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Sentenza

Contratto di assicurazione – Indennizzo assicurativo – Pagamento (c.c., articoli...
Contratto di assicurazione – Indennizzo assicurativo – Pagamento (c.c., articoli 1218, 1900, 2697)
Il Tribunale di Napoli Nord è chiamato a pronunciarsi sulla domanda avanzata dall’attore e qualificata come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell’indennizzo previsto dalle condizioni della polizza assicurativa per il verificarsi dell’evento concretizzante il rischio quale “oggetto” della copertura.

In punto di riparto degli oneri probatori ricorda l’adito Giudice come, in generale, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova dei fatti estintivi dell’altrui pretesa (articolo 1218 c.c.).

In particolare, nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.

Quando poi il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e deve essere provato dall’assicuratore.

In altre parole, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che spetta all’assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (articolo 2697 c.c.); mentre, sull’assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 1900, I, c.c., grava l’onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all’indennizzo.

In definitiva, l’assicurato ha l’onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto; grava poi sull’assicuratore l’onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 9 luglio 2025, n. 2691
Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2691/2025 del 09-07-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del
Giudice - Dott. ### - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta R.G. ###/2021 avente ad oggetto
“assicurazione contro danni” e pendente
TRA
### rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di
citazione, dall'avv. ### ### presso il cui studio, sito in ### in
###, alla ###, è elettivamente domiciliato ATTORE
E
### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di
costituzione, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla
via ###, è elettivamente domiciliata ###
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.05.2025 le parti, mediante il deposito di note
scritte, concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e
la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei
termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E ###
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio
al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come
modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in
giudizio la ###ni S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.,
dinanzi al ### di ### al fine di ottenere indennizzo, in virtù della
polizza assicurativa “###” n. ###, per un furto che assumeva
essersi verificatosi in data ### presso l'immobile di sua proprietà
sito in ### in ### alla via SS. ### e ### n°14.
A supporto della dispiegata azione, deduceva: che, in seguito
all'evento, veniva sottratto di svariati beni quali orologi preziosi,
anelli e diamanti per un vale complessivo di circa € 50.000,00; che
aveva provveduto a denunciare l'accaduto alle ### di ###
nonché alla propria ### di ### che, veniva conferito incarico allo
studio ### da parte della ###ni che in data ###, effettuava
sopralluogo al fine di ispezionare il bene in oggetto assicurato; che
a distanza di venti giorni dal verificarsi del sinistro e precisamente
in data ###, aveva ricevuto dalla società assicurativa la
comunicazione relativa alla disdetta del contratto tra le parti; che,
invano, aveva tentato di mettersi in contatto con lo studio ### al
fine di ottenere la documentazione relativa al sopralluogo
effettuato e solo dopo ulteriori tentativi, gli veniva comunicato di
aver ricevuto dalla ###ni la revoca del mandato; che era, dunque,
costretto a rivolgersi al Presidente del ### di ### per ottenere
la nomina di un perito; che la Presidente del ### di ### nella
persona della Dott.ssa ###, chiedeva spiegazioni solo alla ###ni
e, senza instaurare alcun contraddittorio, rigettava la richiesta di
nomina di un arbitro; che, a seguito di un ulteriore sollecito di
nomina di un perito, in data ###, la ###ni reincaricava lo studio
### per l'accertamento e la quantificazione del danno; che si era
provveduto a contattare il suindicato studio per richiedere tutta la
documentazione in originale (lista beni trafugati, certificati di
proprietà dei beni trafugati, certificato di residenza storico, etc.)
ma senza ottenere alcun riscontro; che, neanche in
quest'occasione, lo studio ### ha provveduto a quantificare il
danno subito né tantomeno ha concluso le operazioni peritali; che,
pertanto, era stato costretto a chiedere, innanzi al ### di ### la
nomina di un CTU ex art. 696 bis c.p.c. al fine di veder quantificato,
