Condomini morosi.
Tribunale di Chieti, Sentenza n. 608/2024 del 11-12-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
dr. ### pronuncia la seguente sentenza dandone lettura all'udienza
dell'11 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies
c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1079 del ruolo
contenzioso generale dell'anno 2024, e vertente tra ### S.R.L.S.
(P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede ###/A, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli
avv.ti ### e ### in virtù di delega posta in calce al ricorso
introduttivo, ricorrente; e ### (C.F. ###), in qualità di
amministratore del ### “###”, corrente in ### via ### n. ###
resistente;
Oggetto: obblighi del condominio.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, la società ### S.r.l.s. ha chiesto che sia
ordinato al resistente ### in qualità di ### del ### “### ### ”,
corrente in ### via ###, di comunicare alla ricorrente il nome, il
cognome, il codice fiscale e l'indirizzo di residenza esatto di ciascuno
dei condomini morosi del predetto ### come risultanti dall'anagrafe
condominiale di cui all'art. 1130 n. 6, c.c., nonché gli importi dovuti
da ciascuno di essi e non pagati al ### con i rispettivi millesimi.
A sostegno della domanda ha rappresentato, tra l'altro, che: con
decreto ingiuntivo 320/2023, emesso il 3 maggio 2023 dal Giudice di
### di ### è stato ingiunto al ### “### ### ”, corrente in ###
via Pescasseroli n. 62-64, di pagare alla società ### S.r.l.s. la somma
di € 610,00, oltre interessi come da domanda e spese e competenze
della procedura; il decreto ingiuntivo n. 320/2023, notificato in data
10 maggio 2023 e non opposto, è stato dichiarato esecutivo con
decreto del Giudice di ### di ### del 28 giugno 2023; il debitore
non ha effettuato il pagamento ingiunto, per cui in data 29 giugno
2023 la ### S.r.l.s. ha notificato l'atto di precetto contenente
l'intimazione a pagare la complessiva somma di € 1.203,47; poiché il
### “### ### ” non ha provveduto al pagamento dell'importo
precettato, con comunicazione a/r, ricevuta il 23 agosto 2023, la
ricorrente ha diffidato l'### a fornire l'elenco dei condomini morosi
ex art. 63 comma 1 disp. att. c.c. con l'indicazione esatta dei dati
anagrafici, dei relativi millesimi di proprietà e del debito pro quota
ripartito, al fine di poter procedere esecutivamente nei loro confronti
per il recupero delle somme dovute; la ricorrente non ha ottenuto
alcuna risposta, per cui con la successiva comunicazione a mezzo pec
del 6 maggio 2024 ha diffidato nuovamente l'### a fornire l'elenco
dei condomini morosi ex art. 63 comma 1 disp. att. c.c.; tali richieste
non sono state soddisfatte, posto che l'### non ha comunicato i dati
dei morosi; all'attualità il debitore non ha provveduto al saldo del
dovuto né l'### ha comunicato i dati relativi ai condomini morosi.
La parte resistente è rimasta contumace.
Tanto brevemente premesso in ordine alla posizione delle parti, va
osservato in punto di diritto che la novella di riforma della disciplina
condominiale, avvenuta con la legge n. 220/12, ha innovato, tra
l'altro, il contenuto dell'art. 63 disp. att. c.c., introducendo, a carico
dell'amministratore l'obbligo di “(…) comunicare ai creditori non
ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. La
norma in questione stabilisce, in capo al mandatario
(l'amministratore), un obbligo di collaborazione nei confronti dei terzi
titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, rendendone
sanzionabile la colpevole inerzia.
Del resto, dal presupposto dell'immediata riferibilità ai singoli
condomini degli effetti delle obbligazioni assunte dal condominio ed
alla conseguente azionabilità pro quota del credito del terzo nei
confronti di ciascun condomino - fatto proprio peraltro da nota
giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. SS.UU. sent. n. 9148/08)
- si deve far discendere che, laddove sia richiesta la comunicazione
dei dati relativi ai condomini morosi in favore di terzi creditori del
condominio, si viene a configurare un vero e proprio obbligo di
protezione a tutela di chi, vantando un credito nei confronti del
condominio, senza quei dati non sarebbe messo nelle condizioni di
realizzare parzialmente il suo credito.
Per di più la previsione del successivo comma 2 dell'art. 63 disp. att.
c.c. (secondo il quale “i creditori non possono agire nei confronti degli
obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri
condomini”) sembra idonea ad apportare forza dimostrativa alla tesi
sostenuta, rafforzando la convinzione di poter ipotizzare, in favore del
creditore, la coercibilità dell'obbligo di comunicazione imposto per
legge all'amministratore di condominio.
Sulla base delle considerazioni appena svolte, la domanda proposta
dalla società ### S.r.l.s. va accolta e l'### del ### va condannato
a comunicare alla ricorrente i dati afferenti tutti i condomini morosi
rispetto al credito vantato dalla ricorrente medesima. La ricorrente,
infatti, ha dimostrato in primo luogo di essere creditrice del ###
resistente, mediante produzione di copia del decreto ingiuntivo
emesso dal Giudice di ### di ### nei confronti del ### (si veda
doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente) e, in secondo luogo, ha
dimostrato di aver richiesto la documentazione in questione. ### del
### dal canto suo, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato
di aver adempiuto all'obbligazione su di esso incombente.
Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha chiesto che sia
disposta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro per
ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ### l'art. 614 bis
c.p.c. che con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò
sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. La misura prevista dall'articolo appena citato è
funzionale a favorire la conformazione al diritto della parte
inadempiente e, conseguentemente, ad evitare la produzione del
danno, o quanto meno, per ridurre l'entità del possibile pregiudizio;
in secondo luogo assicura l'esigenza di garantire un serio ristoro di
fronte al perdurare dell'inadempimento, in funzione quindi deflattiva
del possibile contenzioso successivo, derivante dall'eventualità che si
produca un danno non integralmente soddisfatto dalla statuizione
giudiziale.
Alla luce di quanto esposto è possibile stabilire una somma di denaro
dovuta dalla resistente per ogni giorno, in caso di eventuale ritardo
nell'esecuzione del provvedimento. In considerazione del valore del
credito, da un lato, e della semplicità dell'adempimento, dall'altro
(consistente nella semplice comunicazione di dati facilmente
reperibili), questo ### ritiene equo fissare la somma di € 30,00, oltre
interessi legali, per ogni giorno di ritardo a partire dal ventesimo
giorno successivo alla notifica del provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in
dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e
deduzione disattesa: - in accoglimento della domanda di parte
ricorrente, condanna ### in qualità di ### del ### “### ### ”,
corrente in ### via ### n. ###, di comunicare alla ricorrente il
nome, il cognome, il codice fiscale e l'indirizzo di residenza di ciascuno
dei condomini morosi del predetto ### nonché gli importi dovuti da
ciascuno di essi e non pagati al condominio con i rispettivi millesimi in
relazione al credito vantato dalla ### S.r.l.s.; - ai sensi dell'art. 614
bis c.p.c., fissa, come dovuta dall'### di ### in favore della società
### S.r.l.s., la somma di € 30,00, oltre interessi legali, per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione del comando di cui al precedente
punto, a partire dal ventesimo giorno successivo dalla notifica del
presente provvedimento; - condanna parte resistente alla refusione,
in favore di parte ricorrente delle spese della presente procedura che
liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso
forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da
liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
09-01-2025 05:30
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