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Sentenza

Condominio negli edifici - Documenti contabili - Esibizione (c.c., articoli 1129...
Condominio negli edifici - Documenti contabili - Esibizione (c.c., articoli 1129; 1130 bis; c.p.c., articolo 360)
Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 766/2025 del 21-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, ### composta da: 1) ### 2) ### 3)
### rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1919/2022 R.G., promosso in grado di appello
da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (p.e.c.:
###) e dall'avv. ### (p.e.c.: ###) appellante nei confronti di ###
(C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (p.e.c.: ###)
appellato e di ### “###”, sito in ### via ### 24, (C.F. ###), in
persona del legale rappresentante ed amministratore pro tempore
appellato contumace ### per l'appellante: “Piaccia alla ###ma Corte
d'Appello di Palermo respinta ogni contraria istanza, previa
sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione provvisoria
della sentenza di primo grado n. 1261/2022 emessa dal Tribunale di
### pubblicata in data ### nel procedimento RG 1474/2021
Repertorio 1457/2022 del 17/10/2022 ex art. 283 c.p.c. riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: - in via preliminare e/o
pregiudiziale: dichiarare il difetto di rappresentanza del geometra
### quale amministratore del condominio “###” sito in ### via
### 24 in assenza di delibera assembleare autorizzativa a introdurre
il giudizio di primo grado; - in via principale: respingere tutte le
domande formulate dal ### c.f. ### in proprio e quale
amministratore pro tempore del ### “###” sito in ### 24, c.f ###
nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto
voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 305/2021 del
30/03/2021 RG n. 621/2021. - In ogni caso, voglia dichiarare il
geometra ### personalmente o quale amministratore del ###
“###” sito in ### 24, tenuto a consegnare al sig. ### i documenti
ancora mancanti rispetto al decreto ingiuntivo n. 305/2021 RG
621/2021 emesso dal Tribunale di ### e di seguito dettagliati:
Rispetto alla voce “### Schindler”: a) lettera d'ordine 21.01.2015;
b) copia delle ### versate per € 1.480,00; c) copia degli estratti
conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti.
Rispetto alla voce “### (...)”: a) del contratto di appalto; b) di copia
degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti
eseguiti ### alla voce “### Nicotra”: a) del contratto di appalto; b)
delle fatture mancanti per € 1.000,00 c) degli ordini di bonifico
mancanti per € 1.000,00 d) delle ritenute versate; e) di copia degli
estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti.
### alla voce “### impianti”: a) del contratto di appalto; b) di copia
degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti
eseguiti. ### alla voce “### tecniche”: a) delle fatture mancanti
relative all'ing. (...) per € 2.462,40 b) degli ordini di bonifico mancanti
per € 4.123,68 relativi ad ### (...), ### e ordini di bonifico eseguiti
relativi al Dott.ssa Licausi. d) delle ritenute versate e) di copia degli
estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti.
### alla voce “### amministrazione, acquisto terreno notarili e
catastali” a) delle fatture o dei giustificativi mancanti per € 6.085,43
tra cui - bonifico per acquisto terreno € 5.000,00 - compenso
amministratore per € 500,00 - spese comune genio civile e trascrizioni
licenze per € 715,80 - pulizia straordinaria vano scale - spese postali
per bonifici ristrutturazioni edilizia; b) degli ordini di bonifico o dei
pagamenti mancanti per gli stessi importi c) di copia degli estratti
conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti d) delle
ricevute di versamento delle ritenute d'acconto ### alla voce “###
Enel” a) di copia degli estratti conto corrente condominiale relativi ai
pagamenti eseguiti. Vinte le spese di entrambi i giudizi.” ### per
### “Chiede all'###ma Corte d'Appello di Palermo, reietta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa 1) condannare l'appellante al
pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art.283 c.p.c., II°
comma, nella misura che riterrà di giustizia, per manifesta
infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecituva della
sentenza impugnata; 2) rigettare l'appello proposto da controparte e,
conseguentemente, confermare la sentenza n.1261/2022, emessa dal
Tribunale di ### con vittoria di spese e compensi del presente grado
di giudizio; 2) in caso di riforma, annullare ovvero revocare il decreto
ingiuntivo n.305/2021, emesso dal Tribunale di ### per tutte le
ragioni meglio spiegate in narrativa; 3) condannare l'appellante per
responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., giusta istanza formulata in
primo grado con memoria ex art.183 c.p.c. 6° comma n.2; 4)
condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di
lite di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ### quale condomino dello stabile ### sito in ### via ### n.
