AdS e gravi motivi per discostarsi dalla volontà della beneficiaria.
Tali soggetti, richiamati attraverso il combinato disposto dell’art. 407 comma 3, 406 e 417 cc, non sono parti del procedimento di protezione dell’amministrazione di sostegno, né tantomeno litisconsorti necessari. Deve essere disattesa la nomina ad amministratore di sostegno della figlia indicata come persona di fiducia dalla beneficiaria, laddove emerga una situazione di dipendenza patologica tale per cui si è persa la pari dignità dei due soggetti, con uno stravolgimento delle comuni regole di rispetto e cura discendente dal legame figlia - madre anziana. Ciò è tanto più vero, laddove la beneficiaria non riesca a cogliere il disvalore giuridico, oltre che morale, degli atteggiamenti prevaricatori e maltrattanti tenuti dalla figlia, dovendosi, pertanto, ritenere la sussistenza dei gravi motivi per discostarsi dalla volontà della beneficiaria.
Tribunale di Verona, decreto 11 giugno 2025 n. 7457 – Pres. Guerra, Giud. Rel. Manfroni
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N. R.G. 3468 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Massimo Vaccari Giudice
Virginia Manfroni Giudice Relatore all'esito dell'udienza del 22.5.2025
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 3468 /2025 promosso da:
CORNELIA con il patrocinio dell'avv. XX Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. XX
RECLAMANTE
contro
TULLIO con il patrocinio dell'avv. XX elettivamente domiciliato presso il difensore XX
RECLAMATO
TULLIOLA con il patrocinio dell'avv. XX
elettivamente domiciliato presso il difensore XX
RECLAMATO
YY (C.F.) in proprio quale ADS della Sig.ra XX
RECLAMATO
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Ha emesso il seguente
DECRETO
Fatto
Con ricorso depositato in data 27.7.2024 TULLIO ha chiesto l'apertura di una procedura di
amministrazione di sostegno ex artt. 404 e seg. c.c., in favore della madre sig.ra CORNELIA
chiedendo al Giudice Tutelare, in particolare, la nomina della sorella L. quale amministratrice di
sostegno (cfr. doc. n. 1 ricorrente).
Con decreto del 12.9.2024 la Giudice Tutelare ha fissato udienza per l'audizione del beneficiario, dei
parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado. Tale decreto non è stato notificato a
F., figlio del fratello dell'odierna Reclamante, e quindi, parente entro il 4° grado nonché alla signora
R., coniuge dell'istante medesimo, e quindi affine di 1° grado dell'odierna reclamante (cfr. doc. 3
ricorrente).
All'udienza del 4.11.2024 si è proceduto all'esame della beneficiaria la quale ha dichiarato di avere
due figlie, A. e L. e di avere un figlio; di avere un bel rapporto con tutti e tre i figli e di andare d'accordo
con tutti e tre; di non volersi spostare dalla casa di sua proprietà costruita dal marito. A domanda del
GT, ha dichiarato di preferire la figlia A. per le sue incombenze (cfr. doc. 11 ricorrente).
Alla successiva udienza del 20.1.2025, dopo aver dato atto che la reclamata TULLIOLA ha spiegato
a lungo le sue ragioni urlando e che per tale motivo è stata allontanata dall'aula, la GT si è riservata.
A scioglimento della riserva, con ordinanza depositata in data 5.3.2025, ha nominato amministratore
di sostegno della reclamante la figlia A., dando rilievo preminente alle dichiarazioni della beneficiaria
motivando sull'insussistenza di gravi motivi per disattendere la volontà della stessa, al di là del
conflitto famigliare esistente tra fratelli (cfr. doc. 13 ricorrente).
Con successivo provvedimento di pari data, ha revocato la precedente ordinanza e ha nominato come
amministratore di sostegno della beneficiaria l'Avv. YY richiamando la motivazione della sentenza
penale di condanna irrevocabile a carico della figlia TULLIOLA con cui la stessa è stata riconosciuta
colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre (cfr. doc. 14 ricorrente).
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Domande delle parti
Parte reclamante chiede, in via preliminare, la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la revoca del
decreto di nomina di cui al secondo decreto del 5.3.2025 (cfr. doc. 14 ricorrente decreto 5.3.2025 del
Giudice Tutelare) per violazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso a F. quale parente
entro il 4° grado e a R., quale affine entro il 2° della reclamante.
