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Sentenza

Avvocato – Attività professionale – Compenso (Dm 127/2004, articolo 6; Dm 55/201...
Avvocato – Attività professionale – Compenso (Dm 127/2004, articolo 6; Dm 55/2014, articolo 5)

Afferma in sentenza il Tribunale di Foggia il principio di diritto secondo cui l’obbligo del cliente di corrispondere il compenso al proprio difensore prescinde dall’esito della causa, salvo che venga dimostrata una responsabilità professionale del legale.

È principio consolidato che, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, sussiste la possibilità di adeguare il valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito.

Tale interpretazione risponde al principio generale di proporzionalità e adeguatezza dei compensi dell’opera professionale effettivamente prestata, suggerendo di far riferimento al criterio del decisum integrato da quello del disputatum, senza che tra loro ci sia effettiva antinomia.

Se è vero che l’articolo 5 Dm 55/2014 distingue tra compenso “a carico del cliente” e compenso “alla parte vincitrice”, ciò non esclude che il Giudice, anche nel rapporto difensore-cliente, debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, determinato anche in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale.

In conclusione, il riferimento contenuto nell’articolo 6 Dm n. 127/2004 al valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile riguarda l’ipotesi in cui la domanda sia accolta integralmente e vi sia corrispondenza tra disputatum e decisum. Se la domanda è accolta solo parzialmente si impone sempre un adeguamento degli onorari all’effettiva portata della controversia che è espressa dal decisum.

Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, l’indagine cui è tenuto il Giudice consiste nel verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo o se si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita.

    Tribunale di Foggia, sentenza 26 maggio 2025 n. 1055
Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1055/2025 del 26-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - ### Il Tribunale di
Foggia, ### in composizione monocratica, nella persona del giudice
onorario Avv. ### , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ### /2013 promossa da:
### (C.F. ###), agente in proprio ex art. 86 c.p.c. , elettivamente
domiciliato in via ### ### , presso lo studio legale dell'Avv. ###
contro ### (C.F. ###), in proprio e pure nella sua qualità di
amministratore di sostegno della signora ### con l'Avv. ###
elettivamente domiciliato in ### degli ###, ### presso il difensore
Avv. ###
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127
ter c.p.c. del 17.04.2024 , hanno depositato note di trattazione scritta
precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente
riportate.
All'udienza del 26.04.2024, con provvedimento del 9.05.2024 la causa
è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc
prevedono che la sentenza deve contenere  la quale , così che debba ritenersi conforme al modello normativo
richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale
corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo)
la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012
n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole
questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione “
concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente
esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente
assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con
quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente
vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del
giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta, delle
memorie istruttorie e delle note conclusive, nonché dei provvedimenti
istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue
in ordine alla decisione. con atto di citazione ritualmente notificato il
4 marzo 2013, ### ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
### ex ### di ### e ### quest'ultima beneficiaria
dell'amministrazione di sostegno e, perciò, per essa il nominato
amministratore di sostegno nonché suo coniuge ### per ivi sentir
accogliere le seguenti conclusioni: “1.…in accoglimento della presente
domanda, accertare e dichiarare che tra l'avv. ### e i coniugi ###
e ### è intercorso un rapporto professionale, come argomentato in
narrativa e la sua effettiva esecuzione, e, per l'effetto, 2. ### e ###
e per Lei il suo amministratore di sostegno ### al pagamento delle
competenze professionali in favore dell'attore pari ad € 25.000,00
ovvero alla maggiore o minore somma che l'###mo Giudicante vorrà
determinare.” Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito
preliminarmente l'inammissibilità della domanda così come formulata
dall'attore per assoluta indeterminatezza, stante la notevole
differenza tra l'importo di E. 25.000,00, di cui è stato chiesto il
pagamento e la sommatoria delle notule allegate a ciascun processo
nel quale il professionista ha assistito i coniugi ### nel merito ha
contestato l'entità della liquidazione a carico del cliente dei diritti e
degli onorari professionali determinati in applicazione, ratione
temporis, delle tariffe del D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
Preliminarmente si da atto che, successivamente alla riserva della
causa in decisione, avvenuta all'udienza del 26.04.2024, con
provvedimento del 9.05.2024 , parte convenuta ha revocato il
mandato al proprio difensore originario, Avv. ### nominando il
nuovo difensore Avv. ### , il quale si è costituito in data ###.
Tuttavia la causa era già istruita e definitivamente trattenuta in
decisione, sicché non residuavano ulteriori attività processuali da
compiere. La nuova costituzione è stata quindi priva di effetti sullo
sviluppo del giudizio, che prosegue sino alla decisione senza necessità
di riapertura della trattazione o di nuove attività difensive.
Sempre preliminarmente si da atto che l'istanza di interruzione del
giudizio, depositata da parte convenuta in data ###, è stata disattesa
dall'odierno giudicante in quanto il presente giudizio era stato
trattenuto in decisione all'udienza del 8. 09.2023 cui sono seguiti i
depositi delle comparse conclusionali e memorie di replica delle parti,
nelle more della pubblicazione della sentenza e che ai sensi
dell'art.300, comma 2 c.p.c., l'evento interruttivo non ha effetto
essendo intervenuto dopo la chiusura della fase processuale e la
riserva della causa in decisione.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità della domanda, richiesta da parte convenuta, per
l'indeterminatezza della domanda attorea.
Dall'esame dell'atto introduttivo, la domanda proposta dall'attore si
ritiene ammissibile essendo, l'esposizione dei fatti, documentati , atti
a determinare il petitum e la causa petendi; l'attore ha quantificato la
sua pretesa e ha prodotto la documentazione da cui la stessa trae
fondamento per cui alcuna mancanza può essere riconducibile ai
requisiti di cui all'art. 163, commi 3 e 4 c.p.c..
Inoltre il precedente giudicante assegnatario della causa, con
ordinanza del 28.03.2019, emessa fuori udienza, aveva disatteso la
predetta eccezione e aveva invitato l'attore a chiarire se lo stesso
avesse rinunciato al maggiore importo rinveniente dalla sommatoria
delle notule allegate, pari a E. 61.906,11 avendo formulato domanda
per E. 25.000,00.
All'udienza del 14.06.2019 l'attore, nell'evidenziare che la sommatorie
delle notule era di circa E. 90.000,00, attestava la sua richiesta in E.
25.000,00 pari a circa il 30 % dei compensi maturati.
Nel merito la domanda viene accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'Avv. ### ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento della somma di E. 25.000,00 ,
a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in più giudizi per
conto dello stesso e per conto della di Lui moglie, ### in forza di
incarichi conferito nel corso degli anni, con cessazione del rapporto
professionale nell'anno 2009 ( all.9,10,11 fasc.parte attrice). ###à
professionale svolta nei procedimenti Rg.n. 327/05, Rg.n. 151/05,
Rg.n. 397/05, Rg.n.148/06, Rg.n. 397/06, Rg. 20589/05, risulta
provata documentalmente, mediante il deposito degli atti, verbali,
nonché per mezzo delle prove testimoniali assunte in giudizio, che
hanno confermato l'esistenza dei mandati e la natura degli incarichi;
conferimento confermato dal convenuto all'udienza del 24.01.2017 in
cui ha riconosciuto che il rapporto professionale con l'attore era
iniziato ad ottobre 2004 e terminato nel 2011 ( novembre); tale
assunto però è smentito dalla documentazione in atti ( all.9,10,11
fasc.parte attrice).
In ordine alla quantificazione del compenso va osservato che il
professionista ha chiesto un importo pari a E. 25.000,00, inferiore
rispetto al compenso teoricamente spettante sulla base dei parametri
tariffari, stimabile in circa E. 90.000,00 o in E. 61.906,11stimati dal
precedente giudice assegnatario della causa.
Tale richiesta, ridotta in via prudenziale e conciliativa, risulta congrua
e proporzionata in relazione alla complessità delle questioni trattate,
alla durata del rapporto professionale e all'effettiva attività svolta.
Poiché l'incarico è cessato nel 2009, la liquidazione del compenso deve
avvenire sulla base della normativa allora vigente, ovvero secondo le
tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004.
Con riferimento alla contestazione formulata dal convenuto circa
l'asserito versamento di acconti al professionista, si rileva
l'inammisibilità della prova articolata e offerta sul punto.
Le eccezioni sollevate dal convenuto risultano infondate. In
particolare, quanto al versamento di acconti in favore del
professionista, la prova offerta e inammissibile. Ai sensi dell'art. 2721
c.c., non è ammessa la prova per testimoni del pagamento di somme
superiori a E. 2.582,28, quale adempimento contrattuale, salvo che
ricorrano le eccezioni previste dall'art. 2724 c.c., tra cui il principio di
prova scritta o la perdita incolpevole del documento. Nel caso di
specie, nessuna di tali condizioni è stata allegata o dimostrata.
La giurisprudenza è costante nel ritenere inammissibile la prova
testimoniale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, superiori al
limite legale ( Cass. Civ., sez. II, 13.01.2020 n. 373).
Nella specie, l'ammontare degli acconti di cui il convenuto assume
l'avvenuto pagamento è superiore al limite legale di E. 2.583,28, e
non risulta allegata né dimostrata alcune delle condizioni che
consentirebbero di superare il divieto di prova per testi, quali un
principio di prova scritta, la perdita incolpevole del documento.
In assenza di riscontri documentali, o indizi gravi, precisi e
concordanti, le dichiarazioni rese dai testimoni non possono ritenersi
idonee a dimostrare l'effettivo versamento di acconti.
Quanto alle contestazioni sollevate dal convenuto in ordine al
presunto cattivo esito dei giudizi patrocinati dal professionista ( quello
relativo al risarcimento danni conseguente all'incendio di un fondo
limitrofo a quello degli odierni convenuti e quello dinanzi al Giudice
del ### , occorre preliminarmente osservare che il diritto del ### al
compenso non è subordinato al conseguimento del risultato sperato
dal cliente, bensì l'effettivo svolgimento dell'attività professionale (
che di fatto vi è stata) conformemente al mandato conferito e ai
canoni di diligenza richiesti.
In assenza di specifiche allegazioni e di prova concreta circa una
ipotesi di responsabilità professionale - che esula peraltro dall'oggetto
del presente giudizio - tali doglianze si rivelano del tutto generiche e
irrilevanti ai fini della liquidazione del compenso.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “
l'obbligo del cliente di corrispondere il compenso al proprio difensore
prescinde dall'esito della causa, salvo che venga dimostrata una
responsabilità professionale del legale ( cfr. Civ., sez.II, 10.01.2013
n.451).
Nel caso in esame non è stata proposta alcuna domanda
riconvenzionale o azione risolutoria autonoma per responsabilità
professionale , né sono stati addotti comportamenti negligenti
specifici del professionista.
Ne consegue che le censure formulate dal convenuto in ordine al
presunto esito sfavorevole dei giudizi trattati non hanno alcuna
incidenza sul diritto del professionista al pagamento dei compensi per
l'attività regolarmente svolta.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie è emerso
che il professionista ha svolto attività legale in parte nell'interesse
congiunto dei convenuti, ed in parte distintamente, per ciascuno di
essi: alcune prestazioni sono state rese direttamente al ### altre
nell'interesse di ### altre nell'interesse di ### rappresentata da
### nella qualità di amministratore di sostegno; mentre ulteriori
attività risultano congiuntamente riferibili ad entrambi.
Nondimento l'Avv. ### ha avanzato una pretesa unitaria e ridotta, in
via conciliativa, quantificandola in misura forfettaria senza
suddivisione per destinatario delle prestazioni.
In tale contesto, avuto riguardo al carattere composito ma non
analiticamente distinto delle attività, ed al vantaggio complessivo
ricevuto da entrambi i convenuti, si ritiene corretta l'imputazione del
credito in via solidale, secondo i principi già affermati dalla
giurisprudenza ( Cass.Civ., sez.II, 8.10.2018, n. 24636).
In conclusione , la domanda proposta dall'Avv. ### risulta
pienamente fondata, sia in fatto che in diritto, e deve essere accolta
integralmente nella misura richiesta e i convenuti devono essere
condannati, in via solidale, al pagamento richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi,
tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle
cause di valore compreso tra E. 5.201 e 26.000, 00
P.Q.M.
Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e
disattesa: - Accoglie la domanda e condanna ### e ### e per lei il
suo amministratore di sostegno ### al pagamento in favore di ###
della somma di E. 25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda
avanzata con il presente giudizio: - ### e ### e per lei il suo
amministratore di sostegno ### alla rifusione delle spese di lite che
liquida in E. 5.077,00 per onorario, in E. 271,00 per spese, oltre
rimb.forf., iva e cpa, come per legge
Avv. Antonino Sugamele

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