Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Contratto di prestazione d’opera intellettuale – Cliente – Recesso (Cc, artic...
Contratto di prestazione d’opera intellettuale – Cliente – Recesso (Cc, articoli 2227, 2230, 2233 e 2237)

Il Tribunale di Venezia precisa che il contratto di prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d’opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall’art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d’opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, mentre quella dettata dall’art. 2227 c.c., per il contratto d’opera in generale, comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d’opera intellettuale.

La peculiare modalità di declinazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nutum nei confronti del professionista intellettuale, si collega alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuazione.

Segnatamente, il recesso (straordinario) irretroattivo ad nutum spettante al cliente si fonda su: accentuata fiduciarietà; obbligazione potestativa ex parte creditoris; tutela del contraente debole. Pertanto, il cliente che manifesti la volontà di recedere dal contratto d’opera professionale ha l’obbligo di rimborsare al prestatore d’opera le spese da lui sostenute e di corrispondere un compenso per l’opera svolta, da determinarsi in base ai criteri ex art. 2233 c.c., tenendo conto non soltanto dell’attività preparatoria, ma anche degli esborsi a cui il professionista abbia dovuto far fronte con riguardo alla programmazione dell’intera opera affidatagli. Come anticipato, tale indennizzo - in base alla secca disposizione di legge - non si estende al mancato guadagno; tuttavia le parti possono convenzionalmente derogare a quanto previsto dall’art. 2237 c.c., sia in ordine al recesso ad nutum, sia con riferimento all’eventuale previsione di ristorare il professionista intellettuale del mancato guadagno, essendo entrambi i profili strettamente legati tra loro, e fondati sulla peculiare fiduciarietà dell’incarico.

    Tribunale di Venezia, 15 settembre 2025 n. 4257
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 932 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (pec ###), il quale lo
rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata telematicamente all'atto
di citazione; attore
contro
### S.R.L.S. (c.f. e p.iva ###), contumace; convenuta
### prestazione d'opera intellettuale
conclusioni parte attrice: “ ### il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: ### -
accertato, per quanto esposto e documentato nell'atto di citazione e nelle dimesse memorie ex art.
183, comma 6 c.p.c., nonchè emerso in sede istruttoria, il diritto di credito del Dott. ### e, per
l'effetto, condannare la ### S.r.l.s., in persona del l.r.p.t., al pagamento in suo favore della somma di
€ 24.450,00= (al lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di competenze maturate per i trattamenti di
medicina estetica eseguiti dal febbraio al luglio 2022 compreso, e della somma di € 7.309,50= (al
lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di conguaglio ### competenze per i n. 7 interventi di chirurgia
estetica con anestesia totale eseguiti nel periodo compreso maggio-luglio 2022, oltre interessi di
legge e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero delle diverse somme che
dovessero essere accertate per tali titoli in corso di causa o che il ### riterrà di giustizia riconoscere
anche in via equitativa; - accertata, per quanto esposto e motivato nell'atto di citazione e nelle
dimesse memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., nonchè emerso in istruttoria, la condotta illegittima
della ### S.r.l.s. per aver receduto unilateralmente e senza preavviso dal rapporto di collaborazione
professionale in essere, condannare la medesima, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del
Dott. ### della somma di € 10.000,00= a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di legge e
rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che dovesse
essere accertata in corso di causa o che il ### riterrà di giustizia riconoscere anche in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed accessori
di legge.
In via istruttoria: si reitera l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori (capitoli di prova non
autorizzati e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla società convenuta delle scritture contabili
relative al periodo febbraio - luglio 2022 nonché delle fatture emesse ai pazienti operati dall'attore
tra il maggio e il luglio del 2022) di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositata
in data ###, intendendosi in questa sede integralmente richiamata, per essere rilevanti ed inerenti
alle domande svolte dalla parte attrice.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il dott. ### ha promosso il presente giudizio al fine di vedere condannata ### s.r.l.s. al pagamento in
proprio favore della somma di € 24.450,00= (al lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di competenze
maturate per i trattamenti di medicina estetica eseguiti dal febbraio al luglio 2022 compreso in
esecuzione di accordo di collaborazione avviato nell'anno 2020 con la convenuta, oltre alla somma
di € 7.309,50= (al lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di conguaglio delle competenze maturate
per i n. 7 interventi di chirurgia estetica con anestesia totale eseguiti nel periodo compreso maggio-
luglio 2022.
