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Sentenza

Autotrasporto. Personale. Orario di lavoro. Organizzazione. (Reg. Ce 15 marzo...
Autotrasporto. Personale. Orario di lavoro. Organizzazione. (Reg. Ce 15 marzo 2006 n. 561; Dlgs 19 novembre 2007 n. 234; Dir. Ce 11 marzo 2002 n. 15)
La Corte d’Appello di L’Aquila osserva come l’orario di lavoro, e i tempi di guida, nel settore dell’autotrasporto siano regolamentati, rispettivamente, dal Dlgs 234/2007 e dal Reg. CE n. 561/2006, che disciplinano non soltanto i tempi che l’autista trascorre alla guida dell’automezzo, ma anche tutti i periodi nei quali egli è a disposizione dell’azienda, compresi i periodi di attesa (prima che il viaggio inizi e durante il carico e lo scarico). Precisa così l’adita Corte come facciano parte dell’orario di lavoro svolto tutti i periodi in cui l’autista non può disporre liberamente del proprio tempo, ma deve rimanere sul posto di lavoro, distinguendosi il personale viaggiante semplice e il personale viaggiante discontinuo, a seconda che le mansioni richiedano un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ovvero consentano intervalli più o meno ampi di inoperosità.

Nella contrattazione collettiva di settore, l’attività del personale viaggiante discontinuo è caratterizzata proprio dall’alternanza di periodi di lavoro e periodi di pausa (o disponibilità), cosicché il tempo di lavoro non coincide con il tempo di presenza.

Si osserva, poi, che il criterio distintivo, ai fini della computabilità o meno nell’orario di lavoro, sta nella diversa condizione del lavoratore, a seconda che possa disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo e non sia assoggettato al potere gerarchico, benché presente nella sede del lavoro, ovvero, pur restando inoperoso, sia obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità.

Infine, sebbene il Dlgs n. 234 cit. costituisca attuazione della Dir. n. 2002/15/Ce, nondimeno non è applicabile ai conducenti di autobus di linea su percorsi non superiori a cinquanta chilometri.

E invero, né il Legislatore europeo, né tantomeno quello nazionale, hanno inteso estendere la disciplina dei riposi intermedi al personale mobile nel servizio di autotrasporto di linea entro i cinquanta chilometri.

Corte appello L’Aquila, 12 maggio 2025 n. 146
Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 146/2025 del 12-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'### e ###
La Corte di Appello di L'### e ### composta dai seguenti
magistrati: dr. ### Presidente dr. ### ### relatore
dr. ### Consigliere all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello
TRA
### assistito e difeso dall'### ###
E
A.E.V. S.R.L., assistito e difeso dall'Avv. ### APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 6/2024 in data
11 gennaio 2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
lavoro
Con il ricorso di primo grado, ### di ex dipendente della società
A.E.V. ### agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara in
funzione di Giudice del ### per sentir “A) ### e dichiarare, che
il ### ha effettivamente svolto, senza soluzione di continuità,
dalla data del 19.09.2013 ad oggi, nello specifico dal 01.01.2016
fino alla data del 30.06.2021 ( ultimi cinque anni) mansioni
lavorative, con la qualifica di conducente di livello ### 3 del ###
merci e spedizioni, in favore ed alle dipendenze della società A.E.V.
### in persona dell'amministratore unico legale rappresentante
protempore, con sede ###, alla zona industriale ### s.n.c., con
orario di lavoro giornaliero di 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario
e 4 di lavoro straordinario notturno; B) accertare e dichiarare che
il sig. ### non ha mai percepito, per il lavoro straordinario svolto
( notturno e diurno) in favore ed alle dipendenze della ### alcuna
retribuzione; C) condannare, per l'effetto, pag. 2/7 previa
opportuna CTU contabile, in ipotesi di contestazione e si opus sit,
la società A.E.V. ### in persona del proprio legale rappresentante
pro-tempore, al pagamento in favore del lavoratore ricorrente
della complessiva somma lorda di euro 117.716,45 a titolo di
differenze retributive ( retribuzione diretta 13° e 14° mensilità,
ferie non godute), lavoro straordinario ( notturno e diurno) svolto
e non pagato […] o comunque della somma maggiore o minore di
Giustizia accertata, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi
legali dalle singole date di esigibilità all'effettivo soddisfo e con
conseguente ricostruzione previdenziale”.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente deduceva di aver
lavorato dal 19.09.2013 al 30.06.2021, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, con la qualifica di conducente di livello
3 ### del C.C.N.L. ### e ### Sosteneva, altresì, di avere prestato
la propria attività lavorativa per 12 ore al giorno, di cui 8 ore di lavoro
ordinario e 4 di lavoro straordinario notturno, nel periodo tra il ###
ed il ### - vale a dire negli ultimi cinque anni di lavoro oggetto di
domanda - in luogo delle 39 ore settimanali distribuite in 5 giorni
lavorativi contrattualmente previste nel C.C.N.L. applicato, risultando
l'orario di lavoro effettivo di 70 ore settimanali.
Nel costituirsi in giudizio la società resistente chiedeva, in via
principale, l'integrale rigetto delle richieste avanzate dal ricorrente ed
in subordine, qualora venisse accertato il superamento delle 39 ore
settimanali, l'applicazione dell'art.11 bis del ### e ### con
conseguente allungamento dell'orario ordinario a 47 ore settimanali;
chiedeva altresì la conferma dell'applicabilità dei contratti aziendali al
caso di specie e la non computabilità dei tempi di carico e scarico ai
fini dell'orario di lavoro, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese e competenze di giudizio.
Il Giudice del lavoro di ### espletata la prova per testi, rigettava
tutte le domande, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza emessa in data ###, non notificata,
ha proposto appello il lavoratore, con ricorso depositato in data 19
aprile 2024, chiedendo l'integrale riforma della pronuncia ed in
particolare riproponendo le medesime conclusioni già rassegnate in
primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di
giudizio e in via istruttoria insistendo nell'ordine di esibizione dei
cronotachigrafi e dei fogli di viaggio provenienti dalla società datrice
di lavoro, già in parte prodotti da parte ricorrente ( sub. doc. 4
fascicolo di parte ricorrente), al fine di accertare l'esatto orario di
lavoro svolto, oltre che disporsi CTU contabile al fine di determinare
quanto dovuto a titolo di differenze retributive.
Si è costituita in giudizio la società appellata, contestando ogni motivo
di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini
indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la errata
valutazione dell'orario di lavoro da parte del primo giudice, dovendo
trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 11 ### e ### (con
orario di lavoro ordinario di 39 ore pag. 3/7 settimanali) e non quelle
per il lavoro discontinuo di cui all'art 11 bis (orario di lavoro ordinario
di 47 ore), in subordine limitando l'applicazione di detta ultima norma,
nei soli periodi di vigenza degli accordi aziendali, dal 1 maggio 2018
al 30 giugno 2019, peraltro non sottoscritti dal lavoratore e non
opponibili allo stesso).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la errata
valutazione del primo giudice, nel ritenere i tempi di attesa per il
carico e lo scarico delle merci scomputabili dall'orario di lavoro.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la errata
valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze probatorie,
sia con riguardo alla circostanza che il lavoratore iniziava l'attività
lavorativa il lunedì sera e la concludeva il sabato mattina, sia
all'ulteriore circostanza che nel 2016 e non nel 208 era intervenuta la
modifica della tratta, con ulteriore incremento delle ore lavorative, a
causa dello spostamento di un centro di smistamento da ### a ###
con un orario complessivo svolto di almeno 60 ore settimanali.
I motivi, strettamente connessi e pertanto trattati congiuntamente,
non sono fondati e vanno rigettati.
In materia di retribuzione del lavoro straordinario, come ricordato
anche dal primo giudice, è insegnamento consolidato della Suprema
Corte quello per cui “sul lavoratore grava un onere probatorio
rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di specifica
allegazione del fatto costitutivo” (### Sent. n° 16150/2018; n°
4076/2018 e Cass. n° 9791/2020).
In particolare, il lavoratore ha l'onere di provare non solo lo
svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva
consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di
tipo equitativo, dovendo il lavoratore dimostrare di aver espletato
l'orario normale di lavoro, e quindi, di aver proseguito l'attività
lavorativa oltre lo stesso.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che “parte ricorrente avrebbe
dovuto in primis necessariamente fornire elementi sulla base dei quali
poter ricostruire l'orario normale di lavoro di regola osservato, tenuto
conto che, secondo quanto previsto dall'art. 11 bis del ### di settore,
l'orario normale di lavoro del personale viaggiante la cui attività
comporti l'alternanza del lavoro con periodi di pausa, riposo ed
inattività è pari a 47 ore settimanali […] mentre il ricorrente ha
omesso di allegare gli elementi necessari per poter determinare
l'orario di lavoro, di guisa che resta precluso anche l'accertamento in
ordine all'eventuale prestazione di lavoro straordinario” ed ancora “il
### avrebbe dovuto effettuare una certosina operazione finalizzata
ad indicare in modo specifico i periodi di effettiva prestazione
lavorativa, non imputando, ai fini del calcolo ore tutte quei momenti
che non concorrono alla individuazione di tale monte ore”.
Con i motivi di impugnazione, l'appellante non ha preso minimamente
in considerazione i rilievi in ordine all'accertato difetto di allegazione,
contenuti nella pronuncia di primo grado, né si è confrontato con
quanto in essa affermato, riproponendo invece le medesime
argomentazioni in diritto già svolte nel precedente grado, senza
smentire le osservazioni pag. 4/7 del primo giudice circa l'omessa
indicazione, nel ricorso introduttivo, della esatta collocazione
temporale della prestazione lavorativa ordinaria, vale a dire del
normale orario di lavoro e dell'avvenuto superamento dello stesso,
specificandone la misura e precisando altresì la durata delle pause
effettuate, così come previste dalla legge, e i tempi di attesa per il
carico e scarico delle merci, onde poter ricostruire l'esatta prestazione
resa dal lavoratore e verificare se eccedente o meno quella prevista.
Si consideri, sul punto che l'orario di lavoro e i tempi di guida nel
settore dell'autotrasporto sono regolamentati, rispettivamente, dal
D.Lgs. n. 234/2007 e dal ### 561/2006, che disciplinano non
soltanto i tempi che l'autista trascorre alla guida dell'automezzo, ma
anche tutti i periodi nei quali egli è a disposizione dell'azienda,
compresi i periodi di attesa (prima che il viaggio inizi e durante il
carico e scarico). Fanno parte dell'orario di lavoro svolto tutti i periodi
in cui l'autista non può disporre liberamente del proprio tempo e deve
rimanere sul posto di lavoro, distinguendosi il personale viaggiante
semplice e il personale viaggiante discontinuo, a seconda che le
mansioni richiedano un impegno lavorativo assiduo e continuativo
ovvero consentano intervalli più o meno ampi di inoperosità. Nella
contrattazione collettiva di settore, l'attività del personale viaggiante
discontinuo è caratterizzata proprio dall'alternanza di periodi di lavoro
e periodi di pausa (o disponibilità), cosicché il tempo di lavoro non
coincide con il tempo di presenza.
In particolare l'art. 11 bis ### prevede per il personale viaggiante, il
cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a
disposizione, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore
settimanali anziché 39, come invece previsto dall'art. 11.
Dispone infatti l'art. 11 bis ### citato “In deroga a quanto previsto
dall'art. 11 comma 1 prima alinea (39 ore settimanali), per il
personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con
i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di
organizzazione derivanti dalla tipologia di trasporti, in genere a
carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere
continuative per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62,
che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei
regolamenti CE 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti
l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo e di
inattività, il limite di orario ordinario è di 47 ore settimanali (…….) 2.
Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che
esercitino l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati
discontinui (……) la settimana lavorativa media non può superare le
58 ore, la durata massima della settimana lavorativa può essere
estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di
lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. 3. Con accordi
collettivi aziendali conclusi con le ### stipulanti il presente ### sarà
accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione
dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2.” ###
l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5049/2008) “In
tema di rapporto di lavoro discontinuo ex art. 3 r.d.l. n. 692 del 1923,
poiché la prestazione è pag. 5/7 caratterizzata da attese non lavorate,
durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le
energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di
lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di
lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le
modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso
tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere
conto delle pause di inattività”.
Il criterio distintivo, ai fini della computabilità o meno nell'orario di
lavoro, è nella diversa condizione del lavoratore, a seconda che possa
disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo e non
sia assoggettato al potere gerarchico, benché presente nella sede del
lavoro ovvero, pur restando inoperoso, sia obbligato a tenere
costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta
o necessità (Cass. n. 5023/2009 e 13466/2017).
Nel caso in esame, il ricorrente stesso, nell'interrogatorio formale, ha
confermato che effettuava le pause previste per legge, disponendo
liberamente del proprio tempo, ha confermato i periodi di attesa prima
di effettuare il carico e lo scarico della merce ed anche che faceva uso
del treno, per fare rientro presso la propria abitazione a ### I testi
escussi nel corso dell'istruttoria hanno riferito che l'attività lavorativa
della ### srl è caratterizzata da tempi di attesa e di riposo, oltre
quelli di lavoro, e tempi in cui i lavoratori compreso il ### dovevano
rimanere a disposizione per riprendere o iniziare la prestazione
lavorativa, precisando il teste ### che durante le operazioni di carico
e scarico della merce andava a prendere il caffè a volte incontrava
anche il ### e prendevano il caffè insieme, il teste ### che l'autista
durante le operazioni di carico e scarico faceva quello che voleva, si
poteva mettere a dormire andare al bar o parlare con i colleghi.
Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha affermato che il
lavoro svolto alle dipendenze della ### consistente nel trasporto
extraurbano di merci, sul territorio nazionale, secondo percorsi
prestabiliti, aveva il carattere della discontinuità, caratterizzato cioè
da periodi di lavoro ai quali si alternano periodi di semplice attesa.
E' dunque legittima, nel caso in esame, l'applicazione dell'art. 11 bis
del ### e ### che prevede un orario di 47 ore settimanali,
trattandosi di lavoratore inquadrato nel livello III super, che ha
percepito, come si evince dagli stessi cedolini paga, versati in atti, per
il periodo oggetto di causa, l'indennità di trasferta.
Indipendentemente dalla sussistenza o meno di un contratto
aziendale di verifica sindacale del limite delle 47 ore dell'orario di
lavoro, la discontinuità è una modalità concreta e di fatto di
esecuzione del rapporto di lavoro che, nel caso in esame, è emersa
dall'istruttoria svolta e dall'accertamento espletato in primo grado.
Quanto poi alla validità ed all'efficacia dei contratti collettivi aziendali,
essi sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorchè non
iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di
quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale
diversa, ne condividano l'esplicito dissenso dall'accordo ( pag. 6/7 n.
###/2021), eccezione che non si riscontra nel caso in esame, non
risultando il lavoratore iscritto ad organizzazione diversa da quella
stipulante nè averne mai contestato la concreta applicazione.
Tanto premesso, poiché il rapporto di lavoro discontinuo di un
autotrasportatore, disciplinato dall'art. 11-bis del ### di settore, è
caratterizzato da periodi di guida, significativi periodi di riposo e
limitati periodi di disponibilità, a maggior ragione - come già
sottolineato dal primo giudice - il lavoratore ha l'onere di provare
rigorosamente e, ancor prima, di allegare specificamente ed in termini
sufficientemente realistici dal punto di vista quantitativo, lo
svolgimento di lavoro straordinario oltre il limite delle 47 ore
settimanali, non essendo sufficiente la mera indicazione dell'orario di
inizio e fine della prestazione, ma occorrendo specificare la durata
delle pause e dell'eventuale attività di carico e scarico merci, estranea
alle mansioni di autista, oltre che dell'orario normale di lavoro,
convenzionalmente prefissato, non potendo tali elementi essere
determinati equitativamente.
Non può pertanto che condividersi l'affermazione del primo giudice
per cui “Contrariamente ai principi sin qui ampiamente richiamati, ha
dunque, errato l'odierno ricorrente laddove, nel determinare il proprio
orario di lavoro in 12 ore giornaliere ha considerato quale prestazione
di lavoro effettiva quella svolta dall'orario di partenza dal primo punto
logistico all'ora di arrivo alla destinazione finale. Di contro il ricorrente
si è limitato ad indicare gli orari di partenza e di arrivo senza dare
conto dei tempi di guida, di disponibilità e di riposo”.
Nè le carenze probatorie potrebbero essere colmate dalle integrazioni
istruttorie sollecitate nell'atto di appello, tenuto conto sia del fatto che
derivano da omissioni di allegazione non più emendabili, sia
dell'ulteriore circostanza che i dischi cronotachigrafi non costituiscono
da soli prova piena del lavoro straordinario, necessitando di ulteriori
elementi probatori a supporto, come detto, circa date, luoghi, natura,
entità, durata e tipo delle prestazioni svolte, nella specie nè dedotti
nè acquisiti.
Parimenti l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei fogli orari e delle
schede di trasporto non può supplire al mancato assolvimento
dell'onere probatorio gravante sulla parte e può essere utilizzato solo
se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde.
In definitiva la sentenza di primo grado non può che essere
confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione
delle spese del grado unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello - ### l'appellante alla rifusione delle spese del
grado, che liquida in € 4.996, oltre spese generali, i.v.a. qualora
dovuta e c.p.a. come per legge. pag. 7/7 - Dà atto che sussistono i
presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto,
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto
dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012
Avv. Antonino Sugamele

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