazionale degli Architetti,
Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, ed alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, M. G.,
affidandosi a due motivi.
I destinatari delle notifiche sono rimasti intimati.
Il ricorrente non ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 24 e
dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in
relazione alla violazione di legge connessa alla totale assenza di
motivazione rispetto alle doglianze difensive espresse nei motivi di
gravame, circa la mancata preventiva contestazione in sede
disciplinare delle condotte materiali a lui ascritte in pregiudizio del
suo diritto di difesa, circa la violazione del termine di durata
massima del procedimento disciplinare, e circa il fatto che in base
all'art. 62 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, essendo egli un dipendente
pubblico all'epoca dei fatti addebitati sotto il profilo deontologico, il
potere disciplinare competeva alla Pubblica Amministrazione della
quale era dipendente (che aveva, infatti, iniziato e sospeso il
procedimento disciplinare a suo carico, in attesa della definizione
del processo penale), e non al Consiglio dell'Ordine professionale di
appartenenza.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli
3, 97 e 111 della Costituzione, in relazione alla violazione di legge
connessa alla totale assenza di motivazione rispetto alle doglianze
difensive espresse nei motivi di gravame, circa la disparità di
trattamento da lui subita nel procedimento disciplinare, rispetto
all'arch. M.L.C., che pur essendo stato imputato degli stessi
fatti oggetto della sentenza penale del Tribunale di Palermo
n.1840/2018 del 22.3.2018 che aveva condannato il ricorrente,
aveva visto archiviato il procedimento disciplinare per quei fatti a
suo carico.
Ritiene la Corte, in via preliminare e d'ufficio, che debba essere
rilevata l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per il mancato
deposito da parte del ricorrente della copia della decisione
n.13/2022 del 26.1/14.4.2022 del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, asseritamente
notificatagli il 26.4.2022, entro il termine di venti giorni dall'ultima
notificazione, avvenuta il 23.6.2022.
A pagina 2 del ricorso l'arch. M. ha allegato che la
decisione sopra indicata gli sarebbe stata notificata il 26.4.2022,
ma non ha depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica
del ricorso, ossia entro il 13.7.2022, alcuna relata di notifica
riferibile a quella decisione.
Né l'adempimento del deposito della copia notificata della decisione
impugnata poteva essere ritenuto superfluo per essere stato
notificato il ricorso entro il termine breve dell'art. 325 comma 2°
c.p.c. di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione, atteso
che quest’ultima è avvenuta il 14.4.2022, come emerge dalla copia
comunicata dalla segreteria del Consiglio Nazionale prodotta,
mentre la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il
23.6.2022, e quindi quando quel termine breve era già decorso
(vedi sull'improcedibilità del ricorso quando pur avendo il ricorrente
allegato di avere ricevuto la notifica della sentenza impugnata non
abbia provveduto a depositare entro venti giorni dall'ultima notifica
del ricorso la copia della sentenza notificatagli, a meno che tale
copia non sia comunque resa disponibile tempestivamente anche
da altre parti, salvo il caso in cui la notifica del ricorso sia avvenuta
nel rispetto del termine dell'art. 325 comma 2° c.p.c. decorrente
dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata Cass.
25.3.2024 n. 7975; Cass. n. 22822/2022; Cass. sez. un.
n.21349/2022; Cass. n. 16926/2021; Cass. n. 15832/2021; Cass.
sez. un. n. 25394/2020; Cass. n.17450/2017; Cass. sez. un. n.
10648/2017; Cass. n. 27184/2016).
Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto i
destinatari della notifica del ricorso sono rimasti intimati.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24
dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti
processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di
M. G.. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.6.2024
Avv. Antonino Sugamele

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