Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

CIRCOLAZIONE STRADALE Assicurazione - Rc auto - Sinistri - Terzo trasportato ...
CIRCOLAZIONE STRADALE Assicurazione - Rc auto - Sinistri - Terzo trasportato (Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articoli 141, 150 e 283)

In sentenza il Tribunale di Roma - intervenuto in materia di sinistri stradali - osserva, tra l’altro, che la nozione di caso fortuito, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex articolo 141 Dlgs n. 209/2005 (Cod. Ass.), riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando così irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.

È invero la stessa disposizione dell’articolo 141, I, cit. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sull’assenza di corresponsabilità del vettore. E dunque, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto dovendosi così intendere circoscritto, come detto, alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli. Ne consegue che la semplice evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista non preclude al terzo trasportato di avvalersi dell’azione ex articolo 141, non valendo ad integrare il caso fortuito cui la norma fa riferimento ed essendo, pertanto, perfettamente compatibile con il meccanismo di favore sotteso alla stessa, in forza del quale l’accertamento delle responsabilità è rimesso all’eventuale causa di rivalsa svolta dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il trasportato si trovava.

L’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’articolo 141 cit., il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 150 Cod. Ass.; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal FGVS, nei limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 283, II e IV, del medesimo Codice.

    Tribunale di Roma, sezione XII, 22 luglio 2025 n. 11063
riscontrate e documentate dai sanitari di pronto soccorso: si
sarebbe infatti trattato del tamponamento e successiva proiezione
al suolo, da parte di un'autovettura che sopraggiungeva da tergo,
del motoveicolo sul quale l'odierno periziando viaggiava in qualità
di trasportato, con conseguenti lesioni multiple a carico del volto,
della spalla e dell'emitorace di destra. ### comparsa di
costituzione e risposta, la convenuta ### assicuratrice pone in
rilievo la circostanza relativa alla mancata menzione, in sede di
pronto soccorso, di escoriazioni a carico della piramide nasale,
sede di frattura comminuta delle ossa proprie del naso. Sul punto
occorre tuttavia rilevare come l'assenza di un “coinvolgimento
cutaneo”, sottolineata da parte convenuta, non escluda il nesso
causale tra l'evento traumatico in oggetto e la frattura delle ossa
proprie del naso in quanto queste ultime potrebbero essere state
provocate dall'impatto del volto del trasportato contro il casco del
conducente allorquando il motoveicolo veniva tamponato
dall'autovettura che sopraggiungeva da tergo. Ovviamente
l'impatto contro il casco non lascerebbe escoriazioni di sorta e
tuttavia giustificherebbe la tumefazione zigomatica bilaterale
descritta in sede di pronto soccorso. ### di casco tipo jet senza
visiera, menzionato anche nella relazione medico-legale valutativa
di parte convenuta, rende plausibile e probabile una siffatta
dinamica lesiva. La lesione a carico della spalla destra e
dell'emitorace omolaterale risulta compatibile con l'impatto al
suolo del trasportato successivamente all'urto da parte del
motoveicolo. La rima di frattura sull'arco laterale della IX costa
destra, rilevata dall'esame Rx dell'emicostato del 3 marzo, risulta
compatibile con l'evento lesivo occorso 10 giorni prima in quanto
non di rado le fratture costali vengono radiologicamente rilevate a
distanza di giorni o settimane dall'evento traumatico al torace”. 2.
Eccezioni preliminari ### in primo luogo verificare la fondatezza
della prospettazione secondo cui l'esclusiva responsabilità del
conducente di un veicolo sarebbe sufficiente a integrare il caso
fortuito e, dunque, ad escludere l'esperibilità dell'azione di cui
all'art. 141 del codice delle assicurazioni.
A riguardo, si stima di prestare adesione alla ricostruzione offerta
dalla Corte di cassazione che ha chiarito, a sezioni unite, che: “La
nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità
dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda
l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla
circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa
dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di
impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga
ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla
responsabilità del sinistro.” (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. ###).
Non avendo le parti prospettato elementi in diritto atti a superare
l'indicato orientamento, le conclusioni delle sezioni unite innanzi
riportate possono essere fatte proprie nella presente sede
facendosi rinvio alle motivazioni ivi contenute senza ulteriori
considerazioni.
Quanto alla procedura di negoziazione assistita si osserva che,
successivamente al rilievo del suo mancato esperimento da parte
della convenuta, essa è stata avviata e all'udienza del 29.03.2023
ne è stata accertato l'esito negativo.
Successivamente è stato integrato il contraddittorio nei confronti
di ### senza che sia stata nuovamente espletata la procedura di
negoziazione assistita e parte convenuta, nel riportarsi alle
eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, ha reiterato
tempestivamente la relativa eccezione.
A riguardo, deve tuttavia osservarsi che la sanzione
dell'improcedibilità a fronte del mancato esperimento della
negoziazione assistita è posta nell'interesse generale del
soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può
passare attraverso la composizione preventiva della lite, ma a
condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso
l'accesso alla tutela giurisdizionale. Del resto, trattandosi di una
misura deflativa, l'improcedibilità della domanda, in taluni casi,
può determinare un allungamento del giudizio in contrasto con lo
scopo della normativa.
Peraltro, la Corte di cassazione. ha evidenziato che l'ordinamento
vigente impone di interpretare ed applicare la normativa
processuale in armonia con il principio di cui all'art. 111 Cost. sulla
ragionevole durata del processo come principio che conduce ad
escludere che il mancato compimento di adempimenti processuali
che si siano appalesati del tutto superflui possa condurre ad una
conseguenza di sfavore per il processo (si veda, da ultimo, la parte
motivazionale della sentenza Cass. civ., Sez. Unite, Sent.
07/02/2024, n. 3452), ma che è anche vero che ciò vale sempre
che siano rispettati il principio del contraddittorio ed il diritto di
difesa (Cass. Sez. U., 30/07/2008, n. 20604).
Nel caso di specie, sussistono le esposte esigenze sul piano della
giusta dura del processo - in quanto il giudizio è giunto in fase
decisoria - e il contraddittorio nei confronti della parte esclusa dalla
negoziazione assistita è stato correttamente instaurato. Peraltro,
si osserva che la reiterazione della procedura di negoziazione
assistita per estenderla ad ### sarebbe superflua in quanto la
procedura si è correttamente svolta tra tutte le parti che avevano
il titolo per disporre del diritto controverso, tra le quali non figura
il proprietario del veicolo sul quale era trasportato ### in
commento deve quindi considerarsi superata.
3. In ordine alla fondatezza della domanda Con riferimento
all'onere probatorio che grava su parte attrice si osserva quanto
segue. ###. 141 Codice delle ### prevede che: “salva l'ipotesi
di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale
minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140,
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti
dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento
dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei
confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista
dall'articolo 148. 3. ### diretta avente ad oggetto il risarcimento
è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo
sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei
termini di cui all'articolo 145”. Come chiarito dalla Corte di
cassazione lo scopo dell'introduzione dell'azione diretta del terzo
trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei
confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo è quello di fornire al
terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di
agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di
dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. Sez. 3,
30/07/2015, n. 16181, Rv. 636047 - 01; nello stesso senso anche
Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. ###, Rv. 666369 - 02). ### in
questione trova quindi fondamento nell'avere il trasportato a
qualsiasi titolo subito un danno per un illecito da circolazione in
occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato
tale illecito. Sicché il terzo trasportato, per ottenere il pagamento
richiesto, è tenuto a dimostrare la verificazione dell'illecito, il fatto
che fosse trasportato sul mezzo al momento in cui questo si è
verificato, i danni subiti a causa del sinistro e la correlazione
causale tra il sinistro e i danni lamentati. Il terzo trasportato non
è invece tenuto a fornire la prova delle modalità dell'incidente onde
individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti.