24, premettendo di aver rilevato alcune discrepanze tra le somme
versate nel 2016 per l'installazione dell'ascensore condominiale e
quelle risultanti dalla certificazione redatta dall'amministratore, geom.
### ai fini della relativa detrazione fiscale, agiva in via monitoria
contro il ### e contro il predetto amministratore al fine di ottenere
la consegna della documentazione condominiale indicata nell'istanza
(attinente, essenzialmente, a: fatture/quietanze/pagamenti/bollettini
e ogni ulteriore giustificativo di spesa per la realizzazione
dell'ascensore, spese murarie, finestre e cancello, impianto elettrico e
ascensore, progettazione e direzione dei lavori, sicurezza, compenso
amministratore, spese Comune, ### civile, trascrizioni e licenze,
pulizia, ristrutturazione edilizia, allaccio contatore) unitamente
all'elenco dei condomini morosi.
Il Tribunale di ### accoglieva il ricorso e con decreto n. 305/2021
ingiungeva al ### in persona dell'amministratore p.t. nonché
all'amministratore ### personalmente, di consegnare la
documentazione suddetta.
Avverso il citato decreto proponevano opposizione, con un unico atto,
### e il ### osservando: che la controparte aveva richiesto
all'amministratore in sede ###già di prendere visione dei documenti
e di estrarne copie a proprie spese, in base a quanto previsto dall'art.
1130 bis c.c., bensì l'invio con sollecitudine delle copie dei documenti,
senza peraltro alcun riferimento ai costi; che l'amministratore, pur a
fronte di tale irrituale richiesta, aveva comunque consegnato copia
della documentazione in proprio possesso; che ne era seguito uno
scambio di ulteriore corrispondenza con richiesta da parte
dell'avversario di chiarimenti e integrazioni cui l'amministratore aveva
comunque dato seguito; che era stata la controparte a tenere un
atteggiamento non collaborativo; che, con precipuo riferimento
all'elenco dei condomini morosi, la ratio della disposizione contenuta
nell'art. 63 disp. att. c.c. è di permettere a soggetti terzi rispetto al
condominio, che siano necessariamente creditori del condominio, di
venire a conoscenza di dati che altrimenti non sarebbero loro
disponibili, mentre nel caso in esame non risulta che ### sia un
creditore del condominio e, in ogni caso, egli, in quanto condomino, è
pienamente a conoscenza della situazione contabile condominiale,
essendo sempre stato invitato alle riunioni assembleari ed avendo
sempre ricevuto i verbali, i bilanci ed i prospetti di ripartizione delle
spese.
Domandavano pertanto l'annullamento e/o la revoca del decreto
monitorio.
Si costituiva l'opposto eccependo, preliminarmente, il difetto di
rappresentanza del geom. ### quale amministratore del ### in
assenza di delibera assembleare autorizzativa a introdurre il giudizio;
nel merito, reiterava la fondatezza della pretesa azionata in monitorio.
La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza
1261/2022 con cui il Tribunale adito dichiarava l'improcedibilità della
domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione
obbligatoria e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo
condannando l'opposto al pagamento delle spese processuali. 2. Ha
interposto gravame ### È censurata, innanzi tutto, la statuizione di
improcedibilità, per l'assunta violazione e/o falsa applicazione dell'art.
5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010, atteso che la questione relativa alla
procedibilità della domanda non è mai stata eccepita né rilevata nel
corso dell'intero processo bensì sollevata per la prima volta soltanto
all'interno della sentenza impugnata. Nel merito, l'appellante insiste
per l'accoglimento della domanda avanzata, ribadendo
l'incompletezza della documentazione fornita dalla controparte anche
nel corso del giudizio e reiterando il proprio interesse ad ottenere pure
l'elenco dei condomini morosi. E' riproposta infine l'eccezione sul
“difetto di rappresentazione” in capo all'amministratore, in assenza
dell'autorizzazione dell'assemblea alla costituzione in giudizio,
essendo stato l'amministratore evocato non in rappresentanza dei
condomini, ma quale soggetto inadempiente alle funzioni dallo stesso
svolte nei confronti del singolo condomino.
Si è costituito ### il quale, precisando altresì di non essere più
amministratore del ### a far data dal 24.2.2023, ha domandato la
conferma della sentenza impugnata o, in caso di sua riforma, la revoca
del decreto ingiuntivo opposto.
Nessuno si è costituito nel presente grado per il ###
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 10.1.2025, assegnato
per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe,
è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art.
190 c.p.c. di quarantasette dalla comunicazione del provvedimento
per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni
per le memorie di replica.
* * *
3. Va innanzi tutto dichiarata la contumacia del ### che non si è
costituito nell'odierno giudizio di gravame, nonostante la regolare
notifica dell'atto di impugnazione. 4. Sempre in via preliminare, deve
essere affrontata la questione della intervenuta, in data ###,
cessazione della carica di amministratore in capo a ### (cfr. nel
fascicolo di entrambe le parti) che, a dire dall'odierno appellante,
determinerebbe la “improcedibilità e/o inammissibilità
dell'opposizione” proposta dal predetto ### e, inoltre, della relativa
“partecipazione al presente giudizio di appello” per “carenza di
interesse a resistere” (v. nelle note di trattazione scritta depositate
dall'appellante in data ###, ma v. anche il tenore della relativa
comparsa conclusionale).
Ora, premesso che l'ingiunzione oggetto dell'odierno giudizio di
opposizione è stata chiesta e ottenuta anche nei confronti di ###
“personalmente”, ritiene la Corte che la sopravvenuta cessazione della
carica di amministratore non possa incidere né sulla legittimazione
dello stesso ### a coltivare l'opposizione avverso l'ingiunzione
emessa, come detto, anche nei suoi confronti “personalmente” né e,
comunque, sulla prosecuzione del processo e/o sull'interesse del
medesimo ### a parteciparvi.
Osservato infatti che l'obbligo di consegna grava sull'amministratore,
non in proprio, ma quale mandatario con rappresentanza dei
condomini e depositario, proprio in virtù del suo mandato, della
documentazione condominiale, sì che la domanda dell'ingiungente
andava proposta e coltivata unicamente nei confronti del ### è
comunque il tenore delle conclusioni di merito comunque rassegnate
e precisate dall'appellante, anche in epoca successiva all'intervenuta
cessazione della carica di amministratore, ad evidenziare la
persistenza dell'interesse di ### alla partecipazione al giudizio,
avendo ### non solo reiteratamente richiesto “in via principale” la
conferma del decreto ingiuntivo opposto, ma altresì domandato “In
ogni caso” dichiararsi il “geometra ### personalmente” tenuto a
consegnare la documentazione mancante. 5. Va peraltro rilevato che
nemmeno appare possibile l'adozione di una pronuncia di “cessazione
della materia del contendere” in relazione alla posizione assunta dal
### come pure ipotizzato dall'appellante (v. sempre il tenore delle
note di trattazione scritta depositate dall'appellante in data ###), non
risultando che la documentazione persistentemente domandata da
### sia stata da egli medio tempore acquisita, nonostante il
deliberato del 7.12.2022 (v. all. B alle citate note di trattazione scritta
dell'appellante). La citata pronuncia (di cessazione della materia del
contendere) è comunque incompatibile, ancora una volta, con il
contenuto delle conclusioni rassegnate dal medesimo impugnante,
che sono espressive del suo perdurante interesse ad ottenere la
conferma del decreto ingiuntivo opposto e la consegna della
documentazione domandata. 6. Passando, quindi, al merito del
gravame, deve osservarsi quanto segue. 6.1. E' in effetti fondato il
primo motivo relativo alla declaratoria di improcedibilità
dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione
obbligatoria.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che nessuna eccezione o rilievo
sul tema della procedibilità della domanda sono stati sollevati
tempestivamente.
A mente dell'art.5 del D.lgs. 28/2010, l'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza; ne consegue che, una volta
tenutasi la prima udienza senza che nessuno abbia contestato il
mancato avvio del procedimento di mediazione, la domanda non può
più essere dichiarata improcedibile (v. anche recentemente sul tema
Cass. 205/2024). ### di improcedibilità non è del resto rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 21381/2018 pure
richiamata da Cass. 12896/2021) e, peraltro, in mancanza della
tempestiva eccezione del convenuto, ed ove il giudice di primo grado
non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso anche al
giudice di appello rilevare l'improcedibilità.
6.2. Deve ora osservarsi che l'accoglimento del primo motivo non
comporta per ciò solo la conferma dell'ingiunzione emessa, dovendosi
valutare la fondatezza della pretesa fatta vale da ### Sotto tale
profilo, esclusa la necessità della delibera assembleare di
autorizzazione dell'amministratore all'introduzione del giudizio di
opposizione nell'interesse del ### già destinatario dell'ingiunzione e,
dunque, evocato in giudizio dal presunto creditore, peraltro
correttamente in quanto unico legittimato rispetto alla pretesa
azionata, collocandosi la consegna richiesta all'amministratore, pur
sempre, nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega
l'amministratore stesso al ### e gravando dunque, come sopra
detto, l'obbligo di consegna sull'amministratore quale mandatario con
rappresentanza dei condomini - mentre la citata autorizzazione
dell'assemblea è necessaria solo con riferimento alle cause che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1131 commi
2 e 3 c.c. (v. tra le più recenti Cass. 342/2023) - deve innanzi tutto
considerarsi che ciascun comproprietario ha la facoltà chiedere e
ottenere l'esibizione dei documenti contabili del ### in qualsiasi
tempo e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta , sempre
che l'esercizio di tale facoltà non sia di ostacolo all'attività di
amministrazione, non risulti contraria ai principi di correttezza e non
si risolva in un onere economico per il condominio, atteso che i costi
relativi alle operazioni compiute deve gravare esclusivamente sul
condomino richiedente (Cass. civ., sez. II, 21/09/2011, n. 19210). La
facoltà del singolo condomino di richiedere e di ottenere
dall'amministratore del ### l'esibizione dei documenti rimane,
quindi, correlata al rispetto di principi di correttezza, spettando, in
particolare, al condomino istante l'onere di dimostrare che
l'amministratore non gli abbia consentito di esercitare detta facoltà
(v. 15996/2020 che richiama altresì Cass., Sez. 2, 28/01/2004, n.
1544; Cass. Sez. 2, 19/05/2008, n. 12650). In altri termini, con
riferimento all'esibizione dei documenti condominiali nessun obbligo
di consegna incombe sull'amministratore in favore del singolo
condomino, il quale ha solo diritto di prendere visione dei documenti
stessi ed eventualmente estrarne copia a sue spese, così esercitando
il diritto di accesso agli atti e rilevando, eventualmente quale grave
inadempimento, una condotta ostativa dell'amministratore rispetto
all'esercizio di tale diritto.
Nel caso in esame, deve escludersi che sia stata dimostrata a cura del
richiedente l'indisponibilità dell'amministratore a consentire la visione
dei documenti come prescritto dall'art. 1130 bis c.c., né risulta una
qualche condotta ostativa al riguardo imputabile al convenuto.
Emerge, al contrario, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra
le parti che il geom. ### ha riscontrato la prima richiesta del
18.3.2018 con cui il condomino domandava “l'invio con sollecitudine
delle copie delle ricevute fiscali e/o fatture di pagamento”
relativamente alle spese sostenute per l'installazione dell'ascensore
ed il rilascio della certificazione necessaria per le connesse detrazioni
fiscali e che tale documentazione veniva offerta e “consegnata” al
legale dello stesso richiedente, avv. ### seppur ritenuta dal
destinatario incompleta ma senza indicazione della specifica
documentazione mancante (v. la missiva nell'interesse di ### R. del
4.4.2019). ### provvedeva a riscontrare anche la successiva
missiva del 4.4.2019 fornendo una serie di indicazioni sulle spese e
sulla consultabilità, inoltre, dell'elenco condomini morosi in base al
riparto consuntivo 2018 già trasmesso, con invito comunque al
richiedente a far pervenire un elenco delle fatture ed atti in suo
possesso onde consentire all'amministratore medesimo di procedere
all'integrazione sollecitata (v. la missiva dell'amministratore del
15.4.2019). In seguito, l'amministratore manifestava anche la propria
disponibilità ad un incontro con il richiedente per eventuali ulteriori
chiarimenti (v. la missiva del 12.6.2019).
Non risulta che tale incontro sia mai avvenuto, né è stato allegato,
dedotto o dimostrato un postumo rifiuto dell'amministratore
all'incontro con il condomino.
Per ciò che riguarda poi la chiesta consegna dell'elenco dei condomini
morosi, in disparte ogni considerazione sull'assenza di una specifica
posizione di credito che, in base al tenore letterale della disposizione
contenuta nell'art. 63 disp.
Att. c.c., legittimerebbe il richiedente ad esercitare la facoltà ivi
prevista, va comunque rilevato che l'elencazione richiesta da ### è
ricavabile dai bilanci consuntivi, l'ultimo dei quali specificamente
trasmesso dall'amministratore all'odierno appellante nel mese di
maggio 2020 (v. all. 11 nel fascicolo dell'appellato) anteriormente alla
richiesta di ingiunzione.
Alla luce delle su esposte considerazioni deve escludersi la concreta
ricorrenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordine di
consegna persistentemente domandato da ### con conseguente
necessaria reiezione delle pretese da quest'ultimo fatte valere e
conferma, quindi, sia pure sulla di motivazioni differenti da quelle
adottate dal Tribunale, della revoca del provvedimento monitorio
opposto.
6. Per ciò che attiene alle spese del presente grado, l'appellante,
sostanzialmente soccombente, va condannato a rifondere all'appellato
costituito le spese suddette, liquidate come in dispositivo, tenuto
conto del valore della lite e della natura e caratteristiche dell'attività
difensiva effettivamente dispiegata.
Nulla va disposto sulle spese del presente grado nei rapporti
processuali tra l'appellante e il ### rimasto contumace.
Non ricorrono infine le condizioni, stante l'accoglimento del primo
motivo di gravame, per la condanna dell'impugnante ai sensi dell'art.
96 c.p.c., come invece domandato da ###
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 1261/22 resa in
data ### dal Tribunale di ### accoglie l'opposizione proposta
avverso il decreto ingiuntivo n. 305/2021 reso dal Tribunale di ###
in data ### e, per l'effetto, revoca il citato provvedimento monitorio;
conferma per il resto la sentenza impugnata; condanna l'appellante a
rifondere in favore di ### le spese del presente grado che liquida in
complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per
legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 7.5.2025 ### est.
Avv. Antonino Sugamele

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