seppur a proprie spese, il danno subito e tentare, se possibile, una
conciliazione con la società convenuta; che, anche in questo caso,
la ###ni si opponeva alla richiesta e il giudice concludeva con la
dichiarazione di inammissibilità della richiesta con conseguente
condanna alle spese del giudizio; che, sempre con l'intento di
veder quantificato il danno, aveva chiesto nuovamente al
Presidente del tribunale di ### nella persona del Dott. Sinisi, la
nomina di un perito ma senza alcun esito positivo in quanto, dalle
condizioni generali di contratto si evinceva che senza la volontà di
entrambe le parti non era possibile accedere all'arbitrato e/o alla
perizia contrattuale; che, pur avendo tentato in tutti i modi
possibili, di ottenere la quantificazione dei danni subiti, la società
convenuta si era sempre opposta impedendo tale attività; che,
anche, la richiesta di mediazione della lite era rimasta inevasa.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché venissero
accertati i fatti di cui è causa e si dichiarasse l'obbligo di indennizzo
assicurativo, come da contratto tra le parti, in capo alla ###ni
S.p.A. per i danni patiti in conseguenza del furto subito e, per
l'effetto, accertare e quantificare il danno subito dall'attore nella
somma di € 50.000,00 o diversa somma statuita in corso di
giudizio. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la vittoria ### S.p.A. che, contestando la
fondatezza in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria avanzata,
deduceva: che non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio in
capo al ### circa la presenza e la proprietà dei beni che asseriva
fossero andati perduti essendosi limitato a consegnare unicamente
le copie dei certificati degli orologi e dei gioielli assolutamente prive
di valore probatorio; che nulla era stato consegnato dall'attore che
potesse provare il possesso prima del verificarsi dell'evento furto.
Ciò posto, concludeva per il rigetto della domanda perché
infondata in fatto e in diritto e vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice
e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in
decisione all'udienza del 14.05.2025 con la concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c. La domanda è parzialmente fondata e va accolta
per quanto di ragione.
Entrando nel merito del giudizio, risulta documentalmente provata
la stipula tra la ###ni S.p.A. e ### di una polizza assicurativa
operante dal 17.09.2015 al 17.09.2016, a copertura, tra le altre
cose, anche del rischio di furto e rapina all'interno dell'abitazione
dell'assicurato e fino al massimale complessivo di € 30.000,00.
Nel caso in esame, la domanda avanzata dall'attore è qualificabile
come azione di adempimento contrattuale diretta al
conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni della
polizza assicurativa per il verificarsi dell'evento concretizzante il
rischio quale “oggetto” della copertura.
Ebbene, la compagnia assicurativa convenuta, al fine di escludere
l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, ha eccepito
l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione del fatto che il
### non ha compiutamente dimostrato l'asserita sottrazione dei
beni indicati né, tantomeno, fornito adeguata prova del valore di
quest'ultimi.
In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema
Corte, a ### sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito
che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti
estintivi dell'altrui pretesa.
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei
contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i
principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da
ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558
del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti
dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo
assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi
rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi
oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole
di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive,
causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto
per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo
della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche
Cass. n. ###/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo
di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato
consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio
assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia
opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta
all'assicurato danneggiato dimostrare che si è verificato un evento
coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno
di cui reclama il ristoro” ( ###/2017); mentre, sull'assicuratore,
anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, co 1 c.c. (in
forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da
dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la
causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass.
7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia
verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla
garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in
contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei
rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare
un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale,
rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra
nel suo onere probatorio.
Nel caso in esame, non risulta oggetto di specifica contestazione
da parte della ### assicurativa l'avvenuto furto dei beni all'interno
dell'abitazione del ### sita in ### in ### alla via S.S. ### e
### n. 14 nelle circostanze di tempo e luogo narrate dall'attore
nell'atto introduttivo.
Nonostante la difficoltà per l‘attore di provare un fatto di tipo
negativo-elusivo la dinamica dell'accaduto trova preciso riscontro
nell'escussione testimoniale, nell'espletata consulenza tecnica
d'ufficio e nella documentazione allegata (in primis la denuncia
presentata ai ###. ### ha sporto denuncia alla ### di ### -
### di ### di ### -### il ### (il giorno successivo al
verificarsi dell'evento) e ha raccontato di aver subito un furto nella
sua abitazione nella serata tra il ### e il ### e che gli erano stati
sottratti i seguenti beni: n.11 orologi (di cui n. 2 rolex datejast,
rolex air king, rolex ### rolex submarine, tudor crono, tudor big
blok, tudor submariner, n. 3 omega), n. 2 anelli in oro bianco e
diamanti e 1 orecchini con diamanti, denaro, per un valore di €
3.000,00 in contanti.
Con nota pervenuta alla ###ni s.p.a. il ### il convenuto ha poi
dato comunicazione alla compagnia assicurativa del furto subito.
Oltretutto, le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito poi
riscontro circa l'accadimento del fatto storico e della detenzione
antecedente dei beni oggetto di furto.
Il teste ### escusso all'udienza del 18.01.2024 ha dichiarato “ho
notato che la stava la casa “sottosopra”, stavano cassetti a terra,
divani spostati, biancheria; è andato subito nella cabina armadio
della sua camera da letto ; stavano tutti i cassetti a terra e ###
non so se avesse una cassaforte, ma so che custodiva degli orologi,
orecchini della moglie, qualche anello della moglie, nei cassetti
dell'armadio; so che aveva una decina di orologi di valore, ad
esempio ricordo possiede ### un ### me lo sono fatto prestare
per qualche cerimonia ” e dunque, ha confermato il verificarsi
dell'evento lesivo e la circostanza attestante il possesso di taluni
beni oggetto di furto.
Le medesime circostanze sono confermate anche dalla
testimonianza resa dal secondo teste escusso, ### che all'udienza
del 10.6.2024, ha dichiarato “ so che mio fratello possedeva degli
orologi, tre/quattro ### a volte ce li siamo pure scambiati; aveva
anche altri orologi ma non ricordo i modelli, ricordo fossero due
/3; aveva anche anella bracciali che venivano indossati in occasioni
particolari, l'ho anche accompagnato a volte a comprarli; li
custodiva in cassetto della cabina armadio della camera da letto,
conosco questa circostanza in quanto ho proprio visto il cassetto
in parola”.
Se ne desume che i testi, dunque, hanno confermato le circostanze
di fatto riferite da parte attrice circa l'evento “furto” verificatosi
presso l'abitazione di sua proprietà e, in particolare l'avvenuto
furto dei beni secondo le modalità descritte in citazione.
Pertanto, alla luce del quadro probatorio complessivamente
considerato, può ritenersi dimostrato in via documentale quanto
dichiarativa, il verificarsi dell'evento lesivo e la sottrazione di beni
mobili di proprietà del ### È stato provato il fatto costitutivo del
diritto dell'assicurato a conseguire l'indennizzo sulla base della
polizza sottoscritta con la ###ni e, specificamente, in ragione di
quanto previsto alla pagina n. 5 nella quale si legge che rientrano
nel concetto di furto “il complesso mobiliare per l'arredamento del
locali di abitazione, impianti non fissi, armadi forti, casseforti,
oggetti di vestiario ed indumenti di genere, effetti personali,
oggetti pregiati come di seguito definiti, denaro, provviste di
famiglia, elettrodomestici o accessori di pertinenza e quant'altro di
inerente l'abitazione compresi i rivestimenti nonché veicoli a
motore e non, capi di vestiario, gli oggetti personali e il denaro
anche in villeggiatura o presso alberghi e pensioni” cfr. pag. 5
polizza assicurativa allegata al fascicolo di parte attrice).
Oltretutto, l'evento per cui è causa, essendosi verificato il ### e,
dunque, prima della scadenza della polizza stipulata (scadenza al
17.09.2016) è da ritenersi oggetto di garanzia assicurativa poiché