Ne consegue che tale è il perimetro dell'onere probatorio che grava
nel presente giudizio sull'attore. ### fattispecie in esame, quanto
alla dinamica del sinistro vengono in rilievo i seguenti elementi di
prova: i. le dichiarazioni rese all'esito dell'interrogatorio formale
reso da ### ii. quanto emerge dalla scheda del pronto soccorso
in cui risulta che l'attore nell'immediatezza del sinistro dichiarò di
essere passeggero di scooter urtato da un'auto (cfr. doc. 1 di parte
attrice); iii. le conclusioni del CTU in ordine alla compatibilità delle
lesioni subite dall'attore con il sinistro denunciato.
Le prove raccolte hanno confermato la dinamica così come
ricostruita dall'attore e alla luce di queste può quindi dirsi fondato
l'an della pretesa azionata da parte attrice.
In particolare, nel valutare le prove citate occorre muovere dalle
dichiarazioni rese da ### in quanto esse costituiscono il principale
elemento probatorio posto a fondamento della domanda attorea.
Con riferimento ad esse si osserva che nell'ipotesi di litisconsorzio
necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è
liberamente apprezzata dal giudice (“La confessione resa da uno
dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal
giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti
degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al
sindacato di legittimità qualora sia motivata.” Cass. Sez. 6,
29/01/2019, n. 2482); nell'ipotesi di danno da circolazione
stradale la Corte di cassazione ha stimato che la dichiarazione
confessoria: “resa dal responsabile del danno proprietario del
veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena
prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere
liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733,
comma 3, cod. civ.” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 14 ottobre 2019,
n. 25770).
Le indicate dichiarazioni appaiono credibili in quanto pronunciate
in contrasto con i propri interessi, tenuto conto delle possibili azioni
di rivalsa che l'assicurazione potrebbe porre in essere nei suoi
confronti in ipotesi di mancanza di copertura assicurativa.
Corrobora poi la descritta dinamica la circostanza che al momento
di accesso al pronto soccorso, l'attore abbia riferito di un urto del
motoveicolo su cui viaggiava con un'automobile: sebbene trattasi
di dichiarazioni rese dalla medesima parte, tuttavia la circostanza
che queste siano state rese nell'immediatezza dei fatti -e quindi in
un momento in cui era ragionevolmente maggiormente complessa
l'idea di rappresentare una dinamica falsa vale a fornire elementi
di convincimento circa la genuinità delle stesse.
Infine, gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio hanno
confermato l'astratta compatibilità delle lesioni riportate dall'attore
con la dinamica riferita. Questi, infatti, ha evidenziato con
coerenza e precisione la riconducibilità, in astratto, delle lesioni
riportate dall'attore con il sinistro per come descritto negli atti
introduttivi del processo e confermato dalle dichiarazioni in
discussione. Nel farlo, peraltro, ha tenuto conto delle cartelle
cliniche che costituiscono un ulteriore riscontro alla ricostruzione
dei fatti resa dall'attore.
In conclusione, l'insieme dei superiori elementi vale a comporre un
quadro probatorio sufficiente a stimare provata la dinamica riferita
in citazione.
Il quadro probatorio sopra rappresentato è poi ulteriormente
corroborato dalla deposizione di ### che ha confermato la
dinamica del sinistro come descritta in citazione.
In ordine a tale deposizione, parte convenuta ha eccepito
l'incapacità a testimoniare nella memoria ex art. 183 VI comma n.
3 c.p.c. e ha contestato la stessa nell'udienza in cui essa è stata
esperita.
Tuttavia, l'eccezione in questione non è stata coltivata in maniera
puntuale in sede di precisazione delle conclusioni e tale circostanza
rileva ai fini del seguente condivisibile principio espresso
recentemente dalla Corte di cassazione: “La parte che ha
tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della
testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere
incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in
sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti
ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere
riproposta in sede d'impugnazione”. (Cass. Sez. U., 06/04/2023,
n. 9456). In parte motiva, peraltro, la stessa pronuncia ha chiarito
che tale riproposizione deve necessariamente essere effettuata in
sede di precisazione delle conclusioni e non è possibile dedurla per
altra via dagli atti della parte in virtù della: “esigenza di chiarezza
e puntualità che da sempre sovrintende alla precisazione delle
conclusioni definitive, ponendo anzitutto la controparte in
condizione di doversi difendere da richieste in realtà solo
ipotetiche”. Ne consegue che la relativa eccezione deve ritenersi
rinunciata.
Tuttavia, pur senza vagliare l'incapacità a testimoniare di ###
come chiarito dalla Corte di cassazione con considerazione che si
stima farsi proprie nella presente sede: “###à a testimoniare,
prevista dall'art. 246 cod. proc. civ., anche se non venga eccepita
o sia stata dedotta tardivamente, da una parte non comporta di
per sé l'inattendibilità del testimone, ma, dall'altra, non esonera il
giudice dal potere-dovere di esaminarne l'intrinseca credibilità”
(Cass. Sez. 3, 25/01/2012, n. 1022). Sicché risulta comunque
necessario valutare la credibilità delle dichiarazioni rese da ###
La credibilità di tale deposizione emerge non soltanto per via
dell'intrinseca coerenza delle dichiarazioni rese da ### ma anche
in virtù della piena compatibilità di queste con quelle rese da ###
e con gli ulteriori elementi di riscontro in atti.
Ne consegue che le dichiarazioni rese da ### costituiscono un
ulteriore riscontro - non dirimente in considerazione del già
completo compendio probatorio descritto - ma comunque
confermativo della esposta dinamica dei fatti.
Non ostano alle conclusioni che precedono quanto alla prova della
dinamica del sinistro riferita in citazione le contestazioni mosse
dalla convenuta e, segnatamente: - Quanto al fatto di non aver
contattato i soccorsi stradali, tale circostanza appare giustificata
dalla pregressa conoscenza tra le parti, le quali tornavano insieme
da una cena: circostanza che non è stata oggetto di contestazione
nel corso del giudizio; - Non appare in alcun modo rilevante la
scelta di recarsi presso un ospedale distante 13 km dal luogo del
sinistro. La precisa collocazione di tutti gli ospedali nel territorio
non è infatti generalmente nota dell'uomo comune e percorrere 13
km in orario notturno richiede in ogni caso un tempo ridotto.
Peraltro, la condizione fisica dell'attore successivamente al sinistro
non era tale da richiedere la massima riduzione possibile dei tempi
di trasporto; - Quanto al fatto che il motociclo, nel momento in cui
è stato visionato dalla convenuta, non presentasse danni alla
manopola e alla leva destra del freno essa non appare significativa
in considerazione degli ulteriori numerosi danni che si osservano
dalle foto in atti e che appaiono ictu oculi coerenti con il tipo di
caduta descritta. Peraltro, la tipologia di veicolo, caratterizzato da
una ampia sporgenza nella parte bassa (che dalle foto risulta
maggiormente danneggiata), rende credibile l'ipotesi che nella
caduta la manopola e la leva del freno non abbiano riportato danni.
Le foto in questione, pertanto, costituiscono un ulteriore riscontro
rispetto alla ricostruzione dei fatti resa dall'attrice; - Neppure
appare significativa la circostanza che il conducente del veicolo non
abbia riportato lesioni in considerazione della tipologia di veicolo
interessata dal sinistro in quanto, da un lato, il passeggero si trova
in una posizione rialzata rispetto al conducente e, dall'altro,
quest'ultimo gode di una maggiore protezione alle gambe in caso
di caduta laterale; - Per quanto riguarda il fatto che ### non
avrebbe messo a disposizione della convenuta l'automobile
interessata dal sinistro dichiarando di averla venduta mentre,
documentalmente, risultava ancora di sua proprietà, si osserva che
trattasi di dichiarazione solo riferita e non anche documentata né
può ritenersi provata in virtù dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
in considerazione della sua contumacia. Sicché tale circostanza
risulta sfornita di un adeguato sostegno probatorio e non può
essere presa in considerazione.
