Animali selvatici. Danni. Responsabilità.
(Cc, articoli 2052 e 2054)
Intervenuto sull’applicazione, all’ipotesi di danno cagionato da animali selvatici, della norma dell’art. 2052 c.c. il Tribunale di Ascoli Piceno non condivide il principio giurisprudenziale secondo cui va valutato anche il comportamento del conducente del veicolo che abbia impattato con uno di detti animali, chiamato così a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento e per scongiurare la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c..
Secondo l’adito Giudice soprattutto quando il conducente di un veicolo si trovi da solo a condurre il proprio mezzo, e percorra tratti di strada per lo più isolati, per lo stesso fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento è particolarmente oneroso, potendo rivestire connotati di prova diabolica.
A ben vedere, infatti, il conducente del veicolo soggetto danneggiato dovrebbe provare di aver tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme del Codice della Strada, di aver prontamente tentato di evitare l’impatto, di trovarsi in condizioni psico-fisiche adatte alla guida, etc..
Tale prova non solo appare difficile da fornire, implicando questioni soggettive riferite alla persona e non fatti oggettivi da allegare e provare, ma non è neanche legittima sotto il profilo della normativa applicabile.
La materia è regolata, come precisato, dall’art. 2052 c.c. che non prevede particolare rigore in merito alla prova che deve fornire il danneggiato.
Poi, il richiamo all’art. 2054 c.c. nel caso di danno cagionato da animale appare improprio, essendo riferito alla circolazione dei veicoli.
La circolazione dei veicoli e lo scontro tra gli stessi prevede situazioni contingenti proprie e che prevedono la presenza di due veicoli che transitano su una carreggiata, nel rispetto di norme previste da Codice della Strada e sulla scorta di un titolo di abilitazione alla circolazione (patente di guida) che garantisce che entrambi i soggetti conducenti abbiano non solo esperienza nella guida ma anche piena conoscenza delle regole della circolazione; ben diverso è il caso di un animale selvatico sulla carreggiata.
E in ogni caso, sempre secondo la sentenza in esame, l’insussistenza di una concorrente responsabilità del conducente il veicolo va individuata anche in via indiretta, con l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’animale.
Tribunale Ascoli Piceno, 13 maggio 2025 n. 242
Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 242/2025 del 13-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 227 2024 promossa da:
### (### Fisc. ### Avv. ### contro ### C.F. ### avv. ###
convenuta ### del processo –
Con atto di citazione per riassunzione ### ha convenuto in giudizio
la ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### al
Tribunale Ill.mo, in conformità al dettato della sentenza n. ###/2023,
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza
anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e
ritenuti: In via principale e nel merito accertare e dichiarare la
fondatezza della domanda introdotta da ### ed in suo favore, di
conseguenza, condannare la ### a risarcire tutti i danni materiali, a
causa dei fatti in premessa indicati, nella misura di €. 1.100,00 o
quella somma diversa risultante dall'istruttoria, anche a seguito di
espletanda c.t.u. meccanico-estimativa, oltre alla rivalutazione
monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto
all'effettivo soddisfo; In via gradata ritenere l'Ente convenuto tenuto
al risarcimento di tutti i danni ex art. 2052 in relazione all'art. 2054
c.c., ergo in concorso paritario di responsabilità. Il tutto nei limiti di
competenza per valore del giudice adito, contenendo, comunque, la
domanda nel limite massimo di €. 1.100,00.
Con vittoria degli onorari, diritti e spese di tutti i gradi di giudizio da
distrarsi in favore del costituito procuratore che dichiara di averne
fatta anticipazione. - Deduceva l'attrice di aver introdotto giudizio
dinanzi al giudice di pace per ottenere il pagamento da parte
dell'odierna convenuta di somme di danaro per danni patiti dal proprio
veicolo che percorreva strada provinciale a causa di un capriolo che si
immetteva nella carreggiata.
Detto giudizio si concludeva con sentenza favorevole. ###
impugnava la sentenza dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, giudizio
che si concludeva con la riforma integrale della sentenza con cui
veniva esclusa la responsabilità dell'ente appellante.
La pronuncia di secondo grado veniva impugnata dinanzi alla Corte di
cassazione con giudizio che veniva definito con la seguente pronuncia:
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa
al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di altro magistrato, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per la
soddisfazione del diritto leso. - Si costituiva in giudizio la ###
contestando la domanda di parte attrice, così concludendo: ###
accogliere il proposto appello e riformare la sentenza n. 332/2012
depositata il ###, con rigetto della domanda risarcitoria proposta
dalla sig.ra ### poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque
indimostrata; - ### riconoscere il concorso tra le presunzioni di cui
agli artt. 2052 e 2054 comma 1 c.c. e quindi ridurre il diritto al
risarcimento sino alla metà.
Il tutto con condanna dell'attrice alla rifusione in favore della ### di
quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di
primo grado, e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
rimborso forfettario e oneri riflessi come per legge, per tutti i gradi di
giudizio. - nel corso del processo non veniva espletata attività
istruttoria e, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa in
decisione ex art. 281 quinquies cpc.
Motivi della decisione a) Il presente giudizio ha ad oggetto la
riassunzione di processo a seguito di pronuncia della Corte di
cassazione quale giudice dell'impugnazione di sentenza nell'ambito
del terzo grado di giudizio.
La Suprema Corte 9203/2021, con ordinanza n. ### pubblicata il 10
novembre 2023 ha indicato il principio secondo cui il criterio di
imputazione della responsabilità in sinistri con coinvolgimento di
animali selvatici dovrebbe rinvenirsi nelle previsioni dell'art. 2052 c.c.
senza ulteriori approfondimenti e con la mera prova dell'evento
sinistro e non ai sensi dell'art. 2043 cc.
Nessun dubbio appare sussistere sull'applicabilità dell'art. 2052 cc al
caso di specie; è principio ormai consolidato quello della Suprema
Corte quello secondo cui, avendo l'ordinamento stabilito (con legge
dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di
animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla
legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo
stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto,
essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione
della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con
l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e
gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti
fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è
l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo
di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.. In siffatta
situazione, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità
oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare
- per quanto già chiarito - sulla base della impossibilità di configurare
un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non
costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della
disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi
dell'art. 2052 c.c., come già chiarito), finisce per risolversi in un
ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione” (cfr.
Cass Civ 7969/20).
Ciò posto, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c.,
sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il
pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, onere
che potrà ritenersi soddisfatto mediante la dimostrazione della
dinamica del sinistro, nonché del nesso causale tra la condotta
dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che dell'appartenenza
dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla
L. n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico
rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Mentre sarà a carico dell'Ente dare prova liberatoria del caso fortuito.
Va subito precisato che il caso fortuito in riferimento alla norma di cui
all'art. 2052 cc consiste nell'intervento di un fattore esterno nella
causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità,
della inevitabilità e della assoluta eccezionalità, ovvero, occorre
provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente
la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Precisato ciò, è emerso dagli atti e dai documenti che hanno avuto
ingresso nel processo che l'attore ha fornito la prova dell'avvenuto
scontro tra il proprio veicolo (risultanze della prova per testi e
mancata contestazione della parte convenuta) così come è risultato
provato che il danno patito dall'attore è derivato dallo scontro con
animale facente parte della fauna selvatica la cui proprietà è da
ascriversi alla parte convenuta; ciò emerge dalla mancata
contestazione del detto fatto storico da parte della convenuta ed
anche dalla accertata natura della specie animale coinvolta ### che,
obiettivamente lascia intendere senza ombra di dubbio che si tratti di
fauna selvatica. Pertanto, risulta provato il fatto storico ed il nesso
causale con il danno lamentato.
Dal suo canto, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio
esistente a proprio carico in applicazione della normativa di cui all'art.
2052 cc nei termini sopra indicati, ovvero la prova della presenza di
un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri
della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.
In sostanza, la ### avrebbe dovuto dimostrare che la condotta
dell'animale era ragionevolmente prevedibile (avendo, ad esempio,
assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale
della relativa specie) o comunque, evitabile.
Il giudicante è ben a conoscenza dell'esistenza di un principio
giurisprudenziale in materia secondo cui va valutato il comportamento
del conducente del veicolo che, nell'occasione, deve dimostrare di
aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento per scongiurare la
sussistenza di un concorso di colpa ex art. 2054 cc.
Tuttavia, nei casi di specie, soprattutto quando il conducente del
veicolo si trova da solo a condurre il veicolo e percorre tratti di strada
per lo più isolati come quello in questione, fornire la prova di aver
fatto tutto il possibile per evitare l'evento è fatto appare
particolarmente oneroso per il danneggiato, potendo rivestire
connotati di prova diabolica.
A ben vedere, infatti, il conducente del veicolo soggetto danneggiato
dovrebbe provare di aver tenuto una condotta di guida rispettosa delle
norme del codice della strada, di aver prontamente tentato di evitare
l'impatto, di trovarsi in condizioni psico-fisiche adatte alla guida, ecct.
Obiettivamente tale prova non solo appare veramente difficile da
fornire implicando questioni soggettive riferite alla persona e non fatti
oggettivi da allegare e provare, ma non appare neanche legittima
sotto il profilo della normativa applicabile riferita al caso di specie.
Innanzitutto, la materia è regolata, come sopra precisato, dall'art.
2052 cc che non prevede particolare rigore in merito alla prova che
deve fornire il danneggiato. Poi, il richiamo all'art. 2054 cc nel caso di
danno cagionato da animale appare improprio, essendo la normativa
appena richiamata riferita alla circolazione dei veicoli.
E' di tutta evidenza che la circolazione dei veicoli e lo scontro tra gli
stessi prevede situazioni contingenti proprie e prevedenti la presenza
di due veicoli che transitano su una carreggiata, nel rispetto di norme
previste da codice della strada e sulla scorta di un titolo di abilitazione
di circolazione - la patente di guida - che garantisce che entrambi i
soggetti conducenti abbiano non solo esperienza nella guida ma anche
piena conoscenza delle regole della circolazione.
E' chiaro che il capriolo non solo non transita regolarmente sulla
carreggiata, ma è anche pacifico che allo stesso non possano essere
chieste particolari attività cognitive riferite alla circolazione stradale.
E' fatto di comune esperienza che i caprioli, od i cinghiali, quando
decidono di attraversare una carreggiata per passare da un terreno
ad un altro, compiono questo gesto istintivo in modo innaturale,
spaventato, improvviso e repentino, tagliando la carreggiata nel punto
più breve e perpendicolarmente per concludere tale atto nel modo più
veloce possibile.
Ciò non lascia scampo al conducente di un veicolo che si trova a
transitare in quel tratto di strada in quel particolare momento.
Oltre a tali considerazioni, si ripete, frutto di fatti di comune
esperienza da ritenersi seri e coincidenti, l'insussistenza di
concorrente responsabilità da parte del conducente il veicolo nel caso
di specie va individuato anche in modo indiretto, tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento
dannoso con il comportamento dell'altro soggetto.
In questi casi, la prova liberatoria per il superamento di detta
presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in
modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto
causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente
risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo
dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro soggetto,
potendo pertanto la presunzione di uguale concorso di colpa dei
conducenti essere superata anche dall'accertamento in concreto che
la condotta di uno dei “conducenti” ha avuto efficacia causale
assorbente nella produzione dell'evento dannoso.
E' risultato provato nell'ambito del giudizio di meritoche non esisteva
segnaletica indicante presenza di pericolo per attraversamento
animali, non esistevano recinzioni, non venne rispettato il piano di
abbattimento dei caprioli programmato dalla ### non vi erano
corridoi o sottopassi limitrofi per consentire alla fauna selvatica il
superamento della carreggiata in condizioni di sicurezza, non
emergono dal rapporto redatto dall'autorità in occasione del sinistro
fatti tali da imputare al conducente comportamenti non diligenti.
Va quindi escluso ogni concorso di colpa da parte dell'attore nella
verificazione dell'evento in questione, con conseguente declaratoria di
responsabilità integrale della parte convenuta. b) Sotto il profilo del
quantum debeatur, parte attrice ha fornito la prova del proprio diritto.
I danni riportati nelle fatture prodotte in atti appaiono congrue in
riferimento all'entità del danno così come risultante nel rapporto
dell'autorità intervenuta e detti titoli sono stati confermati, anche
relativamente all'incasso delle relative somme, da parte dei titolari
delle officine che hanno proceduto alla riparazione.
Spetta, quindi all'attrice la somma di euro 1.100,00 nei limiti di quanto
richiesto. c) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno
liquidate a carico della convenuta, per il presente giudizio, nella
misura di euro 662,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge,
oltre contributo unificato; per il giudizio dinanzi alla Corte di
cassazione, nella misura di euro 678,00, oltre spese forfettarie, oltre
accessori di legge, oltre contributo unificato, somme da distrarsi in
favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni
diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le
ragioni esposte in motivazione, così provvede: accoglie la domanda di
parte attrice; per l'effetto, dichiarata la responsabilità integrale della
convenuta ### ex art. 2052 cc nella verificazione dell'evento
dannoso in oggetto, condanna questa ultima a pagare in favore della
signora ### la somma di euro 1.100,00; condanna la ### a
rifondere alla signora ### le spese di lite che vanno liquidate, per il
presente giudizio, nella misura di euro 662,00, oltre spese forfettarie,
oltre accessori di legge, oltre contributo unificato; per il giudizio
dinanzi alla Corte di cassazione, nella misura di euro 678,00, oltre
spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato,
somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi
antistatario.
30-05-2025 05:42
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