Sì al risarcimento Rc auto alla vittima investita con dolo fuori strada
L’uso doloso del veicolo, anche se in area non ordinariamente adibita al transito veicolare, determina l’operatività della garanzia Rc auto nei confronti del terzo danneggiato, ma non nei confronti del responsabile. Questo a condizione che il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, cioè che il danno sia determinato dal movimento del mezzo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 10394 del 17 aprile 2024.
Il caso riguarda una donna che, mentre camminava, era stata affiancata da una vettura (condotta dall’ex partner). Dopo averla seguita, raggiunto un campo arato, la vettura l’aveva investita e poi l’uomo l’aveva colpita mentre la donna era intrappolata sotto l’auto.
La Corte d’appello aveva deciso che la compagnia Rca dell’investitore dovesse ritenersi esonerata da ogni obbligazione, perché l’investimento era avvenuto su un’area non adibita al pubblico transito, estranea, quindi, alla nozione di circolazione stradale a cui fa riferimento l’articolo 2054 del Codice civile; i giudici avevano così limitato l’operatività dell’obbligo assicurativo ai sinistri avvenuti in luoghi deputati alla circolazione veicolare e soggetti al traffico di mezzi.
La Cassazione, tuttavia, già nella sentenza a Sezione Unite 21983/2021 aveva sancito l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione, equiparando alle strade di uso pubblico ogni altra area o spazio dove fosse avvenuto il sinistro, e del tipo di uso del mezzo, dando fondamentale rilievo solo all’utilizzo del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale. L’ammissibilità della pretesa risarcitoria avanzata dai danneggiati nei confronti dell’assicuratore Rca del conducente risulta, dunque, subordinata alla sola condizione che l’uso del veicolo rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
Occorre, dunque, chiarire se l’uso intenzionale dell’auto per arrecare danno a terzi possa dirsi riconducibile a tale paradigma. Richiamandosi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 4 settembre 2014 in C-162/2013 – per la quale, in base alla normativa europea, rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso che sia conforme alla loro funzione abituale – la Cassazione ha stabilito che, quantunque l’impiego del veicolo si sia sostanziato nell’investimento reiterato della vittima, di circolazione, comunque, si è trattato, e ciò perché l’incidente è stato determinato dal movimento dell’automobile, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto.
In considerazione dell’esigenza di tutela primaria del soggetto danneggiato, secondo i giudici di legittimità, il contratto di assicurazione si scinde, operando in favore del terzo danneggiato, che ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, ma non in favore dell’assicurato danneggiante, contro il quale l’assicuratore avrà il diritto di regresso. Solo per l’assicurato danneggiante (e non anche per i terzi), rimane non coperta da assicurazione per la Rca l’ipotesi dell’utilizzo del veicolo in contesti particolari e avulsi dal concetto di circolazione, come quando venga utilizzato come arma per investire e uccidere persone.
01-05-2024 09:18
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