Scuola. In ambito di danni conseguenti ad attività ludico-scolastica, qualora emerga l’assoluta normalità del contesto entro il quale il sinistro si è verificato (contesto che, come tale, non poteva giustificare alcun intervento preventivo o impeditivo del fatto lesivo da parte dell’insegnante), la mancanza di motivi che potessero destare il minimo allarme, la repentinità dell’accadimento, deve concludersi che si sia trattato di un evento del tutto occasionale e imprevedibile, il quale, nonostante la predisposizione di modalità di vigilanza, misure organizzative e disciplinari idonee a evitare che l’allievo procurasse un danno a se stesso, non poteva essere impedito, rientrando cioè nell’ineliminabile grado di rischio insito nell’attività agonistica praticata dagli scolari, da ascriversi al caso fortuito con esclusione ogni responsabilità dell’insegnante e dell’Istituto scolastico.
Tribunale Roma, sezione XII, sentenza, 29 aprile 2024 n. 7357 - Giudice Istruttore Vallo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Oggi 29 aprile 2024, il Giudice Istruttore dott.ssa Maria Letizia Vallo, verificata la rituale
comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto con il quale è stata fissata la trattazione cartolare
dell'udienza e preso atto che gli avvocati delle parti hanno depositato, nel termine loro attribuito,
note scritte precisando le rispettive conclusioni e chiedendo che la causa venisse decisa, pronuncia,
dandone lettura, la seguente
Sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
R.T. (C.F. (...)) e F.A. (C.F. (...)), quali esercenti la potestà genitoriale sul minore C.T. (C.F.(...)),
elettivamente domiciliati in Roma, Via…, presso lo studio dell'Avv…., dai quali sono rappresentati
e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
S.P.P. (C.F. (...) e P. IVA (...)), con sede in R., Via C. del S. S. n. 1, in persona legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F…., presso lo studio del Prof. Avv…., dal quale è
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
SOCIETÀ C.A. S.P.A. (C.F. (...)), con sede in V., L. C. n. 16, in persona in persona legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via…, presso lo studio dall'Avv.
…dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: controversia per risarcimento danni ex artt. 2048 c. c..
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
novellati dalla L. n. 69 del 2009.
FATTO - Con atto di citazione ritualmente notificato, R.T. e F.A., nella loro qualità di esercenti la
responsabilità genitoriale sul figlio minore C.T., convenivano in giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale, la S.P.P., per sentirne dichiarare la responsabilità, e, per l'effetto condannare al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'infortunio occorso
al minore in data 30/04/2019, all'interno dell'istituto scolastico, durante l'ora di educazione motoria,
da quantificarsi nell'importo complessivo di Euro 29.224,00,.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che: C.T. (dell'età di otto anni all'epoca dei
fatti), nell'anno scolastico 2018/2019 frequentava il 4 anno della Scuola primaria presso la sezione
"A" della S.P.P.; nel corso dell'ora dedicata alla educazione motoria mentre giocava a palla con gli
altri alunni della sua classe, sotto la supervisione della maestra G.G., in un'azione di gioco, cadeva
sbattendo il viso a terra, e, per effetto del violento urto, subiva l'avulsione dell'incisivo mediale
superiore destro, da cui erano residuati postumi di carattere permanente.
La S.P.P. si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in
causa la Società C.A. - Società Cooperativa, con la quale aveva stipulato la polizza n. (...), a copertura
di tutti gli infortuni occorsi durante le attività scolastiche, ai fini dell'eventuale manleva, in caso di
accoglimento della pretesa risarcitoria degli attori; nel merito, insisteva per il rigetto della domanda,
in quanto priva di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa, la Società C.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della
domanda poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, e, per la denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, affinché il risarcimento del danno eventualmente dovuto
venisse liquidato nei limiti di polizza e alle condizioni generali di assicurazione.
Istruita con prove orali e documentali, denegata la CTU medico legale per la valutazione dei postumi
riportati dal minore, la causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., dopo la
precisazione delle conclusioni e discussione orale tenuta in forma scritta.
DIRITTO - L'insieme degli elementi probatori acquisiti a seguito dell'istruttoria espletata non
consente di riconoscere alcuna responsabilità in capo al personale insegnante dell'Istituto Scolastico
per l'evento occorso al minore e per cui è processo.
Ai fini di un preliminare inquadramento giuridico della fattispecie in esame, giova ricordare che, nel
caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, per orientamento assolutamente consolidato della
Corte di Cassazione (S.U. 9346/ 2002; Cass. 24456/2005; Cass. 5067/2010; Cass. 3680/2011 e Cass.
2559/2011), la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale.
Nell'ambito dell'attività scolastica deve infatti distinguersi il caso in cui al minore derivi un danno
dall'azione illecita di un altro allievo, applicandosi in tal caso l'art. 2048 c.c., dall'ipotesi in cui, come
in quella in oggetto, il pregiudizio subito sia conseguenza di una incauta o maldestra azione posta
in essere dal medesimo danneggiato, trovando applicazione in tale ipotesi la disciplina di cui all'art.
1218 c.c.. Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, cioè, la responsabilità dell'istituto
scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto scolastico,
l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola,
determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, e, quanto al precettore dipendente dell'istituto
scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito
del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno
specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla
persona.
Vertendosi, pertanto, in tema di responsabilità contrattuale, mentre grava sul danneggiato il solo
onere di provare che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto (e,
cioè, durante il tempo in cui il minore era affidato all'istituto), sull'altra parte incombe l'onere di
dimostrare che l'adempimento (costituto dal fatto di riconsegnare l'alunno ai genitori al termine di
permanenza presso l'istituto nella medesima situazione di fatto in cui egli era al tempo dell'ingresso
nell'istituto stesso), sia stato reso impossibile per causa ad essa non imputabile.
Ciò premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, all'esito della istruttoria è stata fornita
dalla difesa attorea prova della verificazione del fatto storico relativo alla caduta del minore durante
il periodo di tempo in cui era affidato all'istituto scolastico, nell'ambito di una attività direttamente
riferibile a quest'ultimo.
Tali circostanze (che del resto risultano anche dalla relazione dell'insegnante), non sono state
contestate dalla convenuta, la quale ha solo eccepito l'impossibilità di impedire il verificarsi
dell'evento dannoso.
Dall'esame della prova testimoniale è emerso, infatti, che il minore, mentre giocava a palla
prigioniera durante l'orario di educazione motoria svolta all'interno della palestra, cadeva in avanti
urtando il viso al suolo ed era prontamente soccorso dall'insegnante G.G.. Quest'ultima, escussa
quale testimone in corso di causa, ha dichiarato che, il 30 aprile 2019, verso le ore 9.30, mentre
svolgeva la lezione "C.T. era caduto sul pavimento della palestra scolastica, dove con la sua classe di
appartenenza stava giocando a palla prigioniera". L'insegnate ha ricordato come avesse consentito
agli alunni di giocare, negli ultimi 10 minuti della lezione, a palla prigioniera, poiché era un "gioco
che a loro piaceva molto", e ha inoltre chiarito quanto segue: "Nel punto della palestra dove C.T. si
è infortunato non era presente alcun ostacolo. … Per afferrare la palla e non fare colpire un
compagno di squadra, C.T. si è sbilanciato ed è caduto al suolo. … Io mi trovavo a circa due/tre metri
da C.T., e, mentre sorvegliavo la classe, l'ho visto cadere a terra durante un'azione di gioco. … Mi
sono immediatamente attivata per soccorrerlo, ho quindi chiamato la collaboratrice scolastica che ha
portato subito il ghiaccio per fermare l'emorragia; successivamente, ho chiamato anche la mamma
che mi ha detto di mettere il dente nel latte. Preciso, che ho telefonato alla mamma di C. mentre la
classe stava passando lungo il cortile, per tornare in classe; anche C. è stato medicato con il ghiaccio
nel tragitto verso l'aula".