Il medesimo ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo recesso dal
rapporto di collaborazione operato da ### S.r.l.s. unilateralmente e senza preavviso dal rapporto di
collaborazione professionale, quantificati in € 10.000 o nella diversa domma ritenuta di giustizia.
A fondamento delle proprie domande, il dott. ### dopo aver precisato di essere iscritto all'Ordine
dei ### della ### di ### specializzato in dermatologia ed esperto in chirurgia plastica estetica con
pluriennale esperienza svolta presso strutture sanitarie pubbliche e private aventi sede in ### e
all'estero, ha riferito che, nell'anno 2020, ha iniziato una collaborazione professionale con la società
convenuta.
Con contratto sottoscritto in data ### l'odierno attore si convenzionava con la ### S.r.l.s. ###,
rappresentata dall'### e ### impegnandosi a fornire, in regime di libera professione e per circa due
giorni alla settimana, prestazioni d'opera aventi ad oggetto l'esecuzione - con autonoma
determinazione delle modalità - di trattamenti di medicina estetica ed interventi di chirurgia plastica
di tipo ambulatoriale a favore dei pazienti di quest'ultima.
In particolare, l'accordo prevedeva le seguenti pattuizioni: - il Dott. ### si impegnava a svolgere le
prestazioni convenzionate con diligenza e responsabilità, libero da ogni vincolo di dipendenza e di
subordinazione ma in collegamento con la ### aziendale con la quale si coordinava per le modalità
operative (fissazione degli appuntamenti, organizzazione delle visite ed esecuzione dei trattamenti);
- il Dott. ### avrebbe continuato a svolgere la propria attività professionale anche a favore di altri
### e ### impegnandosi a non pregiudicare il regolare svolgimento delle sue prestazioni a favore di
### S.r.l.s. e a non porre in essere atti di concorrenza sleale a suo danno; - il professionista avrebbe
utilizzato attrezzature e strumenti forniti dalla committente a carico della quale rimanevano i costi
relativi al personale paramedico e di segreteria, del materiale di consumo ordinario e delle
apparecchiature elettromedicali; - la durata del rapporto veniva stabilita “fino a revoca ovvero
dimissioni”; - il compenso sarebbe stato essere liquidato al Dott. ### con cadenza mensile in
funzione delle prestazioni erogate, determinato nella percentuale del 50% sul totale del corrispettivo
pagato alla committente dal cliente/paziente; - in caso di eventuali controversie tra le parti, veniva
individuata la competenza del ### di ### Nel corso della collaborazione il Dott. ### si relazionava
con il ### (marito della ###ra ###, il quale svolgeva all'interno della società funzioni di responsabile
amministrativo, per trattare taluni aspetti operativi del suo incarico, tra cui la qualità delle
attrezzature e dei macchinari laser in uso presso la struttura ovvero da acquistare. ### si rivolgeva
direttamente al ### anche per il conteggio delle proprie competenze, che gli venivano liquidate sulla
base di apposito rendiconto riepilogativo mensile consegnatogli dal ### su supporto cartaceo
(“consuntivo in fiducia”), senza che il professionista verificasse la fatturazione e gli effettivi incassi
della società committente.
Dal 2020 al maggio 2022, l'attore aveva, quindi, svolto i trattamenti di medicina estetica e gli
interventi di chirurgia plastica di tipo ambulatoriale presso i locali della struttura di ### Tra il
settembre 2020 e il febbraio 2022 il dott. ### su richiesta dei signori ### e ### aveva anche eseguito
a favore di conoscenti/amici di questi ultimi n. 4 interventi di chirurgia plastica in anestesia generale
presso la ### di ### di ### S.r.l. (nel prosieguo anche “### di Cura”) quale ### attrezzato avente sede
in ###.
I quattro pazienti avevano pagato direttamente al Dott. ### il costo complessivo dell'operazione
chirurgica, comprensivo anche delle spese della predetta struttura sanitaria.
Tra la fine di aprile e l'inizio del maggio 2022 l'attore si accordava con ### S.r.l.s. per l'esecuzione a
favore dei clienti che si rivolgevano alla medesima (anche per il tramite dello stesso professionista),
presso la ### di ### di interventi in anestesia generale che ne obbligavano il loro ricovero. ### tra il
professionista e la committente prevedeva che il prezzo complessivo pagato dal paziente per
l'operazione di chirurgia plastica avrebbe compreso un corrispettivo per “segnalazione” ad
appannaggio della seconda, corrispondente alla parte di onorario a cui l'attore rinunciava.
Precisamente, ### S.r.l.s. avrebbe incassato e fatturato al paziente circa il 60% del costo totale
(diventando così necessaria la formale presa in carico dei pazienti stessi anche da parte di
quest'ultima) che comprendeva: - le spese della struttura sanitaria (### di ### relative al ricovero e
all'intervento; - le spese dei fornitori di materiali protesici (come nel caso di mastoplastica additiva);
- una quota (pressappoco il 20% dell'intera somma versata) da riconoscere al professionista a titolo
di conguaglio del suo compenso; - il valore della segnalazione stabilita in € 300,00= per gli interventi
“minori” (tipo blefaroplastica e liposuzione) ed in € 450,00= per gli altri interventi (mastoplastica,
rinoplastica e lifting).
Da parte sua, il Dott. ### avrebbe fatturato direttamente al paziente la parte residuale del suo
onorario per l'esecuzione dell'intervento (circa il 40% del totale).
Ciò premesso, l'attore ha lamentato che, a partire dall'anno 2021, la ### S.r.l.s. ha iniziato a non
corrispondere con regolarità i compensi al professionista relativi all'esecuzione dei trattamenti di
medicina estetica, giustificando tale condotta per “temporanea carenza di liquidità”.
Nello specifico, aveva ricevuto il saldo delle competenze dell'ultimo trimestre del 2021 solo a partire
dall'anno successivo. Precisamente, aveva incassato: - nel gennaio del 2022 l'importo di € 1.626,00=,
al netto della ritenuta di acconto (lordo imponibile € 2.030,00=), per le prestazioni eseguite nel
novembre 2021 ed emettendo la fattura n. 03 del 13.01.2022; - nel febbraio del 2022 l'importo
complessivo di € 3.232,00=, al netto della r.a. (lordo imponibile € 4.035,00=), per le prestazioni
eseguite nel dicembre 2021 emettendo a tale titolo le fatture n. 15 del 04.02.2022 e n. 29 del
17.02.2022; - nel marzo del 2022 l'importo complessivo di € 3.237,60=, al netto della r.a. (lordo
imponibile € 4.042,00=), per le prestazioni eseguite nell'ottobre 2021 emettendo le fatture 39 del
10.03.2022 e n. 47 del 24.03.2022.
