Assicurazioni. Contratto di assicurazione - Rischio - Clausole di delimitazione. (Cc, articolo 1892)
Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 52/2025 del 27-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ### /2021 promossa da:
### (C.F. ###), compiutamente generalizzato nell'atto introduttivo,
con il patrocinio dell'Avv. ### ed elezione di domicilio presso lo studio
del difensore come da procura in atti; ATTORE
contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### ed elezione
di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
### conveniva in giudizio la ### s.p.a. onde ottenerne la condanna
al pagamento della somma di €. 40.000,00 (oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria, nei limiti di €. 52.000,00), quale risarcimento
del danno asseritamente derivato alla propria abitazione, sita in ###
via ### n.10, a seguito di forti piogge verificatesi il ###; il tutto in
forza della polizza “### & Servizi” stipulata con la controparte.
Esponeva, in particolare, che in occasione delle piogge del 16.11.2019
(evento per il quale era stata diramata una “allerta” da parte della
protezione civile), l'acqua si era infiltrata dal tetto della abitazione,
causando molti danni sia all'interno dell'abitazione che al tetto.
Si costituiva in giudizio la ### s.p.a. evidenziando le ragioni di
infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Esponeva in particolare quanto segue: - il perito incaricato dalla
assicurazione aveva effettuato diversi sopralluoghi verificando come
sia i danni al tetto che i danni all'intonaco interno dell'abitazione
derivassero da una carente manutenzione della copertura, perdurante
da molti anni e da molteplici episodi infiltrativi susseguitisi da almeno
8 mesi rispetto alla data del sinistro denunciato (16.11.2019); -
l'inquilino dell'abitazione aveva dichiarato al perito che “pioveva in
casa da almeno 8 mesi”; - l'immobile era stato costruito negli anni 70
e il tetto (di cui l'attore era proprietario solo pro quota) non aveva mai
ricevuto alcuna manutenzione ed era “privo dello strato ###
impermeabilizzante”; - l'intero edificio si trovava in pessimo stato di
manutenzione.
Contestava, quindi, che i danni al tetto e quelli da infiltrazione fossero
conseguenza dell'evento atmosferico del 16.11.2019, trattandosi di
problematiche riconducibili ad eventi atmosferici susseguitisi negli
anni in immobile carente di qualsiasi manutenzione e privo di guaina
impermeabilizzante.
Scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per
la decisione dal precedente ### e giunge oggi in decisione, a seguito
del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art.
190 c.p.c.
***
Con riferimento alle suddette domande e deduzioni, va
preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 1905 c.c.,
l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal
contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio
promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad
oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che
il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla
polizza; per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la
sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole
cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive,
causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa
attorea (cfr. Ordinanza n. ### del 09/11/2023, in cui, con
riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico
neve, la Suprema Corte ha affermato che incombe sull'assicurato
provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico
neve mentre all'assicuratore spetta provare che il fabbricato non fosse
conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico).
Va ricordato, poi, che il giudice deve porre a fondamento della
decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ai
sensi dell'art. 115 c.p.c..
Venendo al caso in esame, l'attore ha fondato la propria domanda
sulla allegazione per cui, il ###, intense piogge causavano danni al
tetto, dal quale si infiltrava acqua all'interno della abitazione (peraltro,
i danni causati al tetto e all'abitazione non risultano specificamente
allegati o documentati).
Inoltre, sono rimaste prive di specifica contestazione1 e devono
ritenersi, quindi, dimostrate le seguenti circostanze relative a fatti
impeditivi del diritto azionato: - il tetto (di cui l'attore era proprietario
solo pro quota) non aveva mai ricevuto alcuna manutenzione ed era
“privo dello strato ### impermeabilizzante”; - vi erano stati fenomeni
infiltrativi precedenti alle precipitazioni atmosferiche del 16.11.2019,
di cui il conduttore dell'immobile si era lamentato con il perito
dell'assicurazione; - l'edificio si trovava nel suo complesso in pessimo
stato di manutenzione. 1 Non essendo a tal fine sufficienti formule di
stile quali quella adoperata dall'attore nelle note sostitutive di udienza
depositate il ###:“si impugna e contesta tutto quanto dedotto
eccepito e richiesto da controparte con la comparsa di costituzione e
risposta, poiché infondato in fatto ed in diritto” e non risultando
depositata la prima memoria istruttoria.
Quanto alle condizioni generali di assicurazione, le parti contrattuali,
all'art. 2.4.4 (Eventi atmosferici) hanno convenuto: “### indennizza
i ### materiali e diretti all'### e/o al ### causati da: a)
precipitazioni atmosferiche, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento
e cose da essi trasportate o fatte crollare; b) acqua penetrata
all'interno del ### attraverso rotture, brecce, lesioni del ### delle
pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del ###
causate dagli eventi atmosferici sopra indicati […]”. ### le
coordinate tracciate dalla giurisprudenza di legittimità richiamata
sopra, era onere dell'attore dimostrare che le piogge del 16.11.2019
avevano provocato danni materiali e diretti al tetto e all'abitazione.
Peraltro, nel caso in esame non risulta che i non meglio precisati danni
al tetto siano stati causati (in termini eziologicamente efficienti)
dall'evento atmosferico del 16.11.2019 ovvero che l'acqua si sia
infiltrata attraverso lesioni del tetto prima inesistenti e determinate
proprio dall'evento denunciato. Depongono in senso contrario le
circostanze non contestate di cui sopra (assenza di manutenzione,
generale degrado dell'edificio, preesistenza del fenomeno infiltrativo),
le quali inducono a ritenere che i pregiudizi lamentati dall'attore non
rientrino tra quelli indennizzabili a termini di polizza.
In altri termini, l'attore non ha assolto all'onere di specifica allegazione
e prova sullo stesso gravante. A tali carenze assertive e probatorie
non avrebbe potuto sopperire l'assunzione della prova orale richiesta
nella seconda memoria istruttoria, in quanto relativa a circostanze
generiche, valutative e, soprattutto, non coerenti con le preclusioni
assertive già maturate (in assenza di specifica contestazione delle
circostanze dedotte dalla controparte).
Per quanto esposto la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla
scorta del DM 55/2014, a valori prossimi ai minimi (tenuto conto
dell'assenza di istruttoria costituenda, della non elevata complessità
della lite e della sostanziale reiterazione, nelle memorie conclusive,
degli argomenti già illustrati negli scritti introduttivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, definitivamente
pronunziando, nella contumacia del convenuto, disattesa o assorbita
ogni altra domanda o eccezione, così provvede: - rigetta la domanda;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate
in €. 3.000,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per
legge.
12-02-2025 08:14
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