In ordine alla reiterata eccezione di incapacità a testimoniare dell'insegnate G., sollevata da parte
attrice, ritiene questo Giudice che la teste non abbia un interesse immediato, attuale e diretto alla
soluzione della controversia, e che pertanto la sua deposizione possa essere utilizzata ai fini della
decisione. Come è noto, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il
teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto
controverso, alla stregua dell'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100
c.p.c., così da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con
riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un
determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare
nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da
quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro
collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di
legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 9353/2012 rv. 622641).
In ogni ipotesi, giova a questo punto evidenziare come, al fine di vedere accolta la propria domanda
risarcitoria, secondo la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 8811/2020), non sia sufficiente allegare
l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno patito sia collegato al comportamento
inadempiente, da un nesso di derivazione causale. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore
dell'obbligazione non adempiuta (in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli
alunni), dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non quello di dimostrare il nesso causale fra
la condotta del debitore e il danno di cui chiede il risarcimento.
Nel caso in trattazione, l'attore, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito idonea prova della
sussistenza del nesso causale fra il comportamento dovuto dall'obbligato e il danno lamentato
Dall'istruttoria espletata è infatti emerso che il gioco durante il quale C.T. si è infortunato era stato
già svolto in precedenza; gli alunni si trovavano in palestra, e pertanto in un ambiente idoneo per lo
svolgimento di una partita a squadre; l'insegnate era presente e la corretta vigilanza è comprovata
anche dall'immediato soccorso dell'alunno infortunato.
Inoltre, è notorio come "Palla prigioniera" sia un gioco adatto a bambini di 8/10 anni, e del tutto
coerente con l'attività motoria svolta a scuola a quella età, visto che prevede corsa, lanci e strategia
di squadra, il cui scopo è quello di impedire che i propri compagni vengano colpiti con la palla
lanciata dagli avversari. C.T., proprio per evitare che un giocatore della propria squadra venisse fatto
prigioniero ed eliminato dalla partita, ha cercato (come riferito dall'insegnante), di intercettare un
tiro proveniente dall'altra metà campo, ma si è sbilanciato ed è caduto sul pavimento, ferendosi.
Essendo emersi l'assoluta normalità del contesto entro il quale il sinistro si è verificato (contesto che,
come tale, non poteva giustificare alcun intervento preventivo o impeditivo del fatto lesivo da parte
dell'insegnante), la mancanza di motivi che potessero destare il minimo allarme, la repentinità
dell'accadimento, deve concludersi che si sia trattato di un evento del tutto occasionale e
imprevedibile, il quale, nonostante la predisposizione di modalità di vigilanza, misure organizzative
e disciplinari idonee a evitare che l'allievo procurasse un danno a se stesso, non poteva essere
impedito, rientrando cioè nell'ineliminabile grado di rischio insito nell'attività agonistica praticata
dagli scolari, da ascriversi al caso fortuito con esclusione ogni responsabilità dell'insegnante e
dell'Istituto scolastico.
Respinta la domanda di parte attrice, dovrà essere rigettata anche la domanda di manleva svolta dal
Ministero nei confronti della terza chiamata, Società C.A..
Nonostante la soccombenza le spese di lite, anche alla luce dei principi da ultimo espressi dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, vanno compensate tra le parti tenuto conto della natura
della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, della qualità delle parti e
della complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
- rigetta la domanda proposta R.T. e F.A., nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale
sul minore C.T., nei confronti di S.P.P.,;
- rigettala domanda di manleva svolta da S.P.P., nei confronti di Società C.A.;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
Conclusione
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio dell'udienza del 24 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2024.
29-11-2024 18:37
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