Per l'attività professionale svolta nel gennaio del 2022 l'attore aveva percepito il relativo compenso
(lordo imponibile € 1.835,00=) solo nel successivo mese di aprile, emettendo la fattura n. 52 del
04.04.2022 di € 1.470,00= al netto della ritenuta d'acconto. ### S.r.l.s. aveva, invece, mandato
completamente insoluta la fattura 74 del 12.05.2022 di € 2.002,00= al netto della r.a. (compenso
lordo imponibile € 2.500,00=), emessa dal Dott. ### a titolo di acconto sulle prestazioni eseguite nel
febbraio del 2022 residuando a saldo delle stesse € 1.045,00= (al lordo della r.a.), in base al conteggio
effettuato dal ### parametrato agli incassi del mese in questione (complessivi € 7.250,00=) ed
applicata la percentuale concordata del 50%. ### S.r.l.s. gli aveva, poi, chiesto di non emettere
ulteriori fatture non avendo fondi sufficienti per pagarle, così procrastinando la rimessa dei suoi
onorari. ### aveva, quindi, domandato alla società committente la liquidazione delle sue
competenze per complessivi € 20.950,00= (al lordo della ritenuta d'acconto) così come conteggiate
dal ### e meglio dettagliate nei prospetti mensili allegati: - prestazioni di febbraio 2022, compenso
professionale pari ad € 3.545,00=; - prestazioni di marzo 2022, compenso professionale pari ad €
6.250,00=; - prestazioni di aprile 2022, compenso professionale pari ad € 4.140,00=; - prestazioni di
maggio 2022, compenso professionale pari ad € 3.665,00=; - prestazioni di giugno 2022, compenso
professionale pari ad € 3.350,00=. ### ha lamentato, altresì, non essergli state versate le
competenze relative al mese di luglio 2022, di cui non era dato sapere l'ammontare in quanto mai
comunicato da ### S.r.l.s. ma che ha ipotizzato essere di circa € 3.500,00= considerata la media degli
incassi della committente (nei giorni di operatività dell'attore) dal febbraio al giugno dello stesso
anno e l'incasso del mese di luglio dell'anno precedente.
Inoltre, dal maggio al luglio 2022 il Dott. ### aveva eseguito presso la ### di ### su clientela ivi
indirizzata della ### S.r.l.s. (anche per il tramite dello stesso), sette interventi di chirurgia plastica in
anestesia generale. Come sopra già chiarito, per tali prestazioni, i pazienti interessati hanno pagato
una parte dell'intero prezzo a ### S.r.l.s. (pari a circa il 60% del totale) e la differenza (il restante 40%
circa) direttamente al Dott. ### che l'ha regolarmente fatturata.
In relazione a tali interventi, peraltro, ### S.r.l.s. non gli aveva versato la parte residuale del suo
onorario per gli interventi eseguiti (pari a circa il 20% dell'intera somma pagata dal paziente e a carico
della società convenuta) la quale ammonterebbe, sempre sulla base dei dati forniti dal ### a
complessivi € 7.309,50= (al lordo della ritenuta d'acconto), come evidenziati nel prospetto allegato
in cui sono esplicitate le somme incassate dalla convenuta: - rinoplastica del 30.05.2022, saldo
competenze di € 1.563,50=; - blefaroplastica superiore del 30.05.2022, saldo competenze di €
733,50=; - rinoplastica del 06.06.2022, saldo competenze di € 1.561,50=; - mastoplastica additiva del
07.06.2022, saldo competenze di € 1.066,50=; - blefaroplastica superiore del 07.06.2022, saldo
competenze di € 681,50=; - mastoplastica additiva del 06.07.2022, saldo competenze di € 971,50=;
- blefaroplastica superiore del 06.07.2022, saldo competenze di € 731,50=.
Il Dott. ### ha poi riferito che, alla fine del luglio 2022, aveva sollecitato alla committente la rimessa
dei propri compensi (sia con riferimento ai trattamenti di medicina estetica che agli interventi esterni
di chirurgia plastica eseguiti) rivolgendosi al ### senza però ottenere alcun riscontro positivo.
In data ### aveva ricevuto la lettera inoltrata via p.e.c. dell'Avvocato ### di ### la quale, scrivendo
in nome e per conto di ### S.r.l.s., lo informava che, “a seguito delle incomprensioni sorte tra lui e la
clinica, questa non aveva piacere che egli si rivolgesse più alla stessa”, precisandogli che, “per tutte
le comunicazioni che avesse dovuto inviare alla sua cliente e per tutti i chiarimenti, sarebbe stato
opportuno rivolgersi al suo Studio”. ### aveva replicato con comunicazione del 20.09.2022 a mezzo
del proprio legale di fiducia.
Con successiva mail del 23.09.2022, l'Avv. ### aveva risposto alla predetta diffida esponendo una
serie di non meglio specificate circostanze riferibili all'attore, tra cui presunti tentativi diffamatori e
questioni di debito/credito che coinvolgerebbero terze persone.
In particolare, l'avv.### citava asseriti crediti che la ### S.r.l.s. avrebbe vantato dal professionista,
“pari ad € 12.002,00=, relativo agli anni 2020 e 2021, per interventi chirurgici eseguiti presso la ###
su proprie pazienti (nei riguardi delle quali egli ha trattenuto compensi in nero), senza nulla
riconoscere alla medesima… e, per lo stesso motivo, la somma di € 19.502,00= concernenti gli
interventi svolti nel 2022”. In quella sede l'attore veniva accusato, seppure in modo generico, di aver
molestato ed infastidito, con atti addirittura di natura sessuale, la ###ra ### nonchè una sua
dipendente e una cliente.
Con riscontro del 04.10.2022 a firma del proprio legale, il dott. ### aveva respinto ogni accusa
chiedendo formale ritrattazione delle accuse rivolte nei suoi confronti, non essendo pervenuta la
quale, la mattina del 14.10.2022 si era recato, con l'assistenza del proprio difensore, presso il ###
dei ### di ### ove aveva presentato formale esposto nei confronti della legale rappresentante della
### S.r.l.s. e del di lei marito.
Ciò premesso in fatto, in punto di diritto l'attore ha evidenziato come la prestazione medica svolta
dal dott. ### in favore di ### sia qualificabile come opera intellettuale.
Richiamata la disciplina di cui all'art. 2233 c.c., in merito alla determinazione dell'onorario per i
trattamenti di medicina estetica, ha ribadito essergli stata riconosciuta la percentuale del 50% sul
totale del corrispettivo pagato alla ### S.r.l.s. da parte del cliente/paziente (percentuale sugli
incassi). Per le competenze maturate nell'ambito della suddetta attività professionale svolta dal
gennaio al giugno 2022, l'attore doveva ancora ricevere complessivi € 20.950,00= (al lordo della
ritenuta d'acconto) come sopra già dettagliate, oltre al compenso relativo al mese di luglio di cui non
conosceva l'effettivo ammontare ma che ha dedotto essere pari a circa € 3.500,00= considerata la
media degli incassi della convenuta dal febbraio al giugno dello stesso anno nei giorni in cui ha
prestato la propria attività l'attore.
Al medesimo dovevano, poi, essere ancora versati complessivi € 7.309,50= (al lordo della ritenuta
d'acconto) a titolo di conguaglio ### delle competenze per i sette interventi chirurgici eseguiti,
presso la ### di ### di ### S.r.l., a favore di clientela della ### S.r.l.s. ivi indirizzata (pari a circa il 20%
dell'intero costo per l'operazione), come sopra già dettagliati.
E ciò senza il riconoscimento alla società convenuta di alcun corrispettivo a titolo di “segnalazione”,
considerata la sua manifesta condotta inadempiente anche con riferimento alla ingiustificata
interruzione del rapporto di collaborazione.
In secondo luogo, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo recesso
operato dalla società convenuta senza alcun preavviso ed in violazione dei principi di correttezza.
Ha evidenziato che il contratto de quo, per quanto non espressamente ivi disciplinato, richiamava le
disposizioni di cui all'art. 2222 e seguenti codice civile e prevedeva l'obbligo di preavviso in caso di
recesso da parte della committente, salvi i casi di sussistenza di una “giusta causa” tra quelle ivi
indicate e legittimanti la risoluzione immediata dello stesso.
Ha, quindi, invocato, l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 2227 c.c. in tema di risarcimento
da mancato guadagno, quantificando l'utile netto ### che il professionista avrebbe tratto dalle
prestazioni future (prevedibili in costanza di rapporto) e non eseguite in € 10.000,00= (considerato
che l'onorario medio mensile, relativo ai trattamenti di medicina estetica eseguiti nel primo semestre
del 2022, risulta essere di circa € 3.500,00= e che il termine di preavviso a carico della committente
era di tre mesi) o da determinarsi nella diversa somma di giustizia.
***
Dichