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Sentenza

Avvocato – Inadempimento - Responsabilità professionale (c.c., articoli 1176, 22...
Avvocato – Inadempimento - Responsabilità professionale (c.c., articoli 1176, 2229, 2236, 2238)
    Corte di Appello di Brescia, sentenza 19 maggio 2025 n. 502
Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 502/2025 del 19-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, ### civile, composta dai ###: Dott.
### rel. ### ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 101/22 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 30/10/2024 promossa da
### rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato
in ### presso il difensore avv. ### APPELLANTI
c o n t r o ### Responsabilità professionale ### rappresentato e
difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliato in
### presso il difensore avv. ### APPELLATO E ###
E
CONTRO ### , rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ###
elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ###
APPELLATA E
CONTRO ### , rappresentato e difeso dall'avv. ### (###); ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. , come da procura
a margine/ in calce ###
E CONTRO ### APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia sezione seconda
pubblicata in data ### con il n. 3119/21.
CONCLUSIONI
Degli appellanti: In parziale riforma della sentenza impugnata -previa
conferma della declaratoria di inadempimento colpevole imputabile ai
convenuti, del contratto di mandato professionale loro conferito e
della illegittimità delle somme incassate dal professionista avv. ###
a titolo di compenso, pari a euro 2.000,00= e dall'avv. ### della
somma di euro 10.534,40= e quindi conferma della condanna dei
convenuti alla restituzione a parte attrice delle somme percepite a tale
titolo, oltre interessi e rivalutazione al saldo, -accertato
l'inadempimento colpevole dei convenuti al contratto di mandato per
i fatti di cui in narrativa, condannare gli stessi in via tra loro solidale
e/o disgiunta, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, con
somma che si chiede venga quantificata dal Collegio in via equitativa,
ma non inferiore a euro 200.000= oltre interessi dalla domanda al
saldo. - accertato l'inadempimento colpevole dei convenuti,
condannare gli stessi al risarcimento a favore degli attori del danno
non patrimoniale per violazione dell'art. 24 della ### ed ex art. 2043
e 96 Cpc, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente
apprezzamento del Giudice adito. - in via subordinata, accertato
l'inadempimento colpevole dei convenuti condannarli in via tra loro
solidale al risarcimento del danno da perdita di “chance”, a favore
degli attori con somma da liquidarsi in via equitativa secondo il
prudente apprezzamento del Giudice adito.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, Iva e Cpa e rimborso
forfettario. ### In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di
impugnazione; Nel merito, in via principale: previa dichiarazione della
contumacia del convenuto ### e accertata la manifesta infondatezza
dell'appello, dichiararsi inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 348-
bis c.p.c., non avendo, l'impugnazione, ragionevole probabilità di
essere accolta; in ogni caso, accertata l'infondatezza
dell'impugnazione, rigettarsi l'appello proposto da ### e ### in via
subordinata e in accoglimento dell'appello incidentale: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità
dell'Avv. ### condannarsi la ### s.p.a. ad indennizzare in manleva
l'Avv. ### di quanto dovesse corrispondere agli appellanti a qualsiasi
titolo e ragione nonché a titolo di risarcimento del danno e
conseguenti spese processuali, respingendo tanto in fatto quanto in
diritto le domande e/o eccezioni svolte dalla ### di ### circa
l'inoperatività della polizza professionale su taluni profili di copertura;
in ulteriore subordine: ove le eccezioni di parziale inoperatività fossero
ritenute fondate, condannarsi ### s.p.a. a indennizzare in manleva
l'Avv. ### di quanto dovesse corrispondere agli attori a qualsiasi
titolo e/o ragione, al netto della quota parte delle somme che fossero
ritenute non dovute stante la fondatezza delle eccezioni e/o domande
di parziale inoperatività della polizza professionale.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di
entrambi i gradi di giudizio e rifusione di quanto pagato alle parti
avversarie in forza della sentenza di primo grado, ove annullata.
In via istruttoria: si richiamano i documenti depositati e che qui
devono intendersi integralmente trascritti. ### In via preliminare:
- ### e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della Sentenza
numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di Brescia nella parte in cui ha
accertato la non operatività, nella fattispecie oggetto di causa, della
polizza numero ITA ###-00 prestata da ### In subordine: nella
denegata ipotesi in cui sia ritenuta ancora impugnabile il capo della
decisione del Tribunale di Brescia riguardante ### - Confermare il
capo della Sentenza numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di Brescia
nella parte in cui ha accertato la non operatività, nella fattispecie
oggetto di causa, della polizza numero ITA ###-00 prestata da CNA
### per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione depositata nel
presente giudizio di impugnazione e negli atti prodotti nel giudizio di
primo grado.
In ulteriore Subordine: nella denegata ipotesi di riforma della
Sentenza resa dal Tribunale di Brescia: 1. Nel merito:- ### tutte le
domande svolte nei confronti di CNA ### perché infondate sia in
diritto sia in fatto e comunque non provate e/o, - ### e dichiarare
l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa per tutti i
motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati.
2. In via subordinata: - ### nella denegata ipotesi di accoglimento
anche parziale delle domande formulate nei confronti della stessa
dall'avvocato ### tenuta a corrispondere unicamente la parte di
danno assicurato dalla garanzia e non indennizzabile dalle altre polizze
assicurative con decurtazione della franchigia contrattualmente
prevista.
In ogni caso: - Con vittoria, sia nel giudizio di primo grado che nel
giudizio di appello, delle spese, anche forfettarie ex articolo 15,
onorari, i.v.a., c.p.a. e occorrende successive alla ### In via
preliminare: 1) ### e dichiarare inammissibile l'appello proposto dai
sig.ri ### e ### contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3119
pubblicata il ###, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con ogni
conseguente declaratoria di legge.
