Si presume la volontarietà dell’omesso deposito in appello di documenti prodotti in primo grado. Sinistro stradale. Avvocato. Risarcimento danni. Lucro cessante. Mancato esercizio attività professionale. Spese di lite. Spese non sostenute.
Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 9 gennaio 2024 n. 916 Data udienza 14 dicembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da
Dott. DE STEFANO Franco - Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere Rel.
Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14016/2020 R.G. proposto da
Di.Al., difensore di sé medesimo, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Mi.I.
- ricorrente -
contro
(...) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Mi.Cl., dal quale è rappresentato e difeso
- controricorrente -
Nonché contro
Ci.Al.
- intimato -
Avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il 24 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
FATTI DI CAUSA
1. Di.Al., esercente la professione di avvocato, domandò giudizialmente il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza di un sinistro stradale occorso in C il 22 agosto 2011, nel quale l'attore, mentre attraversava la strada, veniva investito da un'autovettura di proprietà e condotta da Ci.Al. ed assicurata per la R.C.A. con la (...) Spa.
Per quanto ancora qui controverso, all'esito del giudizio di prime cure, l'adito Tribunale di Sulmona condannò i convenuti (tra l'altro) al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato esercizio dell'attività professionale, quantificato in euro 3.700,06.
2. L'appello interposto da Di.Al., concernente la misura di quanto così liquidato, è stato rigettato dalla decisione in epigrafe, la quale ha condannato l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.777, di cui euro 382 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
3. Ricorre per cassazione Di.Al., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, la (...) Spa, mentre non svolge difese in grado di legittimità Ci.Al..
4. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
5. All'esito dell'adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura, per violazione di plurime norme di legge e per omesso esame di fatto decisivo, la sentenza impugnata laddove, premesso che il "danno patrimoniale da inabilità temporanea va liquidato sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate dal danneggiato e relative sia ai tre anni che precedono il sinistro sia all'anno successivo", ha rilevato che "non vi è traccia, né nel fascicolo di parte in forma cartacea, né in quello telematico, dell'allegato n. 8, che nell'atto di appello viene fatto ricadere sotto la dicitura dichiarazioni dei redditi".
Parte ricorrente deduce, in contrario, che le dichiarazioni dei redditi erano state "depositate nella causa in Tribunale", tanto risultando dall'indice delle produzioni di parte attrice in Tribunale e dall'indice del fascicolo di parte depositato alla Corte d'appello ("nel quale si dà atto del deposito del fascicolo di parte del Tribunale"); sostiene pertanto che, non essendo mai stato ritirato il fascicolo di parte, il giudice, all'atto della decisione, avrebbe dovuto "disporre le opportune ricerche tramite la Cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo".
Aver pronunciato sulla domanda senza aver esaminato la predetta documentazione - conclude - configura violazione di legge ed altresì "omesso esame di una prova decisiva circa un fatto decisivo".
1.1. A tacere della riconducibilità dell'errore lamentato nell'alveo dei vizi revocatori denunciabili con il rimedio di cui all'art. 395 cod. proc. civ. e della conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione quale mezzo di impugnazione sul punto, il motivo è infondato.
È innanzitutto irrilevante la dedotta produzione delle dichiarazioni dei redditi nel giudizio di prime cure: in ragione della natura dell'appello come mezzo a critica vincolata, è onere dell'appellante introdurre rite nel giudizio d'appello i documenti - pur già dallo stesso prodotti nel grado precedente - su cui fondi il proprio gravame ovvero, se trattasi di documenti offerti in comunicazione da altre parti, sottoporli all'attenzione del giudicante mediante deposito di copia acquisita avvalendosi della facoltà ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ. (così Cass., Sez. U, 16/02/2023, n. 4835; Cass. 09/06/2016, n. 11797; Cass. 23/01/2018, n. 1628; Cass., Sez. U, 08/02/2013, n. 3033).
Il ricorrente assume che la produzione dei documenti controversi in appello sia avvenuta mediante allegazione del fascicolo di parte del primo grado al fascicolo di parte depositato innanzi la Corte d'appello: ma si tratta, invero, di asserzione in alcun modo suffragata, mancando in ricorso la trascrizione del contenuto dell'indice del fascicolo di parte dell'appello sottoscritto dal cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., strumento al quale la legge processuale ascrive valenza certificatoria del rituale ed effettivo inserimento di atti e documenti nella produzione di parte (Cass. 23/02/2022, n. 5893).
