CESSIONE DEL CREDITO
Cessione di rapporti giuridici - Cessione in blocco – Onere della prova
(Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, articolo 58; Legge 30 aprile 1999 n. 130)
Secondo il Tribunale di Grosseto l’art. 58, II, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) agevola la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne consegue che fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta. Ciò premesso, la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 cit. ha (anche) l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
In tema di onere della prova, invero, il contratto di cessione di crediti in blocco ex L. n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali, o comunque particolari, al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall’avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Ciò detto, va distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB.
Quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., può ben costituire prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Tribunale di Grosseto, 1° settembre 2025 n. 670
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1152/2020, promossa
da: ### (C.F. ###) con la mandataria ### S.p.A. (già ###
S.p.A.), in persona del procuratore, elettivamente domiciliat
###/A, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e
difende giusta procura allegata all'atto di citazione; ATTORE
contro
### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi giusta
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
### ed elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC ###;
CONVENUTI
e ### S.R.L. (C.F. ###) con la mandataria ### S.p.A., in
persona del procuratore, elettivamente domiciliat ###, presso lo
studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura
allegata all'atto di citazione;
### 105 CPC
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ### con la mandataria ### S.p.A.
conveniva in giudizio ### e ### al fine di veder dichiarata
l'inefficacia del trasferimento conseguente all'atto di
compravendita rep. ### racc. ### del 19.11.2018, mediante il
quale ### e ### trasferivano a ### e ### la proprietà di due
appartamenti siti in ### in ###, ###, identificati al ### del
predetto Comune al ### 39 part. 77 sub 4 e part. 75 sub 3.
Al riguardo, parte attrice deduceva: - ### dei ### di ### S.p.A.
era creditrice di ### della somma di € 365.937,90 per saldo
debitore alla data del 4.10.2016 del conto corrente n. 10336,39
(sul quale era stato concesso un affidamento di € 200.000,00),
chiuso in pari data per passaggio a contenzioso, e di ###
costituitasi fideiussore con atto del 25.1.2010 fino a concorrenza
della somma di € 360.000,00; - ### dei ### di ### S.p.A.
aveva chiesto ed ottenuto, in data ###, il decreto ingiuntivo n.
444/2017, non opposto e reso esecutivo in data ###, per la
complessiva somma di € 365.937,90; - ### dei ### di ###
S.p.A. era creditrice di ### della somma di € 35.951,53, quale
garante della ### in forza di atto di fideiussione omnibus del
14.7.2003, fino a concorrenza della somma di € 660.000,00, per
saldo debitore alla data del 9.8.2016 del conto corrente n.
3230/10729,04, chiuso in pari data per passaggio a contenzioso;
- ### dei ### di ### S.p.A. aveva chiesto ed ottenuto, in data
###, il decreto ingiuntivo n. 399/2017, provvisoriamente
esecutivo e non opposto, per la complessiva somma di €
35.951,53; - Che in data ### è divenuta titolare di un portafoglio
di crediti in forza della cessione conclusa con ### dei ### di ###
S.p.A., pubblicata in G.U., parte seconda n. 151 in data ###; - Di
aver appreso che con atto a rogito ### di ### rep. ### racc.
### del 19.11.2018, ### e ### trasferivano a ### e ### la
proprietà di due appartamenti siti in ### in ###, ### Pereta,
identificati al ### del predetto Comune al ### 39 part. 77 sub 4
e part. 75 sub 3.
Tanto premesso in fatto, parte attrice lamentava la sussistenza,
nel caso di specie, dei presupposti per la revocabilità dell'atto di
compravendita, deducendo: - La sussistenza di una pretesa
creditoria, consacrata in due titoli giudiziali; - la sussistenza
dell'eventus damni, stante il trasferimento dell'intero patrimonio
immobiliare di cui erano titolari i debitori; - Che tale operazione
avesse quale unico scopo quello di sottrarre al creditore il
patrimonio immobiliare degli alienanti debitori; - La
consapevolezza in capi ai terzi acquirenti del pregiudizio arrecato
dagli alienanti debitori alle ragioni del creditore attore.
