Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Annullamento ai soli effetti civili - Giudizio civile di rinvio. (Cpc, artico...
Annullamento ai soli effetti civili - Giudizio civile di rinvio. (Cpc, articoli 117, 246; Cpp, articolo 622)
Il presupposto della domanda risarcitoria formulata innanzi all’adita Corte d’Appello di Cagliari-Sassari è la fattispecie di falsità del giuramento. Premette il Collegio giudicante come, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda, sicché la Corte d’Appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile. Ne consegue che non è consentita l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal Giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell’ambito delle complessive risultanze istruttorie. Sempre con riferimento ai criteri da applicarsi nel giudizio civile, rammenta ancora la Corte adita i seguenti principi di diritto: l’interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale morfologicamente valido, ma funzionalmente inefficace se trasposto in sede di giudizio di appello civile instaurato ex art. 622 c.p.p.; quell’atto processuale, a seguito della trasmigrazione nel processo civile, non può assumere il carattere della prova civile o della prova atipica; l’interrogatorio della parte reso in sede penale può, peraltro, avere efficacia - ed essere legittimamente utilizzato dal Giudice civile - come argomento di prova, ex art. 117 c.p.c., a nulla rilevando che sia stato un altro Giudice a raccoglierlo (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contraddittorio, che informa di se l’intero processo penale nella sua nuova forma accusatoria) e senza escludere la facoltà del Giudice del rinvio, ove lo ritenga necessario, di procedere autonomamente a disporlo nuovamente dinanzi a se; l’efficacia di argomento di prova del contenuto dell’interrogatorio trasmigrato nel processo civile consentirà al Giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, di porne, in parte qua, il relativo contenuto a fondamento della sua decisione.

    Corte di appello di Cagliari-Sassari, 16 giugno 2025 n. 214
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE ### DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati Dott. ###relatore ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di rinvio, iscritta al n. 23 del Ruolo Generale per
gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da: ### s.r.l. in
liquidazione in persona del curatore (c.f. ###) rappresentato e
difeso dall'Avv. ### come da procura in atti; appellante ###
(###), rappresentato e difesa dall'Avv. ### come da procura in
atti; appellato
****
All'udienza del 21 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in
decisione sulle seguenti ###
Nell'interesse del ### “.A) Accertare e dichiarare la falsità del
giuramento decisorio prestato da ### all'udienza del 7 febbraio
2013 nell'ambito del procedimento n° 305/2009 RG del ### di
### - ### definito con sentenza n° 746 del 24 ottobre 2013. B)
Per l'effetto, condannare ### al pagamento in favore del ### in
liquidazione, in persona del ### nominato, della somma di €
110.463,93, pari al valore delle merci prelevate presso il punto
vendita della ### e mai pagate, o, nel caso di compensazione, di
quella di € 57.291,54, pari alla differenza tra le suddette somme e
quella di € 53. 172,39 a lui dovuta a titolo di ### C) Con vittoria
di spese e compensi del presente giudizio e dei tre gradi del
giudizio penale..”
Nell'interesse di ### “Piaccia all'###ma Corte, contrariis rejectis:
1)-rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in
diritto, assolvendo il convenuto ### da ogni pretesa; 2)-con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio e dei tre gradi
del giudizio penale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa, in sintesi, la complessa vicenda all'origine dell'imputazione
dell'appellato per il reato di falso giuramento. ### al termine
della lunga attività lavorativa alle dipendenze della ### s.r.l.,
prima in liquidazione e oggi in fallimento, ricorreva al ### di
###sezione lavoro per il pagamento della somma di €53.172,39,
dovutagli a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro.
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo
la compensazione del credito del ### con il proprio maggior
credito, che asseriva dovuto per l'acquisto di merce prelevata dal
negozio e non pagata dal lavoratore per il valore di € 110.463,93.
### sosteneva di non aver alcun debito per la merce acquistata
dal negozio, puntualmente pagata in contanti a mani del titolare,
### noto ### con il quale esisteva un profondo rapporto di
amicizia e familiarità sin da quando il ### aveva lavorato presso
il punto vendita di ### In ogni caso, stante il lungo tempo
trascorso e la mancanza di riscontri scritti del pagamento, eccepiva
la prescrizione presuntiva del relativo credito.