Alla luce di tutto quanto evidenziato si deve concludere ritenendo
che parte attrice abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio
su di essa gravante ai fini dell'esercizio della domanda di cui all'art.
141 del codice delle assicurazioni.
4. Quantificazione del danno In ordine alla quantificazione dei
danni patiti da ### si osserva che le conclusioni del CTU appaiono
fondate su un ragionamento completo e coerente oltre che fondato
su principi condivisi dalla comunità scientifica e adeguatamente
esplicati nella relazione.
In attuazione delle tabelle previste dall'art. 139 del d.lgs.
209/2005 per come aggiornate dal DM 16 luglio 2024, considerato
che al momento del sinistro ### aveva 23 anni, si evidenzia
quanto segue: - Considerato un danno biologico permanente pari
al 9%, il valore del punto pari a € 2.178,79, il demoltiplicatore in
ragione dell'età pari a 0,935, la quantificazione di tale danno
ammanta a complessivi € 18.334,52; - Quanto al danno da
inabilità totale per 30 giorni, considerato un valore giornaliero pari
a € 55,24 la quantificazione di tale danno ammonta a complessivi
€ 1.657,20; - Quanto al danno da inabilità relativa al 50% per 30
giorni, considerato un valore giornaliero pari a € 27,62, la
quantificazione di tale danno ammonta a complessivi € 828,6;
Quanto al danno morale nulla può essere riconosciuto in
considerazione di quanto affermato e dedotto dall'attore e del
seguente principio di diritto: “In caso di incidente stradale, va
liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di
lieve entità ###, purché si tenga conto della lesione in concreto
subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno
biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova,
eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze
utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in
termini di sofferenza e turbamento.” (Cass. Sez. 3, 13/01/2016,
n. 339, Rv. 638731 - 01).
Nulla è stato dedotto e provato in ordine alla richiesta
personalizzazione che non può quindi essere riconosciuta.
Non può neppure essere riconosciuto quanto richiesto a titolo di
spese legali sostenute prima del giudizio in quanto, da un lato, la
cifra richiesta appare assolutamente sproporzionata e, in secondo
luogo, appare del tutto sfornita di riscontro probatorio. Parte
attrice, infatti, si è limitata a produrre un documento che non è
qualificabile come fattura e non ha fornito alcuna prova
dell'effettivo esborso.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata al
pagamento della somma complessiva di € 20.820,32.
Tale somma, essendo stata calcolata sulla base delle tabelle
vigenti, è quantificata all'attualità.
Sull'importo come liquidato decorrono gli interessi ex art.1284
co.4 cc dal deposito della sentenza al saldo essendo divenuto
debito di valuta.
In considerazione della soccombenza della parte convenuta le
spese di lite devono essere poste a suo carico e sono liquidate
come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
### al pagamento in favore di ### che liquida nella somma di:
€ 18.334,52 a titolo di danno permanente biologico; € 1.657,20 a
titolo di inabilità totale per 30 giorni; € 828,6 a titolo di inabilità
relativa al 50% per 30 giorni, oltre interessi ex art.1284 co.4 cc
dal deposito della sentenza al saldo; ### al pagamento in favore
di ### degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere
dalla presente sentenza fino all'effettivo pagamento; ### alla
refusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in euro
5.077,00 per compensi (in applicazione dello scaglione compreso
tra € 5.201 e € 26.000 in ragione dell'effettiva condanna e in
applicazione dei valori medi), oltre spese generali, iva e cpa come
per legge, nonché rimborso spese vive euro 237,00.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza