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Sentenza

 Autotrasporto. Sub-vettore. Azione diretta (Cc, articolo 1294; Dlgs 286/2005, ...
Autotrasporto. Sub-vettore. Azione diretta (Cc, articolo 1294; Dlgs 286/2005, articolo 7 ter)
AUTOTRASPORTO
Il Tribunale di Nocera Inferiore si sofferma sulla corretta esegesi del dato normativo di cui all’articolo 7-ter Dlgs n. 286/2005 che ha introdotto la cd. azione diretta nel settore dei trasporti, stabilendo che il sub-vettore che abbia svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente, per il pagamento del corrispettivo, nei confronti del committente e di tutti coloro che abbiano ordinato il trasporto.

Tale normativa speciale, statuendo l’ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto.

L’eccezionale attribuzione di una atecnica forma di garanzia a favore del sub-vettore impone tuttavia che quest’ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che della propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l’esistenza del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario da cui risulti la derivazione contrattuale.

L’esistenza, l’oggetto e l’esecuzione dell’incarico ricevuto dal vettore principale (concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente nei confronti del quale si propone la domanda) costituiscono fatti costitutivi della pretesa.

In tal modo il sub-vettore che agisce ex articolo 7 ter cit. deve, quindi, provare l’esistenza del rapporto con il vettore principale, l’esatta natura e consistenza delle prestazioni e il loro svolgimento, nonché il corrispettivo a riguardo pattuito: tali sono gli elementi costitutivi della domanda.

Infine, la solidarietà passiva dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio ex articolo 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale, indipendentemente dal regolamento dei rapporti e dei pagamenti intercorsi tra i debitori solidali committenti.

    Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 11 febbraio 2025 n. 505
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, ### civile in persona del giudice
monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 156/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo - adempimento prestazioni del
subvettore
TRA
### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### ed ### come da
procura in atti; OPPONENTE
E
### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE' ### CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del
18/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti
i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate,
insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data ### la ### s.r.l.
(### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n.1684/2014 , depositato in data ### e ad essa notificato in data
### dalla F.lli ### s.r.l. per il pagamento di euro 11.374,00 oltre
accessori, deducendo a motivi la prescrizione del presunto credito,
l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio,
in quanto di formazione e provenienza unilaterale, l'incongruenza tra
le richieste di pagamento stragiudiziali e quella di cui all'ingiunzione,
il pagamento dei trasporti al vettore ### s.r.l.. Chiedeva pertanto la
revoca del decreto ingiuntivi opposto.
Costituitasi in giudizio, la F.lli ### s.r.l. chiedevano il rigetto
dell'opposizione, atteso che il credito era provato con i documenti di
trasporto e le fatture prodotte in monitorio oltre che sull'art. l'art. 7
ter del D. Lgs. 286/2005 per i quale “Il vettore di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su
incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la
prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o
direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della
consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono
obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota
di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei
confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi
diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di
settore”. In virtù di detta disposizione normativa la F.lli ### S.r.l.
esponeva di aver agito direttamente nei confronti della ### S.r.l. per
il pagamento dei trasporti riferiti a quest'ultima ed eseguiti in regime
di sub-vezione, atteso che a seguito di raccomandata a.r. n. ###-1
del 02.06.2013 inviata alla ### S.r.l., essa società ricorrente aveva
richiesto invano il pagamento di quanto dovutole, per cui con
successiva raccomandata a.r. ###-2 del 08.10.2013, spedita il ###
e pervenuta alla destinataria ### S.r.l. il ###, la società ricorrente
aveva richiesto il pagamento delle prestazioni di trasporto alla
opponente, in quanto effettuati nel suo interesse e quindi obbligata in
solido con la ### s.r.l..
Non avendo avuto esito la richiesta, con ulteriore raccomandata a.r.
###-1 del 11.03.2014, spedita il ### e pervenuta alla destinataria
### S.r.l. il ###, la società ricorrente aveva reiterato la richiesta di
pagamento di quanto dovutole il trasporto di merce che quest'ultima
società aveva a sua volta commissionato, senza però ottenere
l'adempimento. Oltre alle fatture emesse dalla F.lli ### S.r.l. nei
confronti della ### S.r.l., alle bolle di accompagnamento
riepilogative richiamate nelle fatture, produceva un prospetto
riportato nella relazione illustrativa del proprio ragioniere, per chiarire
i termini in cui era maturato il credito azionato in monitorio, non
prescritto alla luce delle diffide di pagamento e messa in mora inviate
con le su richiamate raccomandate a.r.
Precisava che non vi era alcuna incongruenza tra l'importo di euro
9.400,00 richiesto in fase stragiudiziale e quello ingiunto, atteso che
in tale ultimo era stata applicata la dovuta Iva al 21%. Per tali motivi
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
### chiedeva ed otteneva dal giudice l'autorizzazione a chiamare in
causa la ### s.r.l. ed effettuata ritualmente tale chiamata in causa,
all'udienza del 12.11.2015 il giudice dichiarava la contumacia della
### s.r.l., non costituitasi in giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., rigettate le richieste di prova dichiarativa alla luce della
documentazione prodotta e dei fatti non contestati, andate senza esito
la mediazione e i tentativi di bonario componimento, precisate le
conclusioni, la causa veniva riservata in decisione. ### non è fondata
e va pertanto rigettata.
Non risulta contestato il dato normativo di cui all'art. 7-ter del d.lgs.
286/2005 che ha introdotto la c.d. azione diretta nel settore dei
trasporti, stabilendo che il sub-vettore che ha svolto un servizio su
incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il
pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti
coloro che hanno ordinato il trasporto.
Tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti
obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-
vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta introdotta a
favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole
rispetto agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che
caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del
corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista
dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall'art. 1294
c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale
credito da ciascun condebitore solidale, indipendentemente dal
regolamento dei rapporti e dei pagamenti intercorsi tra i debitori
solidali committenti. ###, quindi, ha potuto agire sulla base della
corrispondenza intercorsa con la ### gli ordinativi di trasporto
effettuati come risultanti dai documenti di trasporto, gli importi unitari
pattuiti come evidenziati nei documenti fiscali.
Dal canto suo, la ### S.r.l. non ha dato prova di fatti estintivi o
modificativi della pretesa azionata in sede monitoria dal creditore F.lli
### S.r.l., non avendo rilevanza le allegazioni dei pagamenti
asseritamente fatti alla ### s.r.l., la quale, peraltro, è stata
successivamente dichiarata fallita, con conseguente inammissibilità
delle domande proposte nei suoi confronti dall'opponente.
Infondata, risulta, anche l'eccezione di prescrizione del credito con
riferimento al termine annuale di cui all'art. 2951 c.c., in quanto
l'opposta dimostrato, producendo le lettere raccomandate a.r. su
richiamate, di aver interrotto la prescrizione. Sul punto giova
evidenziare che il termine di prescrizione di un credito indicato in una
singola fattura decorre dalla scadenza del termine di pagamento
indicato nella singola fattura e che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti
con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei
debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori
solidali. Nel caso di specie la F.lli ### S.r.l. ha dato prova della
interruzione della prescrizione visto che dopo l'esecuzione dei
trasporti ai quali non è seguito il pagamento del corrispettivo da parte
della ### S.r.l., la F.lli ### S.r.l. ha provveduto a costituire
formalmente in mora la predetta società con raccomandata a.r.
###1 del 02.06.2013, spedita il ###, pervenuta alla destinataria il
###. Tale richiesta di pagamento è valsa ad interrompere il termine
di prescrizione annuale, che sarebbe maturato nel luglio 2013, sia nei
confronti della ### S.r.l. sia nei confronti della condebitrice solidale
### S.r.l., attuale opponente. Successivamente, in virtù dell'art. 7-
ter del D.Lgs. 286/2005, la F.lli ### S.r.l. ha richiesto il pagamento
del corrispettivo dei trasporti anche alla originaria committente ###
S.r.l., mediante raccomandata a.r. n. ###-2 del 08.10.2013, spedita
il ### e pervenuta alla destinataria il ###.
A tale missiva ha fatto seguito la richiesta di pagamento inoltrata alla
medesima ### S.r.l. mediante raccomandata a.r. n. ###-1 del
11.03.2014, spedita il ### e pervenuta alla destinataria il ###.
Da ultimo, la F.lli ### S.r.l. ha interrotto nuovamente la prescrizione
con la notifica, in data ###, del decreto ingiuntivo opposto. ### ha
fornito piena prova del credito azionato con la documentazione
prodotta in monitorio e con quella esplicativa prodotta in sede di
giudizio di opposizione.
Nessuna contestazione specifica risulta essere stata effettuata
dall'opponente circa l'esecuzione delle prestazioni di trasporto, sulle
tariffe applicate, ed in ogni caso l'importo del credito azionato risulta
dalla documentazione prodotta e mai contestata prima del presente
giudizio di opposizione. In particolare le prestazioni eseguite e
l'importo del credito risulta dai seguenti documenti: bolla riepilogativa
nr. 1091 con importo del trasporto di euro 273,91 - bolla riepilogativa
nr. 1144 con importo del trasporto 198,28 - DDT n. 1200 con importo
del trasporto di euro 991,38 - bolla riepilogativa nr. 1224 con importo
del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 1282 con importo
del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 1318 con importo
del trasporto di euro 188,49 - DDT nn. 1336 -1337- 1348 con importo
del trasporto di euro 471,23 - bolla riepilogativa nr. 1370 con importo
del trasporto di euro 198,28; bolla riepilogativa nr. 1385 con importo
del trasporto di euro 555,17 - bolla riepilogativa nr. 1389 con importo
del trasporto di euro 376,98 - bolla riepilogativa nr. 1465 con importo
del trasporto di euro 475,86 - bolla riepilogativa nr. 1508 con importo
del trasporto di euro 674,14 - bolla riepilogativa nr. 1505 con importo
del trasporto di euro 39,66 - bolla riepilogativa nr. 1618 con importo
del trasporto di euro 219,91 - bolla riepilogativa nr. 1656 con importo
del trasporto di euro 314,15 - bolla riepilogativa nr. 1653 con importo
del trasporto di euro 277,59 - bolla riepilogativa nr. 1652 con importo
del trasporto di euro 376,98 - bolla riepilogativa nr. 1773 con importo
del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa nr. 1824 con importo
del trasporto di euro 198,28 - bolla riepilogativa nr. 1819-23 con
importo del trasporto di euro 565,47 - bolla riepilogativa nr. 1871 con
importo del trasporto di euro 79,31 - la bolla riepilogativa nr. 1869
con importo del trasporto di euro 277,59 - bolla riepilogativa nr. 2009
con importo del trasporto di euro 317,24 - bolla riepilogativa nr. 34
con importo del trasporto di euro 356,90 - bolla riepilogativa nr. 122
con importo del trasporto di euro 118,97 - bolla riepilogativa nr. 2009
con favore della ### e riferimento fattura - bolla riepilogativa nr.
365-366 con importo del trasporto di euro 628,30 - bolla riepilogativa
nr. 364 con importo del trasporto di euro 158,62 - bolla riepilogativa
nr. 481 con importo del trasporto di euro 219,91 - bolla riepilogativa
nr. 513 con importo del trasporto di euro 118,97 - bolla riepilogativa
nr. 494 con importo del trasporto di euro 237,93. Da tali documenti,
applicando l'Iva al 21%, risulta un credito di importo anche superiore
a quello azionato.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un
valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 nella misura
tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa,
eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta
l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e
lo dichiara esecutivo 2) ### ogni altra domanda 3) Condanna
l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di
giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre
rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge 4) ### per le
spese per la chiamata in causa contumace ### deciso in data ###
Avv. Antonino Sugamele

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