Nel merito chiede, in via principale, l'annullamento del provvedimento di nomina in quanto carente
dei presupposti di legge e, in via subordinata, la nomina ad amministratore di sostegno della figlia A.
in quanto da lei indicata come persona di fiducia che di fatto l'assiste già nei vari incombenti di vita
quotidiana.
Parte reclamata TULLIOLA si associa alle domande della madre.
Parte reclamata TULLIO e parte reclamata YY, invece, chiedono il rigetto del reclamo e la conferma
del provvedimento impugnato.
Decisione su eccezione pregiudiziale di violazione del contraddittorio
Parte reclamante si duole in prima battuta della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione
d'udienza a un parente entro il quarto grado e ad un affine entro il secondo, in violazione della
disposizione assunta in merito dalla Giudice Tutelare in sede di fissazione d'udienza. In ragione di ciò
chiede la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la revoca del decreto di nomina per violazione del
contraddittorio.
Tale eccezione è priva di fondamento e non può essere accolta.
Il senso della notifica a tali soggetti si inscrive, infatti, nel quadro dell'assunzione delle sommarie
informazioni necessarie per la decisione in ordine al ricorso di nomina di amministrazione di sostegno,
ovvero come istruttoria sommaria eventuale nel caso in cui la documentazione presente in atti e,
soprattutto, l'esame del beneficiando, non consentano di fondare da soli la decisione in merito
all'apertura o meno del procedimento a protezione.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui tali soggetti, richiamati attraverso il
combinato disposto dell'art. 407 comma 3, 406 e 417 cc, non sono parti del procedimento di protezione
dell'amministrazione di sostegno, né tantomeno litisconsorti necessari.
Da tempo la Suprema Corte stabilisce infatti che “Nella procedura per la istituzione di
un'amministrazione di sostegno, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario
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dell'amministrazione (Cass. civ. sez. I, 05/06/2013, n.14190); non è, pertanto, configurabile una ipotesi
di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 17032
del 25/07/2014).
Tali principi sono stati confermati da ultimo da Sez. 1 - , Ordinanza n. 451 del 08/01/2024 secondo
cui “La posizione del parente che, ove si costituisca, diventa quella di contraddittore processuale e
quindi condannabile alle spese in caso di soccombenza, non è tuttavia mai la posizione di “parte” cioè
di un avente titolarità di un proprio diritto soggettivo da agitare in giudizio né la titolarità di un
interesse riflesso, ma solo quella di soggetto, per un verso legittimato a presentare l'istanza, per altro
verso idoneo a fornire utili informazioni al fine di ricostruire meglio le esigenze e i bisogni del
beneficiario e quindi fornire al giudice gli elementi necessari per decidere se l'amministrazione deve
essere aperta e come deve essere modellata”.
Nel caso di specie, l'esame della documentazione agli atti, unitamente all'esame della beneficiaria sono
stati sufficienti per la Giudice Tutelare per la decisione in merito all'opportunità della nomina
dell'amministratore di sostegno a protezione della beneficiaria.
L'eccezione non merita pertanto accoglimento.
Decisione nel merito
La doglianza di parte reclamante investe la stessa opportunità dell'apertura del procedimento a
protezione nei suoi confronti sulla scorta della documentazione medica a firma del dott.ssa risalente
al 21.10.2024.
Da tale documentazione si evince che all'epoca la reclamante, attualmente di anni 102, era lucida e
orientata, in grado di collocare correttamente nel tempo la giornata della visita e di eseguire semplici
calcoli. Manifestava, inoltre, una chiara volontà di rimanere nella propria abitazione e di veder andare
d'accordo i figli. Si faceva riferimento alla fragilità della sua condizione di salute in relazione alle varie
patologie da cui era affetta e si evidenziava la stanchezza legata in particolare all'anemia (cfr. doc. 10
reclamante).
Situazione simile - quanto a espressione dei desideri della reclamante - viene registrata pochi giorni
dopo a verbale dell'udienza del 4.11.2024 sopra riportato (cfr. doc. 11 reclamante).
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Tale assetto, apparentemente tranquillizzante e espressivo di un'integra capacità di intendere e di
determinarsi della reclamante, viene, tuttavia, scalfito da numerosi elementi documentali emergenti
dagli atti.
In particolare, dalla sentenza penale n. 379/2018 depositata in data 17.5.2018 e passata in giudicato,
emerge che nel corso dell'esame dell'imputata eseguito nel procedimento penale la stessa ha
manifestato una chiara volontà di proteggere la figlia anche a costo di rimetterci in serenità e
incolumità personale. In particolare, la reclamante all'epoca ha dichiarato di essere stata offesa qualche
volta dalla figlia A. che era solita urlarle contro. Di avere paura a volte di lei perchè “sa come è fatta”,
è nervosa, mentre “dovrebbe stare un po' calmetta” e di avere per questo motivo bisogno di un aiuto,
anche se ammetteva di non poter vivere senza di lei.
Allo stesso modo, dalle risultanze dibattimentali dello stesso procedimento, emerge come il teste di
Polizia Giudiziaria ha dichiarato che, intervenuto presso la casa della beneficiaria e della figlia A., ha
trovato l'imputata A. in forte stato di agitazione, che faceva discorsi farneticanti e al termine
dell'intervento degli operanti ha detto testualmente che “se avesse visto nuovamente i Carabinieri e
l'ambulanza a casa sua avrebbe fatto una strage” (cfr. verbale testimonianza pag. 79 verbale
21.7.2017).
Inoltre, il teste di Polizia Giudiziaria, anche lui intervenuto presso l'abitazione della figlia A. in cui si
trovava la beneficiaria, ha dichiarato che in quell'occasione la beneficiaria provava a parlare e a
spiegare cosa stesse succedendo, ma veniva continuamente interrotta dalla figlia A. che si relazionava
con tono di voce alto. Ha ricordato espressamente il teste come la beneficiaria si attaccasse alla giacca
dei militari, non lasciandola più, quasi si sentisse al sicuro in quel modo (cfr. verbale udienza
21.7.2017 pag. 75-77).
In tali deposizioni testimoniali il Giudice penale ha trovato riscontro a quanto emerso dall'istruttoria
in ordine all'indole di TULLIOLA che persino davanti agli operanti non era in grado di contenere la
sua volontà di prevaricazione nei confronti dell'anziana madre.
Di atteggiamenti irriguardosi nei confronti della madre parla, peraltro, anche l'altro teste indifferente,
la quale ha smesso di recarsi nella casa famigliare della beneficiaria dopo averla trovata con
tumefazioni al volto con un occhio mezzo chiuso e alla richiesta di spiegazioni la stessa beneficiaria
le avrebbe detto che era stata la figlia A., da cui poi la teste è stata allontanata dalla casa (cfr. pag. 41
ss verbale 21.7.2017).
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Tale atteggiamento della figlia nei confronti della madre è stato, infine, confermato anche dai vicini
di casa, che hanno dichiarato di aver sentito spesso urlare la figlia A. nei confronti della madre (cfr.
pag. 73 verbale udienza 21.7.2017).
A tali elementi probatori pienamente utilizzabili nel procedimento civile, va aggiunto il valore della
sentenza penale di condanna passata in giudicato per maltrattamenti in famiglia della figlia A. nei
confronti della madre odierna reclamante, in cui viene espressamente evidenziato il non breve lasso
temporale in cui la condotta si è protratta e la particolare odiosità della stessa in quanto posta in essere
nei confronti dell'anziana madre, nonché l'atteggiamento protettivo da quest'ultima nonostante tutto
tenuto nei confronti della figlia.
Lo stesso atteggiamento irrispettoso e privo di argini e di contenimento tenuto all'epoca dalla reclamata
TULLIOLA emerge dalla stessa lettura, in tempi più recenti, del verbale dell'udienza del 20.1.2025
davanti alla Giudice Tutelare, in cui la reclamata risulta aver a lungo urlato tanto da dover essere fatta
allontanare (cfr. doc. 12 reclamante).
Allo stesso modo, nell'audio prodotto come allegato 1 della costituzione di TULLIO e risalente a pochi
giorni prima l'udienza del 20.1.2025, si sente nitidamente A. urlare a ripetizione “Ti tiro il collo
stavolta! Lo dirò davanti al Giudice! Fatti rispettare ora! Pagliaccia! Vado in galera ma stavolta vi tiro
il collo! Perché comando io su di te e tu ti fai rispettare!”.
Nell'altro audio risalente allo stesso giorno e prodotto come doc. 2 allegato alla stessa memoria si sente
A. ancora urlare e dire “Metterti una badante e portarti al ricovero. Ascolta il tuo figliolo! Stai sentire
lui o me? È quello il tuo bene?” Il tutto ancora urlando e ripetendo più volte le stesse cose, con la voce
della madre che si sente flebile di sottofondo.
Tali audio - che non sono stati minimamente disconosciuti dall'appellata A. la quale si è limitata a
sostenere (in modo, peraltro, inverosimile visto il tenore sopra riportato) nell'udienza collegiale che si
riferivano alla cognata - appaiono, invece, pienamente in linea con l'atteggiamento tenuto per anni
dalla figlia A. nei confronti della madre, da cui la stessa era completamente dipendente, come già
registrato nel 2018 dalla sentenza di condanna del Giudice penale.
Ora tali elementi - oltre a fondare un giudizio di completa inidoneità della reclamata TULLIOLA a
svolgere il ruolo di amministratore di sostegno della madre, con ciò già rigettando, per i motivi indicati,
la domanda subordinata svolta sia dalla reclamante sia dalla reclamata - fanno fondatamente dubitare
della lucidità della reclamante rispetto alla cura della sua stessa persona.
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Infatti, attraverso il rapido esame delle risultanze sopra richiamate provenienti sia dal giudizio penale
sia dal presente giudizio di reclamo, emerge come di fatto la reclamante, strettamente legata alla figlia
dall'affetto che prova nei suoi confronti e dal rapporto di dipendenza patologico che lega l'una all'altra
da anni, abbia perso il suo stesso istinto di conservazione e la sua dignità continuando a prestarsi a
difendere la figlia, pur di non perderne la vicinanza e il suo indispensabile aiuto.
Ciò dimostra, purtroppo, non solo che la reclamante e la figlia A. stanno vivendo da troppo tempo in
un rapporto in cui si è persa la pari dignità dei due soggetti dello stesso, con uno stravolgimento delle
comuni regole di rispetto e cura discendente dal legame madre anziana - figlia che si dedica alla sua
assistenza, che è già stata valutata di rilevanza penale sotto il profilo del reato di maltrattamenti in
famiglia. In aggiunta a ciò, emerge che la reclamante non è in grado di difendersi da questo e che non
riesce forse neanche a cogliere il disvalore giuridico, oltre che morale, degli atteggiamenti tenuti dalla
figlia.
Emerge, in tal modo, che la stessa, parafrasando quello che la reclamante ha detto nel 2017 in sede di
esame della persona offesa, ha bisogno di aiuto proprio per relazionarsi con la figlia che le è più vicina.
Si giustifica pienamente, per questi motivi, l'apertura di un procedimento a protezione nella figura
dell'amministrazione di sostegno e, per le stesse ragioni, la scelta dell'amministratore non può di certo
ricadere sulla persona della reclamata A., dovendosi, qui, condivisibilmente, ritenere la sussistenza dei
gravi motivi per discostarsi dalla volontà della beneficiaria.
Appare pertanto corretto individuare, invece, una figura esterna che possa efficacemente svolgere il
ruolo di garante della situazione della beneficiaria, coglierne i disagi e le preoccupazioni e azionare le
giuste tutele - scevre da affettività famigliari - a tutela sua e del suo patrimonio.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte reclamante e di parte reclamata TULLIOLA e sono
liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come
modificati dal DM 147/2022.
Si dà atto che in ragione del rigetto del reclamo sussistono i presupposti per il pagamento del doppio
del contributo unificato.
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P.Q.M.
Letti gli atti e esaminati i documenti di causa, disattesa o respinta ogni altra domanda, il Collegio così
provvede:
1. Rigetta il reclamo.
2. Condanna CORNELIA e TULLIOLA, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da
parte reclamata TULLIO liquidate nel complessivo importo di euro 1.418,00 oltre al rimborso
forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
3. Condanna CORNELIA e TULLIOLA, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute
dall'Avv. YY liquidate nel complessivo importo di euro 1.418,00 oltre al rimborso forfettario
spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
4. Si dà atto che in ragione del rigetto del reclamo sussistono i presupposti per il pagamento del
doppio del contributo unificato.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra 28-06-2025 05:32
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