Condominio.
In un contratto di affitto, la divisione delle spese tra locatore (proprietario) e locatario (inquilino) è regolata principalmente dal Codice, dall’articolo 1576 del Codice civile, e dalla legge 392/78. Il Codice precisa in dettaglio, che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
In dettaglio il contratto registrato può indicare meglio la suddivisione, ma è utile chiarirsi le idee rispetto a frequenti casi specifici: l’interruttore della luce si ritiene una piccola riparazione a carico dell’inquilino, se invece c’è da intervenire sull’impianto paga il locatore.
La tapparella e l’ascensore
Quest’ultimo può rifiutarsi di sostituire a proprie spese la tapparella divenuta inservibile? Anche qui la distinzione va fatta: sarà l’inquilino a pagare le spese per la sostituzione di una cinghia o di una lista della tapparella, mentre la sostituzione dell’intera tapparella la deve pagare chi affitta l’alloggio. E per la manutenzione dell’ascensore? L’articolo 9 della legge 392/78 prevede che l’inquilino provveda alle spese per il funzionamento e per l’ordinaria manutenzione: la sostituzione delle funi ad esempio è manutenzione ordinaria, ma se ci sono interventi straordinari deve pagarli il proprietario.
05-07-2025 15:34
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