D'altro canto, la funzione distinta ed autonoma del fascicolo di parte rispetto al fascicolo di ufficio induce a negare che la trasmissione di quest'ultimo operata dal cancelliere all'ufficio adito con l'impugnazione importi anche la migrazione del primo e dei documenti nello stesso presenti (cfr. Cass. 25/02/2022, n. 2129).
Sol per completezza argomentativa (i superiori rilievi escludendo l'avvenuto inserimento delle dichiarazioni reddituali nel compendio istruttorio apprezzabile dal giudice di appello) si osserva come errata sia altresì l'invocazione di poteri "d'indagine" del giudice di merito in caso di mancato reperimento di documenti che si assumono essere stati ritualmente prodotti: siffatta evenienza, come chiarito da questa Corte, è presuntivamente da ascriversi ad un atto volontario della parte, libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti, sicché il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o la ricostruzione della documentazione non rinvenuta soltanto quando (a seguito di segnalazione della parte interessata, di tanto onerata) risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. 26/04/2017, n. 10224).
Involontarietà, nella specie, nemmeno prospettata.
2. Con il secondo mezzo, ancora lamentando inosservanza di varie disposizioni di legge, parte ricorrente critica il giudice territoriale per non aver tenuto conto delle prove acquisite, di natura costituenda (testimonianze) e precostituita (documentazione contabile: fattura e registro dei corrispettivi), nonché del calcolo analitico del danno patito, risultanze e documenti non contestati dalle parti convenute.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Impropriamente invocata è, in primo luogo, la violazione degli artt. 115 e 116 del codice di rito.
Per monolitico indirizzo ermeneutico di legittimità, con il ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); l'inosservanza dell'art. 116 cod. proc. civ., invece, legittima la proposizione dell'impugnazione di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ancora Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892).
È invece sottratta al sindacato di legittimità (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229).
Orbene, l'argomentazione sviluppata dal ricorrente si risolve, al fondo, in una critica alla graduazione di idoneità asseverativa compiuta dal giudice e, segnatamente, nel contestare la ritenuta indispensabilità delle dichiarazioni reddituali come prova del quantum risarcitorio (valutazione - lo si nota per incidens - conforme all'orientamento di questa Corte: Cass. 01/10/2009, n. 21062): e tanto basta a giustificare l'inammissibilità della doglianza.
Né ad una differente conclusione conduce il richiamo all'istituto della non contestazione: in primis, perché quest'ultima si realizza in ordine a fatti, cioè a dire ad accadimenti storico-naturalistici, mentre l'entità di un danno è frutto di una valutazione estimativa di fatti; in secondo luogo, perché il ricorrente omette la specificazione, necessaria a pena di inammissibilità, delle modalità - ovvero degli atti processuali e del contenuto di essi - con cui si sarebbe perfezionata la fattispecie della non contestazione (Cass. 04/04/2022, n. 10761).
3. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censura la gravata pronuncia nella parte in cui, nello statuire sulle spese di lite, ha liquidato in favore dell'appellata (...) Spa, oltre ai compensi professionali, euro 382 per esborsi, pur non avendo detta parte sostenuto alcuna spesa.
3.1. Il motivo è fondato.
Evidente appare la confusione in cui è incappato il giudice d'appello, con il riconoscere al vittorioso appellato l'attribuzione di esborsi esposti e sopportati dall'appellante soccombente: l'importo di euro 382 per cui è stata pronunciata condanna corrisponde infatti precisamente alla somma delle spese vive sostenute dall'appellante per l'iscrizione a ruolo della controversia e per i diritti di cancelleria (cfr. documento allegato n. 4 al ricorso).
Né diversa giustificazione può sorreggere in parte qua la censurata condanna, del resto nemmeno alcuna allegazione avendo svolto la controricorrente.
4. Il ricorso va dunque accolto limitatamente al terzo motivo e cassata la sentenza impugnata in relazione ad esso; non occorrendo poi ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la rimodulazione nel quantum della condanna alle spese del giudizio di appello, espungendo l'importo erroneamente attribuito per esborsi in favore della parte appellata, ferma ogni altra statuizione della gravata pronuncia.
5. L'accoglimento soltanto parziale del ricorso, ed in particolare il sensibile divario tra il petitum ed il decisum, integra, a mente dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. grave ragione (Cass., Sez. U, 31/10/2022, n. 31061) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna Di.Al. alla refusione in favore della (...) Spa delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 4.395,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 14 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2024.
10-04-2024 15:11
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