Condominio negli edifici – Supercondominio – Consiglio di condominio – Nomina dei consiglieri – Competenza – Assemblee dei singoli condomini – Spettanza
SUPERCONDOMINIO
Tribunale di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 21 marzo 2025, n. 2881 – Giudice Conforti
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19501/2023 R.Gen.Aff.Cont. ai sensi degli artt. 281 decies, sexies comma terzo c.p.c.
Tra
(...) elett.te dom.ta in Napoli, alla Via (...) presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(...) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. (...), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed elett.te domiciliato presso il cui studio e in Napoli alla via (...)
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare CONCLUSIONI: come da verbale del 4.2.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale richiama gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con ricorso depositato il 26.9.2023 ai sensi degli artt. 281 decies ss c.p.c. (...) quale proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del Condominio di Via (...), Lotto 12, ha proposto impugnazione avverso la delibera assembleare assunta in data 26.06.2023, limitatamente al punto "3" all'O.D.G. avente ad oggetto "Nomina del Rappresentante del Lotto 12 per il Consiglio del Supercondominio parti comuni (...)".
A sostegno della svolta opposizione ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 67 disp. att. c.c. e 1136 c.c., in quanto la nomina del rappresentante di cui al punto "3" richiedeva un quorum deliberativo maggiore di quello in concreto raggiunto, vale a dire la maggioranza intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio (quindi 667,00 millesimi richiesti dalla legge in luogo di 631,00 millesimi favorevoli).
Il (...) nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rappresentando che in modo erroneo parte ricorrente aveva ritenuto che con la delibera impugnata al punto 3 fosse stato nominato il rappresentante per l'assemblea del supercondominio; in realtà si era provveduto a nominare una figura diversa ossia rappresentante del consiglio del supercondominio, "figura con requisiti di eleggibilità e funzioni diverse rispetto al Rappresentante dei Condomini per l'Assemblea, la cui figura è invece regolata dall'art. 67 disp. att. c.c.".
Ha in ogni caso rappresentato il difetto di interesse della condomina istante in quanto il rappresentante con funzione rappresentative del singolo condominio ai sensi dell'art. 67 disp att c.c. è stato nominato con una successiva delibera del 28.9.2023, il cui ordine del giorno era noto alla ricorrente sin dal 15.9.2023 ed il cui esito è stato trasmesso alla difesa di (...) fin dal 29.9.2023. L'impugnativa è infondata e va respinta.
Come correttamente ha evidenziato la difesa di parte resistente la contestazione dell'attrice muove da un'errata interpretazione del punto all'ordine del giorno (3) che è stato approvato; al punto 3 della delibera del 26.6.2023 non è stata nominata la figura rappresentativa della volontà dei singoli compartecipi, quale prevista dall'art. 67 disp. Att e per la quale solo è richiesta ai fini della nomina una maggioranza particolarmente qualificata e ciò proprio in ragione della funzioni rappresentativa e decisoria all'interno dell'assemblea del supercondominio.
In questo senso depone sia il dato letterale del punto 3, in cui si indica il rappresentante per il consiglio del supercondominio (e non il rappresentante per l'assemblea ex art. 67 disp att. c.c.) sia la circostanza (a riscontro) che in data successiva è stato nominato anche il rappresentante del (...) per l'assemblea (delibera del 28.9.2023) per cui attualmente vi è la coesistenza delle due figure e tanto si evince chiaramente anche da una comunicazione del 6.3.2024 proveniente dall'amministratore del (...) resistente ed indirizzata all' amministratore del supercondominio (...) (cfr doc. 7 all. parte resistente).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la successiva delibera del 28.9.2023 non ha dunque determinato la cessazione della materia del contendere in quanto ha avuto ad oggetto la nomina di una figura diversa da quella indicata al punto 3 della decisione impugnata. Altrimenti detto solo con la successiva delibera del 28.9.2023 è stato nominato il rappresentante di cui all'art. 67 disp att. c.c. senza operare in quel consesso alcun richiamo in termini di sostituzione della precedente decisione impugnata in questa sede.
Neppure convince l'ulteriore argomento svolto dalla ricorrente secondo cui la parte della delibera oggetto di opposizione non potrebbe che riferirsi alla nomina del rappresentante dell'assemblea perché il consiglio del supercondominio "non esiste e non è stato documentato dalla controparte la delibera di costituzione del consiglio; inoltre l'unico ente di gestione legittimato a nominare il rapp.te di consiglio è il supercondominio salvo delibera di delega di nomina del proprio consigliere al lotto 12".
Il Consiglio del Condominio rappresenta una figura meramente consultiva e di supporto (solo eventuale non obbligatoria) che nata dalla prassi applicativa ha poi trovato una sua codificazione nell'art. 1130 bis comma 2, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, che "consente all'assemblea di nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari".
In ragione dell'art. 1117 bis c.c. le disposizioni in materia di condominio, tra cui quella appena richiamata, si applicano nei limiti della compatibilità al Supercondominio per cui è ben possibile che si crei il consiglio del supercondominio nel quale evidentemente i singoli consiglieri saranno nominati dalle assemblee dei singoli condomini. Va allora esclusa la nullità allegata da parte ricorrente in quanto non si ritiene che la nomina dei singoli condòmini che avranno una funzione consultiva ed andranno a comporre il consiglia sia di competenza esclusiva dell'assemblea dei rappresentanti del supercondominio, il cui ambito di attribuzioni è specificato e delimitato dall'art. 67 disp. Att.
Attesa la funzione appunto consultiva dell'organo del consiglio si ritiene che i singoli consiglieri (che possono anche essere in numero superiore a tre) debbano essere individuati dai singoli componenti il supercondominio.
Peraltro non è necessario che la figura del Consiglio sia prevista dal regolamento del supercondominio essendo una figura di supporto solo eventuale.
Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione va respinta.
Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto dal (...) resistente tenendo conto che parte ricorrente pur avendo introdotto un'azione che è risultata infondata ha da subito accolto la proposta conciliativa del Tribunale che prevedeva l'abbandono dell'azione con compensazione della spese di lite, il che appare indicativo di un comportamento di leale collaborazione all'interno del processo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono a carico degli attori in favore del convenuto condominio e liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022, riconoscendo i compensi in misura minima, secondo lo scaglione indeterminabile - complessità bassa - , considerando che si tratta di un procedimento semplificato con una fase introduttiva e di trattazione ridotta ed in cui l'istruttoria è stata solo documentale, con distrazione in favore del procuratore Avv. (...) che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) respinge l'impugnativa proposta con il ricorso e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del (...) convenuto, delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% ,con attribuzione al difensore Avv. (...)
Napoli, 21.3.2025
14-06-2025 14:56
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