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Sentenza

CIRCOLAZIONE STRADALE Sinistri stradali - Ricostruzione del fatto storico - Ref...
CIRCOLAZIONE STRADALE Sinistri stradali - Ricostruzione del fatto storico - Referto del pronto soccorso (Cc, articolo 2735)
Corte di appello di Reggio Calabria, 9 dicembre 2025 n. 1125
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
### S.p.A., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e
l'inammissibilità della domanda per asserita nullità dell'atto di
citazione e per violazione delle condizioni di proponibilità previste
dalla normativa in materia di risarcimento dei danni da circolazione
stradale, nonché il difetto di integrità del contraddittorio per
mancata evocazione in giudizio della proprietaria del veicolo, la
ditta “### ###”. Nel merito, contestava l'attendibilità della
ricostruzione dei fatti operata dall'attore, evidenziando la mancata
presenza di testimoni, l'assenza di intervento delle autorità e di
soccorsi sanitari, nonché la circostanza - ritenuta incongrua - che
il ### pur lamentando una grave frattura della tibia e del perone,
si fosse rivolto unicamente al proprio medico curante, senza
accedere ad un pronto soccorso ospedaliero. Dubitava, pertanto,
della riconducibilità delle lesioni dichiarate all'asserito incidente
con l'autocarro, sostenendo l'eventuale incompatibilità del tipo di
frattura con la dinamica descritta e prospettando la possibilità che
le stesse potessero derivare da eventi di natura diversa.
Contestava, inoltre, la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento
e le lesioni e riteneva eccessiva e indimostrata la richiesta
risarcitoria. Anche nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un
sinistro riconducibile alla condotta del conducente del veicolo, la
società deduceva comunque un concorso di colpa del pedone, il
quale - a dire della stessa - avrebbe dovuto accorgersi del veicolo
in manovra di retromarcia, percependo il rumore del motore e le
luci posteriori accese. Contestava, inoltre, la richiesta di danno
morale e di ulteriori voci di danno non patrimoniale, assumendo
che esse costituissero indebita duplicazione del danno biologico e
richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Quanto al modello C.A.I. prodotto, la ### ne negava l'efficacia
probatoria, trattandosi di un documento ritenuto privo di valore
confessorio nei confronti del terzo assicuratore. Concludeva,
pertanto, per il rigetto della domanda attorea in ogni sua parte,
reiterando le eccezioni preliminari di improcedibilità,
improponibilità e nullità dell'atto di citazione.
A seguito delle eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, il Giudice, con
provvedimento reso all'udienza del 20.06.2016, rilevava la
necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della ditta
“### ###”, quale proprietaria dell'autocarro ### targato ###,
e onerava parte attrice di procedere alla relativa integrazione entro
il termine fissato del 15.07.2016. In ottemperanza all'ordine
giudiziale, l'attore provvedeva a notificare atto di citazione per
integrazione del contraddittorio alla predetta società,
convenendone in giudizio il legale rappresentante pro tempore al
fine di renderla parte del procedimento in corso. ### tuttavia,
ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e rimaneva
contumace per l'intera durata del processo.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove
testimoniali ed all'udienza del 25.03.2019 veniva trattenuta in
decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione
alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 923/2019, pubblicata in data ###, oggi
appellata, il Tribunale di ### rigettava integralmente la domanda
proposta dal ### ritenendo insussistente la prova dell'effettivo
verificarsi del sinistro così come descritto dallo stesso e,
conseguentemente, del nesso eziologico tra l'asserita condotta del
conducente dell'autocarro e le lesioni lamentate.
Nello specifico, il Tribunale riteneva che l'attore non avesse fornito
prova adeguata delle circostanze del sinistro e della sua effettiva
verificazione. Osservava, innanzitutto, che la mancata
presentazione dell'attore al ### costituiva un elemento di
significativa criticità, in quanto privava il processo di un documento
pubblico idoneo a cristallizzare, con certezza, le prime dichiarazioni
rese dal paziente e le lesioni effettivamente riscontrate
nell'immediatezza dell'asserito accadimento. Il certificato
prodotto, rilasciato dal medico curante e successivamente
trasmesso alla ### veniva ritenuto non equiparabile, per valore
probatorio, al certificato di ### non essendo possibile verificarne
le circostanze di formazione, l'orario e la contestualità con l'evento
lesivo. Il Giudice evidenziava poi le rilevanti contraddizioni
emergenti dalle deposizioni testimoniali. In particolare, rilevava
come il teste ### avesse dichiarato di aver conosciuto il nome del
conducente ### proprio in occasione del sinistro, circostanza
smentita dalla deposizione di quest'ultimo, il quale affermava che,
dopo l'urto, si erano avvicinati soltanto il figlio dell'attore e altre
persone rimaste comunque distanti, escludendo che altri soggetti
si fossero avvicinati al luogo dell'accaduto. Tale inconciliabilità
rendeva inattendibile la deposizione del teste ### e, ad avviso del
Tribunale, incideva in modo decisivo sulla ricostruzione
complessiva dei fatti. Il Tribunale rilevava inoltre che la dinamica
dell'investimento non risultava chiarita con sufficiente certezza,
non essendo emerso dove e in quale modo il corpo dell'attore
avesse impattato con il veicolo, né come si fosse verificata la
caduta. Anche la deposizione del conducente ### veniva ritenuta
parziale e non idonea a ricostruire la dinamica dei fatti, risultando
priva di elementi decisivi per confermare l'impatto con il pedone
nei termini dedotti in citazione. Alla luce delle incongruenze e delle
carenze probatorie riscontrate, il Giudice riteneva totalmente
indimostrato il fatto dedotto in citazione e, di conseguenza,
rigettava la domanda attorea, ritenendo assorbita anche la
richiesta di rinnovata consulenza medicolegale. In ragione della
ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, disponeva,
inoltre, la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica per
valutare l'eventualità di profili penalmente rilevanti, con condanna
dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della ###
S.p.A.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ###,
### impugnava la sentenza n. 923/2019 del Tribunale di ###
articolando un unico complessivo motivo di appello che di seguito
si espone. ### deduceva un'erronea valutazione delle risultanze
istruttorie ed il travisamento delle prove testimoniali, lamentando
che il Tribunale avesse escluso la coerenza e l'attendibilità delle
dichiarazioni rese dai testi ### e ### ritenendole contraddittorie
tra loro e incoerenti rispetto al narrato dell'atto introduttivo. ###
l'appellante, il Giudice di prime cure si sarebbe “supinamente
uniformato” alla ricostruzione prospettata dalla compagnia
assicuratrice, senza un adeguato e approfondito esame delle
deposizioni raccolte. Sosteneva, al contrario, che entrambe le
testimonianze confermassero pienamente la dinamica allegata
dall'attore, nonostante la naturale approssimazione dovuta al
tempo trascorso tra l'evento e l'escussione. Evidenziava che i testi,
pur con differenze marginali (in particolare con riferimento
all'orario del fatto), avevano attestato in modo concorde che il
### veniva investito mentre percorreva la via ### in direzione
mare-monte e che il mezzo condotto dal sig. ### fuoriusciva in
retromarcia dall'### “###”. Le divergenze rilevate dal Tribunale
venivano ritenute di modesto rilievo e pienamente compatibili con
un ricordo genuino, non artatamente costruito. ### sottolineava,
inoltre, che le differenze riguardavano aspetti secondari (es. il
numero di persone presenti nell'immediatezza) e non intaccavano
la sostanza del racconto relativo alla dinamica del sinistro.
Contestava, pertanto, la valutazione operata dal Tribunale in
relazione alla difformità tra l'orario indicato nell'atto di citazione
(ore 10:30) e quello riferito dai testimoni (circa le ore 8:00),
osservando che l'indicazione delle 10:30 contenuta in citazione
derivava verosimilmente da un errore materiale o da
un'imprecisione nella fase di raccolta delle informazioni, non
potendo tale discrasia assumere valore tale da giustificare il
radicale rigetto della domanda, soprattutto a fronte della
concordanza dei testi sull'effettivo svolgimento della dinamica.
Ed ancora, l'appellante censurava la motivazione del Tribunale
nella parte in cui aveva giudicato inattendibili le dichiarazioni del
teste ### per la pretesa inconciliabilità con quanto riferito dal
conducente ### segnatamente in ordine al loro asserito incontro
dopo il sinistro. ### sosteneva che il Tribunale aveva tratto
conclusioni illogiche, non considerando che i testi avevano fornito
versioni coerenti con i rispettivi ruoli: il conducente, impegnato
nella manovra e poi nell'assistenza immediata al pedone, poteva
non ricordare tutte le persone intervenute; il ### invece, quale
soggetto estraneo e spettatore dell'accaduto, aveva una diversa
percezione degli eventi.
La diversità dei dettagli riferiti non poteva essere indice di
inattendibilità ma conferma della genuinità dei ricordi. Criticava,
poi, il ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva attribuito
carattere dirimente alla circostanza che l'attore non si fosse recato
presso un ### pubblico nell'immediatezza del fatto, evidenziando
come tale elemento non potesse condurre a escludere la riferibilità
causale delle lesioni al sinistro, soprattutto alla luce della
documentazione medica prodotta, del referto dell'### e della
stessa visita medico-legale eseguita dal fiduciario della ###
assicuratrice, che aveva riconosciuto un'invalidità permanente.
###, inoltre, lamentava che il Giudice di primo grado avesse
immotivatamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica
medico-legale, reiterata sia in sede istruttoria che nelle
conclusioni, nonostante la necessità di accertare il nesso causale
tra evento e lesioni e di valutare la sussistenza dei postumi
permanenti. Sosteneva che il Tribunale aveva rifiutato ogni
approfondimento istruttorio, omettendo di valutare
compiutamente le prove già acquisite e non dando seguito alle
richieste di prova testimoniale residua, di ordine di esibizione ex
art. 210 c.p.c. e di CTU. Richiamava, in proposito, l'art. 356 c.p.c.,
avanzando richiesta di integrazione istruttoria in appello volta a
completare l'accertamento del nesso eziologico e del quantum.
Ulteriore censura alla decisione del Tribunale era relativa alla
mancata considerazione del modulo di constatazione amichevole
sottoscritto dal ### e dal conducente ### da intendersi quale
documento che costituisce presunzione semplice circa il verificarsi
del sinistro con la dinamica ivi descritta, superabile solo con
adeguata motivazione.
Alla luce di tali motivi, l'appellante concludeva chiedendo la riforma
totale della sentenza impugnata, con accertamento della
responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro di proprietà
della ### la condanna della ### assicuratrice - in solido con la
proprietaria del mezzo - al risarcimento dei danni quantificati in €.
49.819,00 o nella maggiore o minore somma accertanda, e, in via
preliminare, l'ammissione delle richieste istruttorie già formulate
in primo grado, ivi compresa la CTU medico-legale.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il
### si costituiva ### a R.L., la quale chiedeva in via preliminare
dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto
dal ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata
contestava integralmente la fondatezza dei motivi di gravame
proposti dall'appellante e chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con
conferma integrale della sentenza di primo grado. Quanto alle
richieste istruttorie reiterate dall'appellante, l'appellata ne
chiedeva il rigetto, rilevando che esse erano già state
correttamente respinte dal Giudice di primo grado e che comunque
non avrebbero potuto in alcun modo supplire alla totale carenza di
prova in ordine all'an debeatur. Riteneva, in particolare,
inammissibili le richieste di prova testimoniale relative ai soggetti
non presenti al momento del sinistro e inutilmente dilatorie le
richieste di CTU medico-legale, posto che nessuna indagine
sanitaria avrebbe potuto sopperire alla mancata dimostrazione
dell'evento dannoso.
Fissata l'udienza di trattazione, sostituta dalla trattazione scritta
ex art 127 ter c.p.c., successivamente differita d'ufficio fino
all'udienza del 3.07.2025, la causa veniva assegnata a sentenza
con concessione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata
dall'appellata in sede di costituzione, è infondata.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente
alla riforma disposta dal D. Lgs. 149/2022, con la quale è stato
modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in
vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato
dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di
specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere,
a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del
provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che
vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata”. ### del citato articolo ha sollecitato più volte
l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle
### della Corte di cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16
novembre 2017 (in senso conforme anche ### SS.UU. n. ###
del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba
rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado”.
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di
un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo
formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della
sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle
censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di
ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con
precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli
indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che
l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della
propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo
grado ed individuando con sufficiente specificità i capi gravati e le
ragioni di censura. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni,
il Collegio ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti
dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel
merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità
dell'appello. 4. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e
non può trovare accoglimento, con integrale conferma della
sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze formulate dall'appellante, pur articolate sotto diversi
profili, si concentrano essenzialmente sulla presunta erroneità
della decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la prova
dell'effettivo verificarsi del sinistro e del relativo nesso causale tra
l'evento dedotto e il danno lamentato. ### imputa al Tribunale
un'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, un eccessivo
rilievo attribuito all'assenza di un referto di pronto soccorso,
nonché l'omesso apprezzamento del modello CAI e della
documentazione sanitaria prodotta.
Tali censure, che per la loro stretta connessione logico-giuridica
possono essere trattate congiuntamente, non meritano adesione.
Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione
del fatto storico nel processo civile è rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito, il quale è chiamato a valutare
globalmente le risultanze istruttorie, ponderando il complesso delle
prove raccolte alla luce dei criteri di attendibilità soggettiva e
oggettiva, della coerenza interna delle dichiarazioni e della loro
compatibilità con le circostanze del caso concreto.
Ritiene l'odierno collegio giudicante che il complesso delle
informazioni raccolte attraverso la documentazione acquisita in
giudizio, gli atti processuali e le deposizioni testimoniali non
consenta una ricostruzione chiara, coerente e univoca della
dinamica del sinistro riferito dall'appellante, concordandosi dunque
con le conclusioni formulate dal giudice di prime cure.
Pesa in primo luogo ad avviso dell'odierno collegio giudicante
l'assenza di un referto di pronto soccorso che possa avvalorare la
ricostruzione dei fatti operata dal ### censura in proposito la
sentenza di primo grado asserendo che il Tribunale avrebbe
attribuito un rilievo eccessivo alla mancata presentazione del ###
al ### nell'immediatezza del presunto sinistro, nonostante il
successivo ricovero presso l'### e la produzione di
documentazione clinica correlata.
Invero il referto del pronto soccorso assume particolare
importanza nella ricostruzione dei sinistri in quanto in grado di
fotografare la situazione nell'immediatezza dei fatti, garantendo
un chiaro ancoraggio con atto pubblico dotato di fede privilegiata
(Cass.20879.24) degli stessi dal punto di vista temporale e della
loro dinamica, anche avuto riguardo a quanto l'incidentato riferisce
al momento dell'accesso al nosocomio e che viene verbalizzato dal
medico del pronto soccorso con valore fidefaciente.
In difetto, si impone al giudice una verifica ancora più rigorosa dei
fatti riferiti nonché della compatibilità tra la dinamica dell'incidente
allegato e le lesioni denunciate.
In questo quadro, assume particolare rilevanza la considerazione
della gravità delle lesioni riferite, consistenti in una frattura della
tibia e del perone.
Esse si osserva costituiscono innanzi tutto un evento traumatico
che, secondo l'id quod plerumque accidit, determina un dolore
acuto ed una limitazione funzionale tali da rendere estremamente
probabile, se non naturale, il ricorso immediato all'assistenza
sanitaria di emergenza; a tale considerazione deve aggiungersi la
considerazione dell'età avanzata del danneggiato, che avrebbe
reso ancor più verosimile la necessità di un pronto intervento
medico e, quindi, di un accesso immediato ad una struttura di
pronto soccorso, posto che i soggetti anziani sono maggiormente
esposti a complicanze e richiedono una più rapida valutazione
diagnostica. Già da questo punto di vista appare anomalo che il
### si sia rivolto al proprio medico di fiducia nell'immediatezza
del fatto riferito piuttosto che ad una struttura ospedaliera.
Ancora, proprio avuto riguardo alle lesioni riferite, appare anomalo
che a fronte di uno scontro con un mezzo di dimensioni importanti
come un autocarro, mentre lo stesso proseguiva in retromarcia,
non siano state riscontrate lesioni o escoriazioni plurime in altre
parti del corpo, avendo riportato a seguito dello scontro solo la
frattura alla gamba sinistra, pur avendo in citazione il ###
dichiarato in di essere stato travolto dall'autocarro.
Persino i testi sentiti -sulla cui attendibilità generale si dirà - a
seguito di apposita domanda del giudice, non sono stati in grado
di riferire la presenza di sangue sull'asfalto.
Emerge dunque, da questo punto di vista, una assoluta carenza
probatoria che neppure la documentazione sanitaria prodotta
appare idonea a supplire, non fornendo informazioni cliniche
coerenti con la dinamica del fatto dannoso così come raccontato
dall'attore/ appellante, essendosi il ### limitato a ricoverarsi per
sottoporsi all'intervento ortopedico alla gamba e null'altro.
Né, tantomeno, può darsi seguito a quanto dedotto dall'appellante
in merito al rilievo da attribuirsi alla valutazione medico-legale
proveniente dal fiduciario della ### assicuratrice. Tale
accertamento era stato svolto con finalità meramente estimative,
in funzione liquidatoria, e non è certamente idoneo a contenere
alcuna assunzione di responsabilità né alcun giudizio circa la
concreta riconducibilità dell'evento lesivo a un fatto di circolazione
stradale.
La relazione del medico fiduciario, priva di un'indagine eziologica
approfondita e di un riscontro diretto del fatto storico, non
costituisce prova dell'an debeatur, non essendo idonea a dare
prova della verificazione storica del sinistro e della sua dinamica.
Tali contraddizioni vanno poi collegate alle incongruenze emerse
nel corso delle deposizioni testimoniali che ad avviso dell'odierno
collegio giudicante, non si esauriscono in meri dettagli marginali,
ma attengono a circostanze essenziali del fatto.
Una prima incongruenza si riscontra in ordine all'identità del
conducente del veicolo asseritamente coinvolto. ###, tanto
nell'atto introduttivo del giudizio quanto nella memoria ex art. 183
c.p.c., aveva indicato come conducente il sig. “###”, circostanza
ribadita dal teste ### che dichiarava di aver appreso, in occasione
del sinistro, che alla guida vi fosse tale persona.
Tuttavia, in sede di escussione testimoniale è emerso che il
soggetto effettivamente alla guida rispondeva al nome di
“Gianluca” e non di “###”, determinando una discrepanza non
attribuibile a mero lapsus o svista, ma a un errore ripetuto e
sostanziale che mina l'affidabilità complessiva della narrazione. Né
può ritenersi risolutiva la successiva precisazione offerta su
impulso della difesa appellante, la quale, nel tentativo di
giustificare l'incongruenza, ha prospettato l'errore quale semplice
imprecisione nominale, non potendosi in tal modo superare la
pluralità di atti processuali nei quali la medesima erronea
indicazione è stata reiterata dalla stessa parte e condivisa dai
testimoni.
Ulteriore profilo di contraddizione emerge con riferimento alla
presenza del teste ### sul luogo del sinistro. ### la sua
deposizione, egli avrebbe assistito direttamente all'accaduto, si
sarebbe avvicinato all'appellante ferito, prestando soccorso e
contattando il figlio della vittima. Diversamente, il teste ### ha
riferito che, a seguito dell'urto, si sarebbero fermate alcune
persone ma che nessuno si sarebbe avvicinato al pedone.
La divergenza, dunque, non concerne un aspetto marginale o
secondario, bensì una circostanza centrale e immediatamente
percepibile - la presenza o meno di un soccorritore e la conoscenza
tra teste e investitore che difficilmente potrebbe essere oggetto di
errore di memoria, trattandosi di un evento di immediata
percezione.
Persino l'orario del sinistro, è stato indicato dall'appellante in modo
contraddittorio come evidenziato dallo stesso giudice di prime
cure.
In questo contesto, la circostanza del mancato accesso al ### non
appare affatto sproporzionata, ma si colloca all'interno di un più
ampio quadro di valutazione delle prove. La circostanza assume
rilievo non come preclusione assoluta, ma come elemento
oggettivo idoneo a corroborare i dubbi già insorti in ordine
all'attendibilità delle deposizioni testimoniali e alla complessiva
verosimiglianza della ricostruzione di parte appellante. In presenza
di un impianto probatorio, segnato da contraddizioni e lacune
significative, la mancanza di un referto immediato, dotato di
attendibilità formale e di capacità “cristallizzante” del fatto lesivo,
rappresenta un ulteriore tassello che legittima a ritenere non
raggiunta la prova del sinistro e del relativo nesso causale.
Le incongruenze così riscontrate, valutate nel loro insieme,
giustificano appieno il giudizio di inattendibilità già espresso dal
Tribunale consentendo di superare anche il valore probatorio del
modello di constatazione amichevole di incidente (###
sottoscritto dall'appellante e dal conducente del veicolo
investitore, peraltro citato da entrambe le parti ma non prodotto
in atti, considerato che tali incongruenze impongono di dubitare
della stessa verificazione del sinistro.
In definitiva, nell'ambito di un quadro probatorio già gravemente
compromesso, la constatazione amichevole non è in grado di
assumere un ruolo risolutivo nell'accertamento del fatto storico,
non apparendo idonea a confermare con sufficiente certezza la
versione dell'appellante.
In definitiva, le considerazioni sin qui svolte conducono ad un
totale rigetto delle censure avanzate dall'appellante, dal momento
che non può ritenersi provata l'effettiva verificazione del sinistro
nei termini allegati e, conseguentemente, del nesso causale tra
l'asserito evento e le lesioni dedotte.
Parimenti infondate devono ritenersi le censure rivolte al diniego
di ulteriori mezzi istruttori. Ciò, in quanto i soggetti indicati - quali
medici, fiduciari assicurativi, accertatori antifrode - non sono dei
testimoni diretti dei fatti e, conseguentemente, non possono
fornire alcun contributo significativo all'accertamento della
dinamica del sinistro. Tali richieste, infatti, risultano prive di
concreta attitudine dimostrativa con riguardo agli elementi
essenziali dell'an debeatur e mirano ad acquisire elementi soltanto
indiretti.
Sulla scorta di tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato
e la sentenza confermata. 5. Al totale rigetto dell'appello consegue
la condanna dell'appellante ### al pagamento delle spese di lite
del presente grado in favore dell'appellata. Le spese sono calcolate
nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di
cui al D.M. 140/12 come modificato dal DM.147/2022 in relazione
al valore della causa di appello (ovvero €. 49.819,00), applicando
i valori minimi, attesa la bassa complessità della causa (fase di
studio euro 1.029,00; fase introduttiva €. 709,00; fase istruttoria
€. 1.523,00; fase decisionale €. 1.735,00, totale €. 4.996,00),
oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come
modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile
al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere
totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio
del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando
sull'appello RG. 738.19 proposto avverso la sentenza n. 923/2019
del Tribunale di ### emessa in data ### e pubblicata il
successivo 21.06.2019 nell'ambito del procedimento recante n.
139/2016 R.G.A.C., così provvede: - rigetta interamente l'appello,
e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza; - condanna
l'appellante ### (C.F.: ###) alle spese di lite del presente grado,
che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in
complessive €. 4.996,00 in favore di ### a R. L. (C.F.: ###),
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale
ed I.V.A. e C.P.A. come per legge; - nulla nei rapporti con
l'appellato contumace.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma
pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa
impugnazione.
Avv. Antonino Sugamele

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