avvenuto nel periodo di validità della stessa.
In sostanza, non emergono elementi di fatto da cui desumere la
sussistenza in capo al danneggiato della grave negligenza richiesta
dalla legge al fine di escludere l'attivazione dell'obbligazione
indennitaria in capo alla ### assicurativa.
Di contro, la ###ni convenuta, all'esito del giudizio non ha provato
l'esistenza di alcun fatto impeditivo o estintivo del diritto
all'indennizzo azionato dall'attore, potendosi ritenere, quindi, del
tutto irrilevanti le sollevate eccezioni ai fini del presente giudizio.
Con riferimento, poi, alla quantificazione del valore dei beni
assicurati e del relativo indennizzo da corrispondere all'assicurato
non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Nel corso del giudizio, il perito incaricato - ### - effettuando una
disamina circa la peculiarità dei beni oggetto di causa, dei materiali
e del relativo valore, esaminati gli atti di causa, acquisita nel
rispetto del contraddittorio la documentazione necessaria (cfr.
certificati di garanzia dei beni allegati al fascicolo di parte attrice),
dichiarava che: “### base della documentazione prodotta in atti
e dei valori di mercato stimabili per l'anno di riferimento (2016), i
beni oggetto di furto risultano essere i seguenti: Ho distinto i
reperti per tipologia, attribuendo un numero progressivo a ciascun
bene. I reperti da n. 1 a n. 11 sono costituiti da orologi, mentre i
reperti da 12 a n. 15 riguardano articoli di gioielleria. La
valutazione degli orologi è stata condotta tenendo conto di:
caratteristiche tecniche dichiarate (modello, referenza e
matricola); stato presunto di conservazione (considerato buono,
salvo diversa evidenza); quotazioni di mercato storico (fonti:
Chrono24, ### forum specializzati); contesto collezionistico e
storico di riferimento”.
E, inoltre, relativamente alla verifica dell'autenticità dei certificati
prodotti in giudizio dal ### e la riconducibilità degli stessi ai beni
oggetto di furto, il CTU ha riferito che “l'analisi della
documentazione prodotta si ritiene che la documentazione allegata
sia autentica e idonea a dimostrare la riconducibilità dei beni
indicati ai certificati prodotti” (cfr. pag. 11 della perizia di stima
depositata da ###.
Quindi, effettuando una elencazione dei beni oggetto del furto
dedotto, con specifico elenco distinto per categoria, e relative
tabelle riteneva, dunque, che l'indennizzo dovuto dall'### è stato
commisurato dall'ausiliario al valore del bene assicurato alla data
del 20.07.2016 con detrazione dello scoperto del 10%.
Tali conclusioni, logicamente e correttamente motivate
dall'ausiliario, non sono state oggetto di alcuna contestazione
proveniente dalle parti.
Pertanto, alla luce delle condizioni di polizza, il valore complessivo
dell'indennizzo dovuto per il furto risulta accoglibile nei limiti
stabiliti e corrispondente ad € 30.000,00.
In conclusione, la società ### s.p.a. va condannata, a titolo di
indennizzo, al pagamento in favore di ### dell'importo
complessivo di € 30.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla
data della richiesta risarcitoria all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio,
che ha condotto ad una sostanziale riduzione del credito
originariamente azionato, sussistono ragioni giustificative per una
compensazione parziale delle spese processuali nella misura del
50%. La restante metà va invece posta carico della società
assicuratrice convenuta secondo il principio della soccombenza e
viene liquidata come da dispositivo in relazione al valore della
controversia determinato in base al decisum ed all'attività
concretamente esercitata dal difensore costituito.
Vanno infine definitivamente poste a carico della compagnia
assicurativa convenuta le spese di C.T.U., liquidate come da
separato decreto.
P.Q.M.
### di ### in composizione monocratica, definitivamente
pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe,
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • accoglie
la domanda proposta e per l'effetto, condanna la società ###
s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a
titolo di indennizzo, in favore di ### della somma di € 30.000,00,
oltre interessi legali come in parte motiva; • condanna la società
assicurativa convenuta al pagamento, in favore di ### delle spese
processuali che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00
per compensi, al netto della compensazione parziale, oltre IVA e
CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella
misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con
attribuzione all'avv. ### D'### dichiaratosi antistatario. • pone
definitivamente a carico della convenuta compagnia assicurativa le
spese di ###
Avv. Antonino Sugamele

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