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Sentenza

Calunnia. Denuncia-querela - Proscioglimento o assoluzione dell’imputato - Conse...
Calunnia. Denuncia-querela - Proscioglimento o assoluzione dell’imputato - Conseguenze. (Cc, articolo 2043; Cp, articolo 368)
Tribunale di Taranto, Sentenza n. 189/2025 del 27-01-2025
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto
II Sezione Civile,
in persona del Giudice Unico G.O. Dott.ssa ### definitivamente
pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. ###/2020, avente ad oggetto
domanda di risarcimento danni, promossa da: Avv. ###
elettivamente domiciliat ###, presso il proprio studio, rappresentato
e difeso da sé stesso ATTORE
CONTRO DOTT. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### G.
Bettolo n. 3, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato
e difeso come da mandato in atti CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: ### da verbale d'udienza del 27.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03.01.2020 l'Avv. ### attore in proprio,
evocava in giudizio il ### chiedendo la condanna di quest'ultimo al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di
€ 50.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, dallo stesso subiti
in seguito ad una denuncia-querela datata 26.06.2019, contenente
anche esposto disciplinare, oltre all'ulteriore esposto presentato al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### in data ###, con cui il
### accusava l'attore di avere adoperato, in scritti difensivi
riguardanti il giudizio precedentemente intentato a patrocinio
dell'odierno attore contro il ### frasi aventi contenuto ingiurioso,
diffamatorio e gravemente calunnioso.
Con altro atto di citazione, notificato il ###, cui conseguiva la
iscrizione a ruolo della causa contrassegnata dal R.G. n. ### /2020,
l'attore formulava richiesta di condanna del convenuto al pagamento
della somma di € 30.000,00 a titolo sempre di risarcimento del danno,
ritenuta la illiceità dell'esposto presentato dal ### al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di ### datato 09.01.2020 ed inviato il
###. Tutti e tre gli esposti sarebbero stati depositati con la
prospettiva dell'applicazione della sanzione disciplinare di sospensione
dall'attività nei confronti del professionista. Sosteneva l'attore che il
convenuto, con la presentazione dei suddetti esposti, avrebbe inciso
sul proprio patrimonio umano, morale e professionale, diffamandolo
presso una pluralità di soggetti, compreso l'### di appartenenza e
del Consiglio Distrettuale di ### attribuendogli ingiustamente reati
anche perseguibili di ufficio, pur sapendolo innocente, che gli avevano
provocato stress emotivo, turbamento morale e compromissione della
sfera biologica.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava quanto asserito
dall'attore sostenendo di avere denunciato nelle sedi competenti
determinati fatti, che, ritenuti non veri, integrerebbero violazione del
codice deontologico, ex art, 50 co.7. Non ritenendo sussistere alcun
tipo di danno, così come lamentato dall'attore, concludeva per il
rigetto delle pretese infondate avanzate dal ###
Con ordinanza del 17.09.2021 il fascicolo recante il n.3500/2020
veniva riunito a quello contrassegnato dal n.367/2020 sussistendo
connessione soggettiva, parzialmente oggettiva ed identità della
causa petendi.
La causa istruita mediante l'assunzione della prova per testi, veniva
rimessa all'udienza del 27.01.2025 per la discussione orale, ex art.281
sexies c.p.c..
La domanda proposta dall'Avv. ### è infondata e va rigettata. ###
lamenta, negli scritti difensivi, di avere subito un nocumento dalle
denunce ingiustamente inoltrate, a suo dire, dal ### ed in particolare
ha fatto richiamo all'esposto querela presentato ai ### di ### in
data ###, inoltrato anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
### ed agli esposti depositati al COA di ### il ### e il ###.
In seguito alla presentazione dell'esposto del 26 giugno 2019 si è
aperto il procedimento N. ###/2019 RGNR - ### /2019 RGGI, che
si è concluso con il provvedimento di archiviazione reso dal ### Dott.
### in data ###, ove si specifica che: “le allegazioni difensive
stigmatizzate dall'odierno opponente non appaiono idonee a ledere
l'onorabilità del predetto; ove pure si addivenisse a diverse
conclusioni, nulla osterebbe, nel caso di specie, alla piena operatività
dell'esimente di cui all'art.598 c.p..” Quanto alla domanda risarcitoria
presentata dal ### per i danni derivati dalla denuncia querela sopra
detta, sporta dal ### nei suoi confronti, va osservato che è principio
consolidato secondo il quale la denuncia di un reato perseguibile
d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto
perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità
per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di
proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la
denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in
caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla
consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a
soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. (Cass. n.
11898/2016; Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n. 10033 del 2004; Cass.
n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
Con particolare riferimento al caso di specie la semplice presentazione
di una denuncia penale, poi archiviata, non comporta
automaticamente in capo al danneggiato il diritto al risarcimento del
danno, dovendo, perché possa ipotizzarsi l'esistenza del reato di
calunnia, ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del
denunciante, essendo appunto richiesta, per la sussistenza dei
presupposti del reato di calunnia, la volontà dolosa dell'agente, il cui
onere probatorio sussiste in capo al danneggiato, il quale deve fornire
la prova non solo della materialità delle accuse, ma anche della
consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. n. 9322/2015;
Cass. 300/2012). Appare opportuno, infatti, evidenziare che secondo
quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10033 del
2004: “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di
responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art.
2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del
denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di
fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare
dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante,
togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso
causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal
denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile
chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era
calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza
dell'innocenza del denunciato”. Si può quindi affermare, alla luce delle
considerazioni e affermazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità,
che perché sussista la responsabilità civile per danni a carico del
denunciante di un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per
un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di
proscioglimento o di assoluzione o archiviazione, la denuncia o la
querela devono potersi valutare come calunniose, solo se contenenti
tutti gli elementi tipici della suddetta ipotesi di reato, che attribuiscano
la commissione di un fatto reato a carico del denunciato e che il
querelante sia consapevole della non veridicità di quanto affermato e
sostenuto, in quanto, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica
dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del
denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa
ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Nell'esposto del
26.06.19 il ### lamenta che nell'atto di citazione in riassunzione,
notificatogli il 12 giugno 2019, - a firma dell'Avv. ### - che
nell'occasione patrocinava l'Avv. ### il quale aveva avanzato nei
confronti dell'attuale convenuto una richiesta risarcitoria, per avere il
### agito nei suoi confronti in mala fede, oltre ad una richiesta di
danni patrimoniali e non patrimoniali - si era non veritieramente
ritenuto che egli convenuto dovesse andare a prelevare la figlia
minore presso la casa dei genitori della ex moglie. Dall'esame dei
provvedimenti prodotti in atti non risulta che il ### fosse obbligato a
prelevare la figlia presso i nonni, rilevato che il provvedimento allora
vigente e regolante il detto aspetto prevedeva l'alternativa tra il
prelievo presso i nonni o “altro luogo concordato”. Ne consegue che
mancando l'elemento della consapevolezza dell'attribuzione di un
fatto non veritiero da parte del ### deve ritenersi non sussistere gli
elementi configuranti il reato di calunnia nei confronti del ### tra cui
l'elemento psicologico del dolo, legittimanti la propria richiesta
risarcitoria. Il non avere, poi, la stessa ### proceduto d'ufficio nei
confronti del ### avvalora la tesi della fondatezza della mancanza
degli elementi costituivi atti a configurare il reato di calunnia nelle
affermazioni rese dal convenuto nella citata denuncia-querela.
La domanda risarcitoria avanzata dal ### in ogni caso, costituendo
un danno conseguenza, doveva essere specificamente allegata e
provata attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti
dall'ordinamento processuale, incluse le presunzioni, non potendo mai
il suddetto danno essere considerato in re ipsa ( Cass. Civ. 11269/18),
prova non raggiunta nel caso di specie.
Alla luce dei fatti come sopra considerati, non può neanche ravvisarsi
nei confronti dell'attore alcuna altra forma di offesa dal carattere
ingiurioso o diffamatorio avendo il ### con l'esposto del 26 giugno
ripercorso fatti processuali e riferito, se pure mediante l'uso di
espressioni sconvenienti, su disposizioni erroneamente interpretate
dal ### relative alla modalità di prelievo della figlia minore dalla
residenza familiare, avendo disposto la sentenza di separazione n.
2471/2017 che la minore doveva essere riaccompagnata presso
l'abitazione dei nonni materni o in altro luogo concordato, senza fare
riferimento alcuno alle modalità di prelievo.
Con riferimento ai tutti e tre gli esposti al COA di ### a cui fa richiamo
l'attore e per cui lo stesso ha chiesto il risarcimento del danno
biologico e morale subito per avere il ### ingiustamente adito
l'organo professionale di appartenenza gettando discredito e
attentando alla sua reputazione professionale e di uomo così
diffamandolo, si osserva, che per concorde ammissione di entrambe
le parti in causa, i procedimenti scaturiti dinanzi al Consiglio di ###
ed a carico dell'Avv. ### non risultano ancora conclusi risultando
archiviato solo l'esposto del 09.02.2020. In effetti dalla numerosa e
copiosa documentazione allegata in atti, per di più non sempre
conferente ai fatti di causa, non si estrapola alcun provvedimento di
archiviazione riferito agli esposti del 26.06.2019 e del 02.12.2019
posti a base della richiesta risarcitoria avanzata con il presente
giudizio, riferendosi quelli prodotti ad altre denunce ed esposti, così
come si evince dal numero di procedimento ivi indicato.
La mancata archiviazione da parte dell'unico organo specificamente
deputato a valutare la sussistenza o meno della violazione delle norme
disciplinari da parte del ### allo stato degli atti, fa ritenere sul
predetto punto la domanda inaccoglibile, difettando i presupposti
essenziali posti a base di un suo eventuale fondamento. In altre
parole, non può ritenersi sussistere alcun danno nè accogliersi la
correlativa pretesa risarcitoria, prima ancora che il Consiglio di ###
quale organo competente in via esclusiva sulla valutazione delle
violazioni disciplinari, abbia concluso i procedimenti e si sia
pronunciato favorevolmente per l'Avv. ###
Con riferimento, invece, all'esposto del 09.02.2020 per cui vi è stata
archiviazione, si osserva, che non è stata fornita nel corso del giudizio
alcuna prova tangibile che attestasse che l'attore, in seguito ai fatti
per cui è causa, avesse subito danni patrimoniali e non patrimoniali,
né tantomeno gli stessi possono essere liquidati equitativamente, per
essere entrambi sguarniti di prova ed in particolare, con riferimento
al danno patrimoniale, si osserva che si può fare ricorso all'equità, ex
art.1226 c.c., solo nella ipotesi di impossibilità oggettiva di provare il
danno nel suo preciso ammontare o di fornire argomenti che
legittimino tale presunta impossibilità, circostanze non emerse nel
corso del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tuttavia, appare equo
liquidarle pressocchè nel minimo, e ridotte di un terzo, tenuto conto
della assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate su base
sostanzialmente documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di ### definitivamente pronunciando
sulla domanda proposta dall'Avv. ### nei confronti del Dott. ###
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così
provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'Avv. ### 2)
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del
convenuto, che liquida in complessivi € 2.600,00 per compenso, oltre
rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA se e nella misura in cui
risultino per legge spettanti.
Avv. Antonino Sugamele

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