Parte attrice chiedeva, dunque, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di
trasferimento del 19.11.2018 ai sensi dell'art. 2901 c.c., con
vittoria di spese e competenze.
Si costituivano ### e ### preliminarmente contestando la
titolarità del credito, asseritamente vantato nei confronti degli
alienanti, in capo all'odierno attore e, dunque, la legittimazione
attiva. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea non
essendo stata fornita la prova della consapevolezza degli
acquirenti convenuti di arrecare pregiudizio alle ragioni del
creditore di parte alienante.
Nessuno si costituiva per ### e ### Con ordinanza del
20.1.2021, emessa all'esito dello scambio di note scritte,
dichiarata la contumacia di ### e ### venivano concessi i termini
183 comma VI c.p.c.
In data ### si costituiva ### S.r.l., con la mandataria ###
S.p.A., chiedendo “### l'###mo Tribunale adito, contrariis
reiectis, accertato il pregiudizio alle ragioni creditorie
dell'intervenuta ### S.p.A. dichiarare inefficace ai sensi dell'art.
2901 C.C. nei propri confronti l'atto di compravendita con firme
autenticate per atto ### di ### rep. n. ### racc. n. ### del
19/11/2018 trascritto in data ### ai nn. 16493/11751 e
16494/11752 di form. presso la ### dei ### di ### sugli
immobili precedentemente indicati in atto, con ordine al ### di
trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria delle spese di
giudizio”.
All'udienza dell'1.3.2023 i convenuti ### e ### chiedevano
dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di ### S.r.l. depositato
solo dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., nonché in
quanto volto a tutelare la posizione di un soggetto terzo -###
S.p.A., e nel merito il rigetto della domanda spiegata, giacché
infondata.
Con ordinanza del 29.3.2023, qualificato l'intervento di ###
S.p.A. quale intervento adesivo autonomo, veniva concesso
termine al creditore per notificare l'atto di intervento nei confronti
dei convenuti contumaci ### e ### nonché per depositare “la
procura a rogito del ### di ### dell'08.3.2022, Rep. n. 8698 -
Racc. n. 5041, registrata il ### al n. 26279 serie ###, rilasciata
in favore di ### dal Dott. ### in qualità di ### di ### S.p.A.;-
La procura speciale rilasciata in data ### in autentica ### di
### n. ###/### rep. Da cui risulti che ### S.p.A. agisce quale
mandataria di ### S.P.V.; - ### di fusione della ### di ###
della ### di ### spa con la ### spa; - Atto da cui risulti che
### S.P.V. agisce quale mandataria di ### S.p.A.”. Veniva,
inoltre, ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci
### e ### e la prova per testi di cui al capitolo n. 1) della
memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta.
All'udienza del 7.6.2023 la causa veniva rinviata per acquisire la
documentazione attestante il perfezionamento della notifica
dell'atto di intervento ai convenuti contumaci.
All'udienza del 13.9.2023 veniva disposto un rinvio per
l'espletamento dell'interrogatorio formale dei convenuti
contumaci.
All'udienza del 7.5.2024, riassegnato il fascicolo alla scrivente,
veniva disposto un rinvio per procedere all'interrogatorio formale
dei convenuti contumaci, onerando parte attrice di provvedere alla
notifica dell'ordinanza del 29.3.2023, del decreto del 2.2.2024 e
del verbale ex art. 292 c.p.c., nonché per procedere all'escussione
del teste come da ordinanza del 29.3.2023.
All'udienza del 22.10.2024, dato atto dell'assenza dei convenuti
contumaci per rendere interrogatorio formale, si procedeva
all'escussione del teste ammesso e con ordinanza emessa in pari
data, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata
udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1.4.2025, le parti precisavano le rispettive
conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, con
concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente, occorre procedere alla disamina dell'eccezione
formulata da parte convenuta relativa al difetto di titolarità del
credito in capo all'odierno attore.
In particolare, ### ha agito in revocatoria, deducendo di essersi
resa cessionaria dei cediti vantata da ### dei ### di ### S.p.A.
nei confronti dei convenuti rumasti contumaci, di cui ai n. 2 D.I.
allegati all'atto introduttivo, in forza di un'operazione di cessione
in blocco di crediti.
Occorre precisare che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del
1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco"
di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia
della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un
avviso nella ### e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei
rapporti acquisiti. Ne consegue che fin dal momento in cui la
cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del
cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione
dovuta (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Ciò detto, occorre, tuttavia, precisare che la parte che agisca,
affermandosi successore a titolo particolare del creditore
originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo
la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha
anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della
propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023; ### 6, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020; ### 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha
precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex ### n.
130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque
particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo
desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso
di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco.
Ciò detto, va distinta la questione della prova dell'esistenza della
cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della
titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di
un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi
dell'art. 58 T.U.B.
Nel caso di specie, i convenuti costituitisi hanno contestato la
titolarità del credito precisato da ### in ragione della mancata
prova dell'inclusione nel contratto di cessione del credito
originariamente vantato da ### dei paschi di ### S.p.A., non
contestando, tuttavia, l'operazione di cessione di un blocco di
crediti.
Ebbene, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di
cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito
controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa
dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella ### può ben costituire prova dell'avvenuta
cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove
tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete. “In tal caso, infatti, in mancanza di
contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del
contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto
dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al
di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito
soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più
precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del
credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della
cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le
indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco
pubblicato sulla ### in relazione ad una operazione da ritenersi
certamente esistente in quanto non contestata, possono ben
essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di
ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo
laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della
cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo”(cfr. Cass. 17944/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato l'avviso n. 151 del
23.12.2017 pubblicato in ### da cui risulta che ### dei ### di
### S.p.A. ha ceduto a ### un insieme di crediti individuati
secondo i seguenti criteri: “### rapporti giuridici regolati dalla
legge italiana; ### rapporti giuridici sorti in capo a ### (o a
banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31
dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in
tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove
applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato
dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti
giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; ### rapporti giuridici in
relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata
dall'### di servizi per il mercato agricolo e alimentare (###,
costituito ai sensi del D.P.R. 278 del 28 maggio 1987, come
successivamente modificato e riorganizzato; ### rapporti giuridici
in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata
da ### S.p.A.; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il
debitore non benefici della garanzia prestata da ### Coop. a r.l.”.
Alla luce del contenuto dell'avviso di cessione, è possibile ritenere
con ragionevole certezza che il credito derivante dal mutuo
ipotecario per cui è causa sia stato assegnato all'odierna attrice,
trattandosi di rapporto regolato dalla legge italiana e risultando
essere un credito classificato in sofferenza alla data del 31
dicembre 2016, come emerge anche dal ricorso monitorio allegato
da parte attrice.
Sempre in via preliminare, quanto all'atto di intervento di ###
S.R.L. con la mandataria ### S.p.A., deve ribadirsi, che con
ordinanza del 29.3.2023 è stata rilevata l'ammissibilità
dell'intervento del terzo creditore, quale intervento adesivo
autonomo (cfr. ex multis Cass. 5621/2017).
Ciò detto, tuttavia, ### non ha fornito documentazione diretta a
dimostrare di agire per nome e per conto di ### né ha provato di
essere divenuta titolare del credito di cui al contratto di mutuo
sottoscritto con ### di ### della ### di ### spa in forza
dell'operazioni di cessione in blocco di crediti conclusa con ###
S.p.A.
Giova, invero, evidenziare come, nonostante il provvedimento
emesso in data ### - con il quale il giudice all'epoca assegnatario
del fascicolo autorizzava l'interventore a depositare “- La procura
a rogito del ### di ### dell'08.3.2022, Rep. n. 8698 - Racc. n.
5041, registrata il ### al n. 26279 serie ###, rilasciata in favore
di ### dal Dott. ### in qualità di ### di ### S.p.A.; - La
procura speciale rilasciata in data ### in autentica ### di ###
n. ###/### rep. Da cui risulti che ### S.p.A. agisce quale
mandataria di ### S.P.V.; - ### di fusione della ### di ###
della ### di ### spa con la ### spa; - ### da cui risulti che
### S.P.V. agisce quale mandataria di ### S.p.A.”-, ### non
abbia fornito alcuna documentazione relativa al potere di
rappresentanza di ### S.p.A., né ha provveduto a depositare
l'atto di fusione, che risulta solo citato nelle note del 4.4.2023, ma
non allegato.
Inoltre, non ha fornito elementi concordanti dai quali desumere la
titolarità del credito di cui al contratto di mutuo del 29/12/2004
rep. n. 11064 racc. n. 3562, limitandosi a produrre la dichiarazione
unilaterale di ### S.p.a., senza nemmeno allegare l'avviso
pubblicato in G.U.
Deve, dunque, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di ###
s.r.l. con la mandataria ### S.p.A.
Ciò detto, la domanda attorea è infondata.
Deve premettersi che per l'accoglimento dell'azione in parola,
rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
del creditore, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:
il diritto di credito verso il debitore; l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore; la
conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio; la
consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa
preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo
oneroso.
In primo luogo, in relazione alla sussistenza di un credito, si
osserva che consolidato orientamento della Suprema Corte ha
precisato che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito,
comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente
irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
(Cass., 26 febbraio 1986, n. 1220). Il che, del resto, è coerente
con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi
restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante,
ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata
a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
In secondo luogo, occorre valutare se il credito di chi agisce in
revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all'atto
dispositivo, in quanto sorto prima del trasferimento del bene.
Nel caso in esame non vi è dubbio, in ragione della
documentazione allegata da ### circa la sussistenza in capo
all'odierna attrice di un diritto di credito nei confronti dei convenuti
rimasti contumaci, anteriore all'atto dispositivo oggetto del
presente giudizio, consacrato in n. 2 titoli giudiziali.
Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus
damni, deve rilevarsi che lo stesso debba ritenersi integrato non
solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la
consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso
atto determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa
del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà
nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 2632/2021 e Cass.
n, 19515/2019).
Su tale presupposto, i giudici di legittimità hanno precisato che
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie
residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per
questo motivo, la mancanza dell'eventus damni(cfr. Cass. n.
5618/2017; Cass. n. 11471/2003; n. 15257/2004; Cass. n.
19963/2005; Cass., n. 21492/2011 e Cass. n. 7767/2007).
Nel caso di specie tale variazione peggiorativa si è senz'altro
verificata, in quanto con l'atto di disposizione oggetto della
presente causa, i convenuti contumaci si sono spogliati di n. 2 beni
Ciò detto, la domanda attorea è infondata non essendo stata
raggiunta la prova in riferimento al profilo soggettivo.
Occorre rilevare, sotto il profilo della natura dell'atto dispositivo,
che nell'atto di compravendita, le parti prevedevano quale
corrispettivo del trasferimento: - In riferimento al bene identificato
al ### del Comune di ### in ### al foglio 39 part. 77 sub. 4, la
somma di € 80.000,00 di cui € 25.000,00 già versati al momento
della stipula e € 55.000,00 da versarsi entro il ###; - In
riferimento al bene identificato al ### del Comune di ### in ###
al foglio 39 part. 75 sub. 3, la somma di € 40.000,00 di cui €
25.000,00 già versati al momento della stipula e € 15.000,00 da
versarsi entro il ###.
Ebbene, alla luce delle statuizioni contrattuali esaminate, si ritiene
di dover qualificare il trasferimento quale atto a titolo oneroso.
Nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso, l'art. 2909 c.c.
richiede non solo la consapevolezza da parte del debitore di
arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie (cd. scientia damni
che consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno
che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica
del creditore e, dunque, a prescindere dalla sussistenza di un vero
e proprio animus nocendi come affermato dalla giurisprudenza di
legittimità in plurimi arresti cfr. Cass. n. ###/2009 e Cass. n.
17336/2018), bensì anche la dimostrazione della consapevolezza
del terzo di recare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Giova ricordare che tale conoscenza del terzo può essere provata
con ogni mezzo, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela
tra terzo e debitore (Cass. n. 22591/2017). In particolare, la prova
della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini
dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito,
può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la
sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo,
quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo
non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul
disponente (cfr. Cass. n. 1286/2019 che richiama Cass. n.
5359/2009).
Nella fattispecie concreta, tale prova non è stata raggiunta.
Parte attrice, invero, ha genericamente lamentato la
consapevolezza dei terzi acquirenti circa il pregiudizio delle ragioni
creditorie derivante dal trasferimento del compendio in ragione del
prezzo pattuito, inferiore a quello di mercato, e delle modalità di
versamento dell'importo.
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi ###
provvedevano a versare l'intero importo pattuito (cfr. doc. 2 e 4
allegati alla comparsa di costituzione e doc 13 e 14 della memoria
ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), circostanza, tra l'altro, non
contestata da parte attrice.
Inoltre, parte attrice, su cui grava l'onus probandi, non ha fornito
alcun elemento, anche di carattere presuntivo, dal quale desumere
che i terzi acquirenti fossero anche solo a conoscenza che il
trasferimento dei beni fosse preordinato a ridurre la garanzia
generica dei debitori alienanti.
Sotto tale profilo, all'udienza del 22.10.2024 il teste ammesso di
parte convenuta ### dichiarava “### il sig. ### perché era il
direttore della mia filiale. Io ero un correntista e con il passare del
tempo ci siamo conosciuti. Ho conosciuto anche la signora ###
mentre il sig. ### l'ho visto qualche volta perché tra il 2016/2017,
non ricordo di preciso, ho comprato casa a ### e ho saputo che
anche loro avevano degli immobili da vendere. Parlando del più e
del meno con il direttore, sig. ### è venuta fuori questa cosa e io
l'ho messo in contatto con la sig.ra ### e il sig. ### Quindi
confermo il capitolo”.
Da tali dichiarazioni e in assenza di elementi di segno contrario,
deve concludersi che tra le parti non vi fosse alcun rapporto,
nemmeno di carattere amicale, che potesse giustificare la
conoscenza da parte dei terzi della situazione debitoria.
Inoltre, i convenuti hanno dato atto di aver provveduto all'esito del
pagamento del prezzo ad attuare interventi di ristrutturazione del
compendio (cfr. all.ti 5-9 cit.), circostanza che esclude un
persistente collegamento di parte alienante con le unità trasferite
e ciò a prescindere dalla circostanza che i convenuti costituiti non
abbiano ivi trasferito la propria residenza.
Ciò detto, i convenuti hanno, altresì, allegato le quotazioni ###
pubblicate sul sito web dell'### delle ### relative al periodo di
riferimento per abitazioni di tipo popolare. Tali parametri, sebbene
non costituiscano fonte di prova del valore venale in comune
commercio, consentono di escludere nel caso di specie, in ragione
dell'assenza di prova la conoscenza da parte degli acquirenti della
situazione debitoria di parta alienante, la presenza di anomalie
nell'atto di trasferimento relativamente al quantum pattuito. Tali
valori, inoltre, risultano confermati dai rapporti estimativi allegati
da parte convenuta (cfr. all.ti 11 e 12 memoria ex art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ebbene, in assenza di elementi concordanti, anche di carattere
presuntivo, dai quali desumere una connessione soggettiva dei
contraenti nell'intento fraudolento ovvero anomalie nell'atto di
trasferimento, deve concludersi per il rigetto della domanda
attorea.
Le spese processuali sono poste a carico di parte attrice e di parte
intervenuta in ossequio al criterio della soccombenza, nella misura
liquidata come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M.
n. 55/2014 tenuto conto della non complessità della fase istruttoria
e dell'effettiva attività svolta dalle parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa o
assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1)
Rigetta la domanda attorea; 2) condanna ### , con la mandataria
### S.p.A. (già ### S.p.A.), alla rifusione delle spese processuali
in favore di ### e ### che liquida in complessivi € 14.000,00 per
compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese
generali, IVA e CPA come per legge; 3) ordina al ### dell'###
dell'### delle ### di ### - ### - la cancellazione della
domanda giudiziale trascritta in data ### al n. reg. gen. 9295 e
reg part. 6760; 4) dichiara il difetto di legittimazione ad agire
dell'intervenuta ### S.R.L. con la mandataria ### S.p.A.; 5)
condanna ### S.R.L. con la mandataria ### S.p.A., alla rifusione
delle spese processuali in favore di ### e ### che liquida in
complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al
rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per
legge 17-09-2025 05:55
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