Nel merito, in via principale: 2) Rigettare l'appello proposto dai sig.ri
### e ### contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3119 del
20.12.2021, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza di primo grado. Rigettare
comunque le domande nuove proposte dagli appellanti in quanto
tardive ed inammissibili, nonché la domanda di condanna diretta al
risarcimento proposta anche contro ### per i motivi dedotti in
narrativa. 3) Rigettare ogni altra domanda formulata dalle altre parti
nei confronti dell'avv. ### e/o di ### qualora proposta, poiché
infondata in fatto ed in diritto, e non provata.
In via subordinata: 4) Nel non creduto caso di accoglimento -anche
parzialedell'appello, accertare e dichiarare le singole quote di
responsabilità attribuibili all'avv. ### e all'avv. ### 5) Sempre nel
non creduto caso di accoglimento -anche parziale dell'appello,
rigettare la domanda di garanzia assicurativa eventualmente
riproposta dall'avv. ### nei confronti di ### per sua inoperatività
con riferimento alle richieste di risarcimento del danno non
patrimoniale, di restituzione dei compensi professionali e alle spese di
resistenza dell'avv. ### nonché con riferimento ad eventuali danni
volontari compiuti dall'avv. ### per tutti i motivi dedotti in narrativa.
6) Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello,
liquidare l'indennizzo assicurativo per la garanzia prestata con polizza
n. ### a favore dell'avv. ### nei limiti delle condizioni contrattuali:
- entro il limite del massimale di € 750.000/00; - con applicazione
dello scoperto del 5% ed il minimo non inferiore ad € 500/00 (che
andrà detratto dal risarcimento) che resterà a carico dell'assicurato;
- con esclusione del vincolo solidale, non garantito.
In ogni caso, con la compensazione integrale delle spese della causa
accessoria di garanzia fra assicurato ed assicuratore. ### DEL
PROCESSO Con citazione notificata il 10 settembre 2016 ### anche
in veste di titolare dell'impresa individuale ### e ### convenivano
in giudizio gli avvocati ### e ### chiedendo la risoluzione dei
contratti di mandato aventi ad oggetto l'assistenza professionale
prestata per resistere alle pretese di ### con la conseguenziale
condanna dei convenuti alla restituzione dei compensi loro versati ed
al risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3119/21, accertato il grave
inadempimento dei convenuti, accoglieva la domanda di risoluzione
dei contratti di prestazione professionale nonché di restituzione di €
2.000 dall'avvocato ### e di € 10.534 dall'avvocato ### rigettava
la domanda risarcitoria; compensava le spese del giudizio tra i
convenuti e le rispettive compagnie assicurative per la responsabilità
professionale ( ### spa per ### e ### per ###, atteso che la loro
chiamata in garanzia appariva necessitata dalla domanda attorea.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo del Tribunale.
Il 25 maggio 2006 ### in nome e per conto di ### sas concludeva
con ### un articolato accordo che prevedeva la cessione di ### srl,
che svolgeva lavorazione e commercio di maniglie in ottone, al prezzo
di € 420.000, di cui € 78.000 sarebbero stati saldati al verificarsi della
condizione sospensiva del raggiungimento da parte della cessionaria
di un fatturato su base annua uguale o maggiore di € 1.200.000.
A garanzia del pagamento ### rilasciava titoli cambiari per €
78.000., con avallo di ### Alla cessione era collegato un contratto di
agenzia con ### di durata quadriennale.
Il 25 maggio 2010 ### chiedeva al legale di ### la restituzione delle
cambiali delle quali era depositario; questi rifiutava sostenendo che la
condizione sospensiva si era avverata. ### e ### e ### si
rivolgevano all'avvocato ### per ottenere assistenza, conferendogli
in seguito il mandato per costituirsi nelle cause introdotte da ### Il
10 maggio 2011 ### instaurava il giudizio n. 10179/2011 verso ###
titolare della ditta individuale ### succeduta alla società,
chiedendone la condanna al pagamento di € 78.000; la convenuta si
costituiva con il patrocinio dell'avvocato ### che non chiamava in
giudizio la terza ### pur avendone avuta l'autorizzazione, proponeva
domande riconvenzionali di condanna di ### e della ### al
risarcimento dei danni per la concorrenza sleale loro attribuibile nel
corso della durata del contratto.
Il processo si concludeva con la sentenza n. 1164/15 del Tribunale di
Brescia che accoglieva la domanda di ### le domande riconvenzionali
erano estinte per rinuncia.
La sentenza era notificata all'avvocato ### il 17 aprile 2015 ai fini
della decorrenza del termine beve per l'impugnazione.
Con citazione notificata il 5 giugno 2011 ### aveva iniziato un
secondo procedimento, iscritto al n. 12857/13 R.G., mediante azione
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso ### e ### avente ad
oggetto il fondo patrimoniale che avevano costituito per atto del
notaio ### in data ###.
Anche in questa causa i convenuti si erano costituiti con il ministero
dell'avvocato ### Il giudizio era stato definito con una sentenza di
accoglimento della domanda (n. 530/15 R.G.) che veniva notificata al
legale il 2 marzo 2015, tuttavia l'avvocato rese nota loro la
pubblicazione della sentenza soltanto il 12 maggio 2015, quando il
termine per l'impugnazione era decorso.
Il 20 maggio 2015 tutti e tre i componenti della famiglia si
incontravano con il loro avvocato e l'avvocato ### collaboratore
dell'avvocato ### rappresentò che si sarebbe preso carico della
vicenda, chiedendo ed ottenendo la somma di € 10.534 per
concordare la chiusura a stralcio delle spese legali dovute a ###
senza però raggiungere alcun accordo.
Nella prospettazione di ### era seguita un'attività stragiudiziale dei
due legali, mediante incontri per ottenere un mutuo presso la banca
con la quale operavano abitualmente; l'iniziativa aveva portato a loro
dire il passaggio delle posizioni in sofferenza, la chiusura del credito e
una seconda revocatoria avverso la costituzione del fondo
patrimoniale.
Ricostruito il fatto, il Tribunale concludeva che quest'ultima parte delle
prestazioni eseguite dai due legali non poteva essere fonte di alcuna
responsabilità, ma soltanto dell'obbligo di restituzione delle somme
ricevute dall'avvocato ### Accoglieva la domanda di risoluzione del
contratto proposta verso l'avvocato ### individuando nella condotta
del professionista grave inadempimento nell'esecuzione diligente del
mandato difensivo, con la conseguente condanna alla restituzione
dell'importo ricevuto.
Era onere dei clienti fornire la prova di aver subito danni determinati
dall'inadempimento imputabile al legale, che il primo giudice non
rinveniva nelle prove assunte nel processo. ### e ### nella
citazione non avevano ricondotto alcuna responsabilità in capo
all'avvocato ### connessa al consiglio di costituire un fondo
patrimoniale atto a preservare i beni della famiglia dalle iniziative di
### soltanto nella comparsa conclusionale avevano allegato che il
fondo patrimoniale aveva cagionato allarme nel creditore, tanto da
indurlo ad agire in giudizio “ senza incontrare difese solide” così
ottenendo “la revoca del fondo e la condanna alle spese”.
Il Tribunale esaminava poi le doglianze ascritte al legale per
riguardante la difesa nelle due cause promosse da ### Quanto al
primo giudizio, avente ad oggetto la richiesta di condanna al
versamento di € 78.000 per ottenere la restituzione delle cambiali, i
profili di inadempimento ascritti all'avvocato ### erano : di non aver
chiamato in giudizio in garanzia ### nonostante ne avesse ottenuto
l'autorizzazione; di non aver formulato prove La prima omissione -
provata documentalmente costituiva violazione del dovere di
adempiere al mandato professionale con la diligenza qualificata
richiesta dall'art. 1176 comma secondo c.c.; non aveva però causato
alcun danno alla cliente, poiché ### non doveva alcuna garanzia ad
### quest'ultima, peraltro, poteva svolgere autonomo giudizio verso
la società in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria
avanzata verso la società.
Neppure la seconda omissione contestata - provata dal fatto che
l'avvocato ### aveva chiesto la rimessione in termini per dedurre
prove era foriera di danno.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di ### ritenuta avverata la
condizione sospensiva del raggiungimento del fatturato di ###
nonostante avesse considerato l'oggettiva difficoltà di
contabilizzazione, tenendo conto dell'incasso non contabilizzato da
parte di ### di € 2.200, poiché nel testo della condizione rinveniva
la precisa volontà delle parti di “sanzionare con l'avveramento della
condizione ogni discrasia tra fatturato esistente e comunicato”. ###
nel giudizio di responsabilità professionale verso il legale, non aveva
dimostrato quali prove avrebbe potuto introdurre per modificare
l'esito sfavorevole della causa, né aveva allegato che in presenza di
informazioni sulla possibile soccombenza avrebbe rinunciato alla
domanda, evitando la condanna al pagamento delle spese processuali.
Quanto alla responsabilità ascritta al legale per la difesa prestata
nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, dalla stessa allegazione
degli attori si ricavava che esso era stato costituito per porre al riparo
i beni di ### che aveva avallato le cambiali rilasciate al ### dalle
sue pretese.
Anche in questo caso difettavano le allegazioni riguardo alle prove che
l'avvocato ### avrebbe potuto dedurre per ottenere il rigetto della
domanda del creditore.
Infine, l'aver falsamente affermato di aver proposto appello avverso
la sentenza non era di per sé fonte di responsabilità in assenza di
allegazione delle circostanze che avrebbero condotto ad esito
favorevole dell'impugnativa, sì da potersi compire il giudizio
controfattuale sul nesso di causalità tra condotta colposa e danno
subito.
Inoltre, l'atto di appello predisposto, provava che anche qualora fosse
stato coltivato ben difficilmente avrebbe condotto alla riforma della
sentenza impugnata, tenendo conto delle circostanze che il fondo
patrimoniale era stato costituito in seguito all'insorgenza di un credito,
benché sottoposto a condizione; della qualità di garante condebitore
solidale di ### dei rapporti familiari con la debitrice principale.
Dal rigetto delle domande risarcitorie discendeva anche quello delle
chiamate in garanzia di ### e ### La sentenza veniva gravata da
### e ### resisteva all'impugnazione; proponeva appello
incidentale condizionato al mero fine di riproporre la domanda di
garanzia verso ### s.p.a. in ragione del contratto di assicurazione
professionale concluso con la compagnia. ### si costituiva aderendo
alla richiesta di rigetto dell'impugnazione avanzata dal proprio
assicurato, riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza
sollevate nel primo grado. ### restava contumace.
Si costituiva invece ### chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, strutturato in
quattro distinte doglianze, gli appellanti chiedono la parziale riforma
della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda di
condanna degli avvocati ### e ### al risarcimento dei danni
patrimoniali (per la perdita di chance di vittoria nei giudizi contro ###
e non patrimoniali ( da violazione del diritto di avere un'idonea difesa
in giudizio ex art. 24 Cost., nonché per responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) causati loro dalla condotta
inadempiente al contratto di mandato d'opera del professionista,
nonché per fatto illecito.
Nel primo rilievo deducono che il Tribunale, nell'affermare che soltanto
nella comparsa conclusionale avevano imputato all'avvocato ### la
responsabilità professionale per aver loro consigliato la costituzione di
un fondo patrimoniale, aveva omesso di considerare che l'indicazione
ricevuta era errata.
Dalla mail del 25 gennaio 2011 ( di due soli giorni anteriore all'atto
notarile di costituzione del fondo) ove ### sollevava dubbi sulla
regolarità formale delle cambiali, il Tribunale avrebbe dovuto
concludere che il legale era obbligato a rassicurare ### informandolo
che, a fronte di irregolarità formale dell'avallo, non avrebbe potuto
essere coinvolto nelle azioni esecutive proposte dal creditore
cambiario; di conseguenza non doveva consigliare la costituzione del
fondo patrimoniale, che aveva coinvolto entrambi i genitori di ###
nelle sue vicende giudiziarie.
Imputano ad entrambi gli avvocati di non aver sollevato in sede di
costituzione nel giudizio di revocazione del fondo o nell'appello (non
proposto) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che è stata
invece accolta dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 3736/17 di
accoglimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da ###
contro ### per irregolarità formale dell'avallo apposto sulle cambiali.
Concludono che dalla condotta inadempiente deve ravvisarsi la prova
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai coniugi ### per
aver costituito inutilmente il fondo patrimoniale.
Con il secondo rilievo affermano che il primo giudice ha errato dove
non ha ritenuto provato in re ipsa dalla richiesta di rimessione in
termini avanzata nel giudizio contro ### avente ad oggetto la
condanna al pagamento del saldo del prezzo della cessione del ramo
d'azienda della ### che l'avvocato ### aveva la disponibilità di
prove per sostenere la difesa (documenti contabili, indicazioni di testi
e circostanze a prova della concorrenza sleale).
La decadenza dalla prova aveva portato alla soccombenza.
Nel terzo profilo deducono che l'aver omesso di proporre una causa
autonoma verso la ### successivo alla mancata citazione quale terza
chiamata nel giudizio principale è fonte di responsabilità per entrambi
i legali, che in tal modo hanno pregiudicato in via definitiva il diritto di
difesa di ### Nel quarto profilo evidenziano che nessuno dei due
professionisti ha mai paventato possibili rischi sull'esito dei giudizi,
facendo confidare gli appellanti nell'esito loro favorevole di entrambi.
-.- Gli appellanti hanno sottopongono al vaglio della Corte soltanto
alcune delle condotte contestate all'avvocato ### che è il solo
legittimato alla domanda di risarcimento del danno reclamato per la
colpa consistita nella negligente o imperita attività difensiva
precedente alla conclusione dei due giudizi instaurati da ### avverso
### ed i suoi genitori. ### secondo le allegazioni degli appellanti,
è intervenuto nel rapporto professionale in un momento successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 530/15 con la quale il Tribunale
di Brescia aveva accolto l'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
Sul rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla mancata
impugnazione di questa sentenza e del danno connesso alle attività
stragiudiziali si è formato giudicato interno per acquiescenza.
Anche alla luce delle doglianze riportate dagli appellanti questa Corte
conferma il rigetto della domanda. ### dell'esistenza del nesso di
causalità tra condotta inadempiente e danno conseguenza, in
relazione all'esito sfavorevole del giudizio conclusosi con la condanna
di ### al saldo del prezzo garantito da cambiali, deve essere
compiuto avendo riguardo al solo profilo di responsabilità
professionale ritenuto rilevante dal Tribunale, consistito nell'aver
improntato una difesa fondandola sulla chiamata in garanzia della
### aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. senza
provvedervi, nonostante l'avvocato avesse illuso la cliente sulla
validità della propria strategia, come dimostrava la corrispondenza
intercorsa tra le parti. ### sporto all'avvocato ### per aver omesso
la formulazione di prove è stato considerato dal primo giudice
un'allegazione generica, poiché priva delle indicazioni di quali prove
documentali o testimoniali avrebbe potuto addure nel giudizio il legale
di tale valenza da ribaltare le motivazioni sull'avveramento della
condizione sospensiva rinvenibili nella sentenza che aveva accolto la
domanda di ### La medesima genericità si rinviene nella
formulazione del motivo di impugnazione che si limita a ribadire che
l'avvocato ### aveva a propria disposizione documenti contabili,
prove testimoniali non portati all'attenzione del Tribunale per tardiva
deduzione.
E' evidente che la mera decadenza processuale, non sanata dalla
rimessione in termini, non basta ad integrare la prova della
responsabilità professionale dell'avvocato poiché difetta quella del
nesso di causalità tra condotta ed evento danno, rappresentata dal
giudizio controfattuale, che richiede l' accertamento che la domanda
di ### se la strategia difensiva fosse stata supportata dalle prove
dedotte, sarebbe stata rigettata ### la mera circostanza che
l'avvocato ### o il collega ### non hanno introdotto un giudizio
autonomo avverso ### non porta ad una conclusione diversa rispetto
al danno reclamato dagli appellanti, in assenza di precise allegazioni
sul contributo causale che avrebbe avuto rispetto alla soccombenza
complessiva degli appellanti rispetto alle domande di ### Il secondo
addebito formulato all'avvocato ### dagli appellanti è di aver
consigliato la costituzione di un fondo patrimoniale invece che
rassicurare ### accorgendosi che non avrebbe potuto essere colpito
da alcuna iniziativa recuperatoria del credito in quanto l'avallo era
privo della forma richiesta dalla legge cambiaria, senza coinvolgere né
lui né la moglie nelle vicende che avevano interessato l'azienda
condotta dalla figlia ### Le allegazioni riguardanti l'invalidità
dell'avallo sono inammissibili ex art, 3435 c.p.c. in quanto sollevate
in questo grado ex art. 345 c.p.c. .
Delle circostanze sono comunque irrilevanti rispetto all'oggetto del
secondo giudizio presupposto, ovvero nell'azione revocatoria del
fondo patrimoniale.
Difetta peraltro la prova che sia stato l'avvocato ### ad indurre i
coniugi ### a costituire il fondo, poiché nella comparsa costitutiva il
convenuto ha addebitato l'iniziativa al notaio incaricato del rogito,
sicchè gli appellanti non possono avvalersi del disposto dell'art. 115
c.p.c. né hanno chiesto di provare il fatto pregiudizievole attribuito
all'appellato mediante prova testimoniale.
Da ultimo gli appellanti hanno imputato ad entrambi gli avvocati
appellati di essere stati inadempienti all'obbligo di fornire loro ogni
informazione utile, comprensivo del dovere di dissuaderli
dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente
sfavorevole. ### tale profilo di inadempimento costituisce
allegazione nuova inammissibile nel presente grado di giudizio. ###
principale viene rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello
incidentale proposto dall'appellato ### Gli appellanti, in quanto
soccombenti, sono tenuti a rimborsare agli appellati costituitisi le
spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai
criteri di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore
dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del
pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - ### definitivamente pronunciando
sull'appello proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 3119/21
del Tribunale di Brescia, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli
appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali
sostenute da ### s.p.a. e ### le spese del grado, che liquida per
ognuno in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio; € 1.418 per
la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso
forfettario del 15% sui compensi, IVA e ### dà atto che sussistono
le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento
di una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 ###
est. ###
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di
entrambi i gradi di giudizio e rifusione di quanto pagato alle parti
avversarie in forza della sentenza di primo grado, ove annullata.
In via istruttoria: si richiamano i documenti depositati e che qui
devono intendersi integralmente trascritti. ### In via preliminare:
- ### e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della Sentenza
numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di Brescia nella parte in cui ha
accertato la non operatività, nella fattispecie oggetto di causa, della
polizza numero ITA ###-00 prestata da ### In subordine: nella
denegata ipotesi in cui sia ritenuta ancora impugnabile il capo della
decisione del Tribunale di Brescia riguardante ### - Confermare il
capo della Sentenza numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di Brescia
nella parte in cui ha accertato la non operatività, nella fattispecie
oggetto di causa, della polizza numero ITA ###-00 prestata da CNA
### per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione depositata nel
presente giudizio di impugnazione e negli atti prodotti nel giudizio di
primo grado.
In ulteriore Subordine: nella denegata ipotesi di riforma della
Sentenza resa dal Tribunale di Brescia: 1. Nel merito:- ### tutte le
domande svolte nei confronti di CNA ### perché infondate sia in
diritto sia in fatto e comunque non provate e/o, - ### e dichiarare
l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa per tutti i
motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati.
2. In via subordinata: - ### nella denegata ipotesi di accoglimento
anche parziale delle domande formulate nei confronti della stessa
dall'avvocato ### tenuta a corrispondere unicamente la parte di
danno assicurato dalla garanzia e non indennizzabile dalle altre polizze
assicurative con decurtazione della franchigia contrattualmente
prevista.
In ogni caso: - Con vittoria, sia nel giudizio di primo grado che nel
giudizio di appello, delle spese, anche forfettarie ex articolo 15,
onorari, i.v.a., c.p.a. e occorrende successive alla ### In via
preliminare: 1) ### e dichiarare inammissibile l'appello proposto dai
sig.ri ### e ### contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3119
pubblicata il ###, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con ogni
conseguente declaratoria di legge.
Nel merito, in via principale: 2) Rigettare l'appello proposto dai sig.ri
### e ### contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3119 del
20.12.2021, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza di primo grado. Rigettare
comunque le domande nuove proposte dagli appellanti in quanto
tardive ed inammissibili, nonché la domanda di condanna diretta al
risarcimento proposta anche contro ### per i motivi dedotti in
narrativa. 3) Rigettare ogni altra domanda formulata dalle altre parti
nei confronti dell'avv. ### e/o di ### qualora proposta, poiché
infondata in fatto ed in diritto, e non provata.
In via subordinata: 4) Nel non creduto caso di accoglimento -anche
parzialedell'appello, accertare e dichiarare le singole quote di
responsabilità attribuibili all'avv. ### e all'avv. ### 5) Sempre nel
non creduto caso di accoglimento -anche parziale dell'appello,
rigettare la domanda di garanzia assicurativa eventualmente
riproposta dall'avv. ### nei confronti di ### per sua inoperatività
con riferimento alle richieste di risarcimento del danno non
patrimoniale, di restituzione dei compensi professionali e alle spese di
resistenza dell'avv. ### nonché con riferimento ad eventuali danni
volontari compiuti dall'avv. ### per tutti i motivi dedotti in narrativa.
6) Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello,
liquidare l'indennizzo assicurativo per la garanzia prestata con polizza
n. ### a favore dell'avv. ### nei limiti delle condizioni contrattuali:
- entro il limite del massimale di € 750.000/00; - con applicazione
dello scoperto del 5% ed il minimo non inferiore ad € 500/00 (che
andrà detratto dal risarcimento) che resterà a carico dell'assicurato;
- con esclusione del vincolo solidale, non garantito.
In ogni caso, con la compensazione integrale delle spese della causa
accessoria di garanzia fra assicurato ed assicuratore. ### DEL
PROCESSO Con citazione notificata il 10 settembre 2016 ### anche
in veste di titolare dell'impresa individuale ### e ### convenivano
in giudizio gli avvocati ### e ### chiedendo la risoluzione dei
contratti di mandato aventi ad oggetto l'assistenza professionale
prestata per resistere alle pretese di ### con la conseguenziale
condanna dei convenuti alla restituzione dei compensi loro versati ed
al risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3119/21, accertato il grave
inadempimento dei convenuti, accoglieva la domanda di risoluzione
dei contratti di prestazione professionale nonché di restituzione di €
2.000 dall'avvocato ### e di € 10.534 dall'avvocato ### rigettava
la domanda risarcitoria; compensava le spese del giudizio tra i
convenuti e le rispettive compagnie assicurative per la responsabilità
professionale ( ### spa per ### e ### per ###, atteso che la loro
chiamata in garanzia appariva necessitata dalla domanda attorea.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo del Tribunale.
Il 25 maggio 2006 ### in nome e per conto di ### sas concludeva
con ### un articolato accordo che prevedeva la cessione di ### srl,
che svolgeva lavorazione e commercio di maniglie in ottone, al prezzo
di € 420.000, di cui € 78.000 sarebbero stati saldati al verificarsi della
condizione sospensiva del raggiungimento da parte della cessionaria
di un fatturato su base annua uguale o maggiore di € 1.200.000.
A garanzia del pagamento ### rilasciava titoli cambiari per €
78.000., con avallo di ### Alla cessione era collegato un contratto di
agenzia con ### di durata quadriennale.
Il 25 maggio 2010 ### chiedeva al legale di ### la restituzione delle
cambiali delle quali era depositario; questi rifiutava sostenendo che la
condizione sospensiva si era avverata. ### e ### e ### si
rivolgevano all'avvocato ### per ottenere assistenza, conferendogli
in seguito il mandato per costituirsi nelle cause introdotte da ### Il
10 maggio 2011 ### instaurava il giudizio n. 10179/2011 verso ###
titolare della ditta individuale ### succeduta alla società,
chiedendone la condanna al pagamento di € 78.000; la convenuta si
costituiva con il patrocinio dell'avvocato ### che non chiamava in
giudizio la terza ### pur avendone avuta l'autorizzazione, proponeva
domande riconvenzionali di condanna di ### e della ### al
risarcimento dei danni per la concorrenza sleale loro attribuibile nel
corso della durata del contratto.
Il processo si concludeva con la sentenza n. 1164/15 del Tribunale di
Brescia che accoglieva la domanda di ### le domande riconvenzionali
erano estinte per rinuncia.
La sentenza era notificata all'avvocato ### il 17 aprile 2015 ai fini
della decorrenza del termine beve per l'impugnazione.
Con citazione notificata il 5 giugno 2011 ### aveva iniziato un
secondo procedimento, iscritto al n. 12857/13 R.G., mediante azione
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso ### e ### avente ad
oggetto il fondo patrimoniale che avevano costituito per atto del
notaio ### in data ###.
Anche in questa causa i convenuti si erano costituiti con il ministero
dell'avvocato ### Il giudizio era stato definito con una sentenza di
accoglimento della domanda (n. 530/15 R.G.) che veniva notificata al
legale il 2 marzo 2015, tuttavia l'avvocato rese nota loro la
pubblicazione della sentenza soltanto il 12 maggio 2015, quando il
termine per l'impugnazione era decorso.
Il 20 maggio 2015 tutti e tre i componenti della famiglia si
incontravano con il loro avvocato e l'avvocato ### collaboratore
dell'avvocato ### rappresentò che si sarebbe preso carico della
vicenda, chiedendo ed ottenendo la somma di € 10.534 per
concordare la chiusura a stralcio delle spese legali dovute a ###
senza però raggiungere alcun accordo.
Nella prospettazione di ### era seguita un'attività stragiudiziale dei
due legali, mediante incontri per ottenere un mutuo presso la banca
con la quale operavano abitualmente; l'iniziativa aveva portato a loro
dire il passaggio delle posizioni in sofferenza, la chiusura del credito e
una seconda revocatoria avverso la costituzione del fondo
patrimoniale.
Ricostruito il fatto, il Tribunale concludeva che quest'ultima parte delle
prestazioni eseguite dai due legali non poteva essere fonte di alcuna
responsabilità, ma soltanto dell'obbligo di restituzione delle somme
ricevute dall'avvocato ### Accoglieva la domanda di risoluzione del
contratto proposta verso l'avvocato ### individuando nella condotta
del professionista grave inadempimento nell'esecuzione diligente del
mandato difensivo, con la conseguente condanna alla restituzione
dell'importo ricevuto.
Era onere dei clienti fornire la prova di aver subito danni determinati
dall'inadempimento imputabile al legale, che il primo giudice non
rinveniva nelle prove assunte nel processo. ### e ### nella
citazione non avevano ricondotto alcuna responsabilità in capo
all'avvocato ### connessa al consiglio di costituire un fondo
patrimoniale atto a preservare i beni della famiglia dalle iniziative di
### soltanto nella comparsa conclusionale avevano allegato che il
fondo patrimoniale aveva cagionato allarme nel creditore, tanto da
indurlo ad agire in giudizio “ senza incontrare difese solide” così
ottenendo “la revoca del fondo e la condanna alle spese”.
Il Tribunale esaminava poi le doglianze ascritte al legale per
riguardante la difesa nelle due cause promosse da ### Quanto al
primo giudizio, avente ad oggetto la richiesta di condanna al
versamento di € 78.000 per ottenere la restituzione delle cambiali, i
profili di inadempimento ascritti all'avvocato ### erano : di non aver
chiamato in giudizio in garanzia ### nonostante ne avesse ottenuto
l'autorizzazione; di non aver formulato prove La prima omissione -
provata documentalmente costituiva violazione del dovere di
adempiere al mandato professionale con la diligenza qualificata
richiesta dall'art. 1176 comma secondo c.c.; non aveva però causato
alcun danno alla cliente, poiché ### non doveva alcuna garanzia ad
### quest'ultima, peraltro, poteva svolgere autonomo giudizio verso
la società in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria
avanzata verso la società.
Neppure la seconda omissione contestata - provata dal fatto che
l'avvocato ### aveva chiesto la rimessione in termini per dedurre
prove era foriera di danno.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di ### ritenuta avverata la
condizione sospensiva del raggiungimento del fatturato di ###
nonostante avesse considerato l'oggettiva difficoltà di
contabilizzazione, tenendo conto dell'incasso non contabilizzato da
parte di ### di € 2.200, poiché nel testo della condizione rinveniva
la precisa volontà delle parti di “sanzionare con l'avveramento della
condizione ogni discrasia tra fatturato esistente e comunicato”. ###
nel giudizio di responsabilità professionale verso il legale, non aveva
dimostrato quali prove avrebbe potuto introdurre per modificare
l'esito sfavorevole della causa, né aveva allegato che in presenza di
informazioni sulla possibile soccombenza avrebbe rinunciato alla
domanda, evitando la condanna al pagamento delle spese processuali.
Quanto alla responsabilità ascritta al legale per la difesa prestata
nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, dalla stessa allegazione
degli attori si ricavava che esso era stato costituito per porre al riparo
i beni di ### che aveva avallato le cambiali rilasciate al ### dalle
sue pretese.
Anche in questo caso difettavano le allegazioni riguardo alle prove che
l'avvocato ### avrebbe potuto dedurre per ottenere il rigetto della
domanda del creditore.
Infine, l'aver falsamente affermato di aver proposto appello avverso
la sentenza non era di per sé fonte di responsabilità in assenza di
allegazione delle circostanze che avrebbero condotto ad esito
favorevole dell'impugnativa, sì da potersi compire il giudizio
controfattuale sul nesso di causalità tra condotta colposa e danno
subito.
Inoltre, l'atto di appello predisposto, provava che anche qualora fosse
stato coltivato ben difficilmente avrebbe condotto alla riforma della
sentenza impugnata, tenendo conto delle circostanze che il fondo
patrimoniale era stato costituito in seguito all'insorgenza di un credito,
benché sottoposto a condizione; della qualità di garante condebitore
solidale di ### dei rapporti familiari con la debitrice principale.
Dal rigetto delle domande risarcitorie discendeva anche quello delle
chiamate in garanzia di ### e ### La sentenza veniva gravata da
### e ### resisteva all'impugnazione; proponeva appello
incidentale condizionato al mero fine di riproporre la domanda di
garanzia verso ### s.p.a. in ragione del contratto di assicurazione
professionale concluso con la compagnia. ### si costituiva aderendo
alla richiesta di rigetto dell'impugnazione avanzata dal proprio
assicurato, riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza
sollevate nel primo grado. ### restava contumace.
Si costituiva invece ### chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, strutturato in
quattro distinte doglianze, gli appellanti chiedono la parziale riforma
della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda di
condanna degli avvocati ### e ### al risarcimento dei danni
patrimoniali (per la perdita di chance di vittoria nei giudizi contro ###
e non patrimoniali ( da violazione del diritto di avere un'idonea difesa
in giudizio ex art. 24 Cost., nonché per responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) causati loro dalla condotta
inadempiente al contratto di mandato d'opera del professionista,
nonché per fatto illecito.
Nel primo rilievo deducono che il Tribunale, nell'affermare che soltanto
nella comparsa conclusionale avevano imputato all'avvocato ### la
responsabilità professionale per aver loro consigliato la costituzione di
un fondo patrimoniale, aveva omesso di considerare che l'indicazione
ricevuta era errata.
Dalla mail del 25 gennaio 2011 ( di due soli giorni anteriore all'atto
notarile di costituzione del fondo) ove ### sollevava dubbi sulla
regolarità formale delle cambiali, il Tribunale avrebbe dovuto
concludere che il legale era obbligato a rassicurare ### informandolo
che, a fronte di irregolarità formale dell'avallo, non avrebbe potuto
essere coinvolto nelle azioni esecutive proposte dal creditore
cambiario; di conseguenza non doveva consigliare la costituzione del
fondo patrimoniale, che aveva coinvolto entrambi i genitori di ###
nelle sue vicende giudiziarie.
Imputano ad entrambi gli avvocati di non aver sollevato in sede di
costituzione nel giudizio di revocazione del fondo o nell'appello (non
proposto) l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che è stata
invece accolta dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 3736/17 di
accoglimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da ###
contro ### per irregolarità formale dell'avallo apposto sulle cambiali.
Concludono che dalla condotta inadempiente deve ravvisarsi la prova
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai coniugi ### per
aver costituito inutilmente il fondo patrimoniale.
Con il secondo rilievo affermano che il primo giudice ha errato dove
non ha ritenuto provato in re ipsa dalla richiesta di rimessione in
termini avanzata nel giudizio contro ### avente ad oggetto la
condanna al pagamento del saldo del prezzo della cessione del ramo
d'azienda della ### che l'avvocato ### aveva la disponibilità di
prove per sostenere la difesa (documenti contabili, indicazioni di testi
e circostanze a prova della concorrenza sleale).
La decadenza dalla prova aveva portato alla soccombenza.
Nel terzo profilo deducono che l'aver omesso di proporre una causa
autonoma verso la ### successivo alla mancata citazione quale terza
chiamata nel giudizio principale è fonte di responsabilità per entrambi
i legali, che in tal modo hanno pregiudicato in via definitiva il diritto di
difesa di ### Nel quarto profilo evidenziano che nessuno dei due
professionisti ha mai paventato possibili rischi sull'esito dei giudizi,
facendo confidare gli appellanti nell'esito loro favorevole di entrambi.
-.- Gli appellanti hanno sottopongono al vaglio della Corte soltanto
alcune delle condotte contestate all'avvocato ### che è il solo
legittimato alla domanda di risarcimento del danno reclamato per la
colpa consistita nella negligente o imperita attività difensiva
precedente alla conclusione dei due giudizi instaurati da ### avverso
### ed i suoi genitori. ### secondo le allegazioni degli appellanti,
è intervenuto nel rapporto professionale in un momento successivo
alla pubblicazione della sentenza n. 530/15 con la quale il Tribunale
di Brescia aveva accolto l'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
Sul rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla mancata
impugnazione di questa sentenza e del danno connesso alle attività
stragiudiziali si è formato giudicato interno per acquiescenza.
Anche alla luce delle doglianze riportate dagli appellanti questa Corte
conferma il rigetto della domanda. ### dell'esistenza del nesso di
causalità tra condotta inadempiente e danno conseguenza, in
relazione all'esito sfavorevole del giudizio conclusosi con la condanna
di ### al saldo del prezzo garantito da cambiali, deve essere
compiuto avendo riguardo al solo profilo di responsabilità
professionale ritenuto rilevante dal Tribunale, consistito nell'aver
improntato una difesa fondandola sulla chiamata in garanzia della
### aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. senza
provvedervi, nonostante l'avvocato avesse illuso la cliente sulla
validità della propria strategia, come dimostrava la corrispondenza
intercorsa tra le parti. ### sporto all'avvocato ### per aver omesso
la formulazione di prove è stato considerato dal primo giudice
un'allegazione generica, poiché priva delle indicazioni di quali prove
documentali o testimoniali avrebbe potuto addure nel giudizio il legale
di tale valenza da ribaltare le motivazioni sull'avveramento della
condizione sospensiva rinvenibili nella sentenza che aveva accolto la
domanda di ### La medesima genericità si rinviene nella
formulazione del motivo di impugnazione che si limita a ribadire che
l'avvocato ### aveva a propria disposizione documenti contabili,
prove testimoniali non portati all'attenzione del Tribunale per tardiva
deduzione.
E' evidente che la mera decadenza processuale, non sanata dalla
rimessione in termini, non basta ad integrare la prova della
responsabilità professionale dell'avvocato poiché difetta quella del
nesso di causalità tra condotta ed evento danno, rappresentata dal
giudizio controfattuale, che richiede l' accertamento che la domanda
di ### se la strategia difensiva fosse stata supportata dalle prove
dedotte, sarebbe stata rigettata ### la mera circostanza che
l'avvocato ### o il collega ### non hanno introdotto un giudizio
autonomo avverso ### non porta ad una conclusione diversa rispetto
al danno reclamato dagli appellanti, in assenza di precise allegazioni
sul contributo causale che avrebbe avuto rispetto alla soccombenza
complessiva degli appellanti rispetto alle domande di ### Il secondo
addebito formulato all'avvocato ### dagli appellanti è di aver
consigliato la costituzione di un fondo patrimoniale invece che
rassicurare ### accorgendosi che non avrebbe potuto essere colpito
da alcuna iniziativa recuperatoria del credito in quanto l'avallo era
privo della forma richiesta dalla legge cambiaria, senza coinvolgere né
lui né la moglie nelle vicende che avevano interessato l'azienda
condotta dalla figlia ### Le allegazioni riguardanti l'invalidità
dell'avallo sono inammissibili ex art, 3435 c.p.c. in quanto sollevate
in questo grado ex art. 345 c.p.c. .
Delle circostanze sono comunque irrilevanti rispetto all'oggetto del
secondo giudizio presupposto, ovvero nell'azione revocatoria del
fondo patrimoniale.
Difetta peraltro la prova che sia stato l'avvocato ### ad indurre i
coniugi ### a costituire il fondo, poiché nella comparsa costitutiva il
convenuto ha addebitato l'iniziativa al notaio incaricato del rogito,
sicchè gli appellanti non possono avvalersi del disposto dell'art. 115
c.p.c. né hanno chiesto di provare il fatto pregiudizievole attribuito
all'appellato mediante prova testimoniale.
Da ultimo gli appellanti hanno imputato ad entrambi gli avvocati
appellati di essere stati inadempienti all'obbligo di fornire loro ogni
informazione utile, comprensivo del dovere di dissuaderli
dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente
sfavorevole. ### tale profilo di inadempimento costituisce
allegazione nuova inammissibile nel presente grado di giudizio. ###
principale viene rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello
incidentale proposto dall'appellato ### Gli appellanti, in quanto
soccombenti, sono tenuti a rimborsare agli appellati costituitisi le
spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai
criteri di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore
dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del
pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - ### definitivamente pronunciando
sull'appello proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 3119/21
del Tribunale di Brescia, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli
appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali
sostenute da ### s.p.a. e ### le spese del grado, che liquida per
ognuno in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la fase di studio; € 1.418 per
la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso
forfettario del 15% sui compensi, IVA e ### dà atto che sussistono
le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento
di una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 ###
est. ###
Avv. Antonino Sugamele

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