La società, al fine si superare la prova del mancato pagamento,
deferiva giuramento decisorio sul pagamento della merce ritirata
dal ### che, all'udienza del 7.2.2013 giurava dinanzi al giudice
del lavoro “… di aver estinto personalmente e con pagamento il
debito relativo all'acquisto delle merci elencate nelle schede
prodotte sub 3 e 4 del ricorso in opposizione, debito contratto
anche per gli acquisti effettuati dai miei familiari”. ### del lavoro
accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall'azienda
soltanto per gli acquisti effettuati dal ### nell'ultimo anno,
ritenendo viceversa prescritto il residuo credito della società in
conformità a quanto giurato dal ### Quindi, ### figlio di ### e
rappresentante legale della ### s.r.l., denunciava il ### per falso
giuramento in ordine al pagamento della merce acquistata,
costituendosi parte civile nel processo penale nel frattempo
radicato e instando per il risarcimento dei danni. ### penale, con
sentenza n. 1068/2020 del 23.7/21.10.2020, assolveva ### dal
reato ascrittogli ai sensi dell'art. 530 c.p.c. con le seguenti
argomentazioni: la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato, sul
fatto di aver regolarmente pagato la merce acquistata in negozio
con modalità concordate con ### (da lui chiamato
confidenzialmente ###, delle quali loro due soltanto erano a
conoscenza, mediante invio del contante direttamente al ###
attraverso il corriere che faceva la spola quasi quotidianamente tra
il negozio di ### e quello di ### oltre a non essere inverosimili,
nonostante l'entità del valore (superiore ai 100.000 euro), non
avevano trovato adeguata smentita nelle restanti risultanze
dell'istruttoria dibattimentale.
La teste ### addetta alla cassa e alla contabilità di base presso il
punto vendita di ### aveva descritto le modalità con le quali
avvenivano gli acquisti della merce da parte dei dipendenti del
negozio, che potevano pagarle anche con versamenti dilazionati e
fruire di uno sconto del 30%: il prelievo della merce veniva
annotato in un elenco, c.d. “prima nota”, dove era indicato il
nominativo del dipendente o del congiunto che lo aveva effettuato,
la descrizione dei capi e del relativo prezzo. Quindi, la stessa ###
predisponeva una scheda individuale per ciascun dipendente, alla
quale erano allegati gli scontrini e dove erano annotate le modalità
di pagamento prescelte (contanti, bancomat, carta di credito) e i
pagamenti di volta in volta effettuati dal dipendente,
eventualmente in acconto e fino al saldo. Tanto le prime note che
le schede riepilogative individuali venivano inviate a cura della
stessa ### a ### presso la sede amministrativa della società,
dove veniva tenuta la contabilità anche del punto vendita di ###
Modalità che non sembravano seguite invece per il ###
confermava di aver predisposto le prime note anche per le merci
ritirate dal ### ma di ignorare con quali modalità venissero
pagate, dichiarando soltanto di non aver ricevuto lei i pagamenti.
Il tribunale valutava inoltre, a sostegno della credibilità del ###
a) il fatto che nel corso dell'intero rapporto non fosse stato mai
versato neppure un euro dell'elevato importo dovuto; b) che in tale
lungo arco di tempo (a partire dal 1997), a fronte di un prelievo di
merce per oltre 110.000 euro, la società non avesse mai inviato
all'imputato un sollecito o diffida o atto di costituzione in mora al
fine d'interrompere la prescrizione del relativo credito; c) il fatto,
documentato in giudizio, che ### s.r.l. continuò senza alcuna
contestazione a corrispondere al ### lo stipendio, le mensilità
aggiuntive e anche i c.d. bonus per intero senza alcuna detrazione;
d) il fatto di non aver mai deciso di licenziare l'imputato, che
continuò a lavorare regolarmente alle dipendenze della società
sino alla fisiologica età del pensionamento nel 2007; e) il fatto che
non gli venne mai interdetta la possibilità di continuare a prelevare
merce dal negozio senza contestuale pagamento, come sarebbe
dovuto accadere a fronte di un inadempimento di tale entità.
La stessa spiegazione addotta dalla società per giustificare una tale
inerzia, legata al rapporto di fiducia, era quantomai contraddittoria
in quanto un'inadempienza di tale entità avrebbe dovuto
deteriorare non poco quel rapporto di fiducia che viceversa era
rimasto invariato per tutta la durata del rapporto di lavoro sino alla
sua fisiologica cessazione.
Così come era implausibile che la società avesse scelto di non
adottare alcuna iniziativa al fine di interrompere la prescrizione,
tenuto conto del grave pregiudizio cui esponeva l'azienda.
A ciò si aggiungeva l'inspiegabile inerzia della ### s.r.l. anche
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, visto che ne aveva
preteso il pagamento per la prima volta con la domanda
riconvenzionale nella causa di lavoro proposta dal ### per il
pagamento del ### Infine, il credito nei confronti del ### non
risultava neppure essere stato iscritto nella contabilità
dell'azienda, che non era stata mai prodotta né nel giudizio civile
né in quello penale.
Sulla base della contraddittorietà del quadro probatorio emerso a
carico del ### il tribunale lo assolveva dal reato ascrittogli, con
conseguente assorbimento delle richieste risarcitorie della parte
civile.
Proposto appello dalla sola parte civile, la Corte d'### di ### con
sentenza n. 664 in data ###, riformava la sentenza del tribunale,
seppure ai soli fini della domanda di risarcimento del danno,
ritenendo provata la responsabilità penale del ### Il giudice di
secondo grado valorizzava a tali fini la contraddittorietà delle
dichiarazioni rese dall'imputato nelle diverse occasioni in cui era
stato sentito, dinanzi al giudice civile e quindi davanti al giudice
penale, dove per la prima volta aveva riferito di pagare in contanti,
a mezzo corriere, inviando i soldi a ### titolare dell'azienda, unica
persona che avrebbe potuto smentirlo e che nelle more era
deceduto.
La Corte riteneva implausibile che il ### non si fosse fatto
rilasciare alcuna quietanza di tali importanti pagamenti a fronte di
un'attestazione scritta della merce ritirata.
Proposto ricorso in Cassazione, la sentenza è stata cassata, con
rinvio alla ### civile della medesima Corte d'appello di ###
sezione di ### ai sensi dell'art. 622 c.p.c., per violazione del
principio che impone al giudice d'appello, che riformi la sentenza
assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento
dell'attendibilità delle emergenze probatorie, soprattutto se di
fonte dichiarativa, di rinnovare l'istruzione dibattimentale.
Il Supremo Collegio ha inoltre evidenziato che il giudice d'appello
aveva ritenuto di non condividere la valutazione operata dal primo
Giudice, contrapponendovene una radicalmente diversa in ordine
ai risultati delle medesime prove senza esaminare criticamente i
passaggi logico argomentativi che avevano fondato il diverso
percorso decisorio ivi tracciato e senza procedere agli incombenti
processuali legati alla necessaria rinnovazione delle prove
dichiarative nel secondo giudizio.
La Corte di cassazione disponeva inoltre la sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza, valorizzando il rischio
d'insolvibilità della società, nelle more posta in liquidazione,
peraltro di proprietà di altra società (### s.r.l.) ammessa a
procedura di concordato preventivo.
La causa è stata riassunta dal ### della società ### s.r.l. in
liquidazione con atto di citazione, con il quale ha reiterato i motivi
d'appello a suo tempo proposti dinanzi alla Corte d'appello-###
penale concludendo come in epigrafe.
Ha resistito il ### con comparsa di costituzione e risposta nella
quale ha ripercorso analiticamente il giudizio svoltosi dinanzi al
giudice del lavoro, nel quale sarebbe stato anche consumato il
reato del falso giuramento, e quindi quello celebrato dinanzi al
giudice penale.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in
decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, previa assegnazione di
termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di annullamento della sentenza n. 664/2021, la causa
ritorna in sede di rinvio alla sezione civile della medesima Corte
d'appello per accertare l'eventuale responsabilità del ### per i
danni subiti dalla ### s.r.l., oggi in fallimento, dal falso
giuramento prestato dal ### nel processo dinanzi al Giudice del
lavoro, definito, in conformità a quanto giurato dal ### con il
parziale rigetto della domanda riconvenzionale di compensazione.
La falsità del giuramento costituisce pertanto il presupposto della
domanda risarcitoria invocata dalla società in liquidazione (oggi dal
fallimento).
E' bene dunque premettere, in conformità con i principi affermati
anche da ultimo dalla Corte di Cassazione, che “nel giudizio civile
di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del
giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per
valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il
procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e
probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è
consentita l' "utilizzazione", alla stregua di una testimonianza,
delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale
testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare
applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di
assumere come testimoni le persone aventi nella causa un
interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio,
fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire
fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente
valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio
sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16916 del 25/06/2019 e Cass Sez.
3, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024).
Sempre con riferimento ai criteri da applicarsi nel giudizio civile,
vanno inoltre rammentati i seguenti principi di diritto enunciati da
Cass. n. 27016 del 2022: “a) l'interrogatorio della parte lesa,
assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale
morfologicamente valido, ma funzionalmente inefficace se
trasposto in sede di giudizio di appello civile instaurato ex art. 622
c.p.p.; b) quell'atto processuale, a seguito della trasmigrazione nel
processo civile, non può assumere il carattere della prova civile o
della prova atipica; c) l'interrogatorio della parte reso in sede
penale può, peraltro, avere efficacia - ed essere legittimamente
utilizzato dal giudice civile - come argomento di prova, ex art. 117
c.p.c., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccoglierlo
(con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il
rispetto del principio del contraddittorio, che informa di se l'intero
processo penale nella sua nuova forma accusatoria) e senza
escludere la facoltà del giudice del rinvio, ove lo ritenga necessario,
di procedere autonomamente a disporlo nuovamente dinanzi a se;
d) l'efficacia di argomento di prova del contenuto
dell'interrogatorio trasmigrato nel processo civile consentirà al
giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, di
porne, in parte qua, il relativo contenuto a fondamento della sua
decisione, secondo i canoni interpretativi dianzi esposti, come
verificatosi nel caso di specie.
Ora, venendo al fatto di reato all'origine del preteso danno subito
dall'azienda ### si tratta di accertare se sia vero o falso quanto
dichiarato da ### sotto il vincolo del giuramento dinanzi al
Giudice del lavoro, all'udienza del 7 febbraio 2013, quando,
giurando, affermava “… di avere estinto personalmente e con
pagamento il debito relativo all'acquisto delle merci elencate nelle
schede prodotte sub 3 e 4 del ricorso in opposizione, debito
contratto anche per gli acquisti effettuati dai miei familiari”.
I fatti e gli antefatti sono ormai noti e non sussiste la necessità di
rinnovare in questa sede l'interrogatorio delle parti o l'audizione
dell'unica testimone, ### sentita in entrambi i giudizi: la società
### s.r.l., chiamata a corrispondere il TFR per 37 anni di attività
lavorativa prestata continuativamente dal ### alle dipendenze
della ### s.r.l., nel negozio di ### prima (dal 1970 sino al 1987),
quindi come direttore del negozio sassarese di via ### (dal 1987
al 2007), opponeva in via riconvenzionale la compensazione con il
proprio maggior credito, ammontante ad oltre 110.000 euro,
maturato in conto prezzo della merce prelevata dal lavoratore, per
sé e per i propri familiari, nel corso dell'intero rapporto lavorativo
e mai pagata. ### non contestava di aver ritirato la merce, come
peraltro risultante dalle annotazioni informali, cd. “prima nota”,
fatte dalla dipendente addetta alla cassa ### (che verrà sentita
in qualità di testimone in entrambi i giudizi), ma respingeva sin dal
primo momento l'addebito, sostenendo di aver sempre pagato, nel
giro di poco tempo, a mani di ### da lui confidenzialmente
chiamato ### (titolare dell' azienda cagliaritana dalla quale
dipendeva anche il negozio di ###, consegnandogli il danaro in
contanti senza ricevere alcun riscontro cartaceo (quietanze o
scontrini) di tale pagamento. Proprio per la mancanza di un
riscontro cartaceo e visto il notevole lasso di tempo trascorso, il
### eccepiva dinanzi al giudice del lavoro la prescrizione
presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c., chiaramente valevole per tutti gli
acquisti anteriori di un anno rispetto alla richiesta formulata dalla
### s.r.l., così trasferendo l'onere probatorio del mancato
pagamento sul creditore, che ricorreva, a tali fini, al giuramento
decisorio.
Ora, dalle risultanze istruttorie dei numerosi processi che hanno
interessato la vicenda, svoltisi dinanzi al giudice del lavoro e al
giudice penale, emergono numerosi elementi indiziari, precisi e
concordanti, della veridicità della dichiarazione resa dal ### sotto
il vincolo del giuramento.
In primis, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, va
detto che il lavoratore ha tenuto una linea difensiva coerente. A
fronte dell'ingente pretesa creditoria dell'azienda, non a caso
ritagliata sull'importo del TFR (che verosimilmente sarebbe
spettato al lavoratore per 37 anni di servizio se non fosse andato
in prescrizione il ventennio cagliaritano), il ### non ha mai negato
di aver prelevato la merce per sé e per i familiari, ma ha sostenuto
di averla sempre pagata, in tempi brevi, senza alcun sollecito
dell'azienda, peraltro senza passare dalla cassa del negozio di ###
Interrogato liberamente dal giudice del ### all'udienza del 12
gennaio 2010 il ### dichiarava “… ### che quando acquistavo la
merce ne davo notizia alla cassiera che segnava l'articolo e il
prezzo. Io pagavo regolarmente il corrispettivo sulla base del
prezzo di vendita al pubblico periodicamente, nel senso che
lasciavo delle cifre abbastanza importanti per pagare la merce da
me acquistata. ### un rapporto di fiducia con il datore di lavoro
e i pagamenti sono stati sempre regolari tanto che non ho mai
avuto alcuna richiesta di restituzione né trattenute sulle
retribuzioni a tale titolo…### che con la ditta ### il rapporto è
durato vent'anni ma dal 1970 avevo rapporti di lavoro con la
proprietà ovvero con la famiglia ### ...” Quindi, in sede
d'interrogatorio formale, all'udienza del 21 gennaio 2011, sempre
dinanzi al ### del lavoro, affermava … ### che quando
prelevavo la merce dal negozio veniva annotata nella prima nota
quale quelle che mi si mostrano. ### però anche che detta merce
veniva pagata contestualmente o nel giro di pochi giorni,
altrettanto dicasi per la merce prelevata dai miei familiari che
pagavo talvolta io talvolta mia figlia o mia moglie..”.
Circostanza quest'ultima coerente con quando dichiarato dalla
teste ### che, sempre dinanzi al giudice del lavoro, ha riferito che
“si trattava di merce destinata ad essere indossata dal ### o dai
familiari … ricordo che i familiari talvolta hanno pagato ma dietro
scontrino”.
All'udienza del 7 febbraio 2013, sotto il vincolo del giuramento il
### dichiarava “… di avere estinto personalmente e con
pagamento il debito relativo all'acquisto delle merci elencate nelle
schede prodotte sub 3 e 4 del ricorso in opposizione, debito
contratto anche per gli acquisti effettuati dai miei familiari”.
Infine, dinanzi al tribunale penale, affermava .. ho sempre pagato
sicuramente e si faceva una sorta di brevi manu perché gli accordi
con me e il titolare, allora ### appunto, erano tali che nessuno
doveva sapere dei fatti nostri, assolutamente, per cui provvedevo
io a pagare il tantum, quanto dovevo appunto, solo col signor ###
appunto … diciamo che i tempo erano relativamente brevi in
quanto appunto una volta appurato che tutto andava bene era mia
cura e premura far avere quanto dovevo appunto a ###
solamente… tramite corriere. Noi quotidianamente … noi, il corriere
quotidianamente faceva la spola ### e viceversa per cose sue e
poi molto anche per quel che ci riguardava, consegna merci da
### a ### o viceversa, e io ogni qualvolta appunto una busta
proprie mani del signor ### era mia premura farla avere a lui
direttamente …” Dunque, non vi è discordanza o contraddittorietà
nelle dichiarazioni rese dal ### il quale ha sempre riconosciuto di
aver prelevato la merce e di averla sempre pagata in contanti,
salvo precisare dinanzi al giudice penale qualche particolare in più
sulle modalità di tale pagamento, che avveniva pressoché
nell'immediato, una volta assicuratosi che la merce andava bene,
mediante consegna del denaro in busta chiusa al ### in forza di
accordi personali noti soltanto a loro due, attraverso il corriere che
quasi quotidianamente faceva la spola tra i due negozi.
Circostanze, quella dell'invio del denaro a mezzo corriere,
effettivamente non precisate in occasione del giuramento dinanzi
al giudice del lavoro poiché la formula non le richiedeva, in ogni
caso neppure in contraddizione con quanto sino a quel momento
dichiarato dal dipendente, ossia di aver pagato in contanti in tempi
brevi, con modalità diverse da quelle riservate ai restanti
dipendenti in ragione del rapporto di fiducia e collaborazione (il
### era il direttore della sede ###la proprietà, rappresentata in
quegli anni da ### è rimasto comunque fedele al nucleo centrale
dei fatti da sempre sostenuti, ossia di aver regolato i pagamenti
personalmente con il titolare ### in tempi brevi e in contanti.
Modalità effettivamente circostanziate soltanto in sede di esame
dinanzi al giudice penale, ma già in parte anticipate
nell'interrogatorio libero e negli atti del giudizio civile, quando il
### aveva più volte fatto riferimento al rapporto di estrema
fiducia esistente con il titolare della ditta ### e al fatto che i
pagamenti avvenivano in contanti con regolarità, senza necessità
di alcun sollecito.
Rapporto di fiducia in forza del quale, al momento del
trasferimento a ### il lavoratore non si era curato neppure di
approfondire le modalità del trasferimento del rapporto lavorativo
presso la ditta ### di ### contando su una continuità del
rapporto di lavoro, viceversa rivelatasi fallace.
Ora, quanto affermato dal ### sul fatto di non essere passato
attraverso la cassa del negozio di ### per il pagamento delle
merci prelevate da tale punto vendita, ha trovato indiretto conforto
nelle dichiarazioni di ### unico testimone sentito sia in sede civile
che penale.
Dinanzi al Giudice del ### la ### ha dichiarato infatti che era
una prassi che i dipendenti prelevassero articoli dal negozio, che
venivano segnati nella “prima nota”, e che di ciascun dipendente
veniva poi fatta una scheda personale dove annotare gli acconti
man mano versati. Nel caso del ### non è mai stata fatta una
scheda perché il ### non ha mai pagato alcunché né lo hanno
fatto i suoi familiari. In realtà dinanzi al giudice penale la ###
dichiarerà anche che talvolta i familiari del ### prelevavano la
merce dal negozio e la pagavano direttamente dietro rilascio di
scontrino (evidentemente capi diversi da quelli annotati invece
nell'elenco esibitole nel processo). La testimone ha poi confermato
che questa “prima nota” veniva inviata giornalmente via fax a ###
e mensilmente in originale. Nel processo penale la ### ha inoltre
confermato che il ### aveva un ruolo pacificamente apicale nel
negozio (… il direttore …) e che per la merce da lui prelevata non
veniva compilata la scheda individuale con l'annotazione dei
pagamenti, per quanto nella “prima nota” venisse annotata la
merce da lui prelevata.
La testimonianza della ### all'epoca dei fatti addetta alla piccola
amministrazione, carico e scarico merci, la cassa (cfr. esame nel
processo penale), reca certamente conforto ad un trattamento
diverso, quantomeno nelle modalità del pagamento, riservato al
### per l'intera durata del rapporto lavorativo.
Ora, nel contesto di amicizia e collaborazione emerso
dall'istruttoria, se è plausibile il pagamento in contanti senza il
rilascio di scontrini fiscali o quietanze di alcun tipo, direttamente a
mani del titolare dell'attività cagliaritana, legato da antica e
profonda amicizia con il lavoratore, non lo è allo stesso modo il
fatto che l'azienda non abbia conservato alcuna traccia scritta di
tale ingente credito, a parte l'informale elenco predisposto in
negozio dalla ### al momento del prelievo della merce, e
soprattutto non abbia provveduto a riportarlo nelle scritture
contabili della società. È infatti un dato pacifico che le scritture
contabili dell'attività commerciale non siano mai state prodotte, né
nel giudizio civile né in quello penale.
Inoltre, la ### ha aggiunto un ulteriore elemento che
indirettamente avvalora la veridicità della dichiarazione del ###
ossia che in ogni caso tutta la documentazione sui prelievi delle
merci dal negozio, anche le schede individuali degli altri
dipendenti, venivano inviate a ### che curava la contabilità di
entrambi i punti vendita, rendendo così credibile che la
regolarizzazione dei pagamenti della merce prelevata dal ### nel
negozio di ### avvenisse a ### direttamente nelle mani del
titolare ### Il fatto che l'appellato non abbia mai ricevuto o
richiesto scontrini fiscali o quietanze scritte del pagamento
effettuato in contanti mediante invio del denaro a ###
direttamente a mani di ### non è inverosimile, sia in ragione del
particolare rapporto di fiducia esistente con il titolare/datore di
lavoro, sia secondo l'id quod plerumque accidit.
Difficilmente si conserva uno scontrino fiscale dell'acquisto di
merce al dettaglio per più di una giornata.
Viceversa, è ben più inverosimile che un'azienda commerciale,
affermata e solida sul mercato come la ditta ### a fronte di una
così elevata esposizione debitoria del lavoratore, non gli abbia
inviato alcun sollecito o formale diffida, anche al fine
d'interrompere la breve prescrizione prevista per tali crediti, o non
si sia fatta rilasciare una dichiarazione ricognitiva del credito. ###
spiegazione plausibile è proprio quella resa dal ### nel corso del
giudizio sotto il vincolo del giuramento, ossia di aver sempre
pagato la merce prelevata dal negozio mediante l'invio alla sede
###contanti a mani del titolare, ### Ancora, ulteriori elementi
della veridicità delle dichiarazioni rese dal ### si ricavano dalle
stesse modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, terminato
fisiologicamente con il pensionamento, connotato per l'intera sua
durata da stima e premialità e non da un atteggiamento di sfiducia
e diffidenza, come si converrebbe invece nei confronti di un cattivo
pagatore.
Come si evince dalle buste paga prodotte (cfr. doc. 2) al ###
veniva regolarmente corrisposto, oltre all'intera retribuzione, un
cospicuo bonus mensile di natura evidentemente premiale.
Il rapporto di lavoro si è poi concluso fisiologicamente nel 2007,
con il pensionamento, e il prelievo di merce è avvenuto
regolarmente, senza soluzione di continuità, nel corso dell'intero
rapporto lavorativo, persino dopo la sua cessazione (nell'elenco
predisposto dalla ### sono annotati prelievi di merce sino ad
aprile 2008).
Ora, è contrario a logica e buon senso che l'azienda, che a suo dire
vantava nei confronti del ### un credito di oltre 110.000 euro per
acquisti di merce non pagata, abbia continuato a riporre
incondizionata fiducia nel suo ruolo di direttore del negozio, a
consegnargli altra merce e premiarlo per la produttività, a non
inviargli alcun sollecito o richiesta di pagamento, non solo scritta
ma neppure verbale (nessun sollecito verbale è stato mai provato
in giudizio), a non registrare il credito nelle poste attive del
bilancio, ricordandosi di vantarlo soltanto una volta ricevuta la
richiesta giudiziale di TFR proveniente dal lavoratore. ###
spiegazione ragionevole di tali fatti, complessivamente considerati,
è quella resa dal ### nel corso dei due giudizi, e per quel che
interessa in questa sede affermata sotto il vincolo del giuramento
dinanzi al giudice del lavoro, ossia di aver estinto mediante
pagamento in contanti direttamente a mani del titolare il proprio
debito, con la conseguenza che non può considerarsi perfezionato
alcun reato di spergiuro, dal quale possa essere derivata
un'obbligazione risarcitoria in favore del ### s.r.l..
La domanda di risarcimento del danno non può pertanto trovare
accoglimento con conseguente condanna del ### s.r.l. alla
rifusione in favore di ### delle spese di lite di tutti i gradi del
giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa
deduzione, eccezione e domanda, 1) rigetta la domanda di
risarcimento danni da reato di falso giuramento proposta dal ###
s.r.l. in liquidazione; 2) condanna il ### s.r.l. in liquidazione alla
rifusione delle spese di lite in favore di ### che si liquidano come
segue: € 2.700 (valori medi) per il giudizio di primo grado; € 1.584
(valori minimi) per il giudizio d'appello; € 3.168 (valori minimi) per
il giudizio di Cassazione; € 2.906 (valori minimi) per il giudizio di
rinvio. oltre accessori di legge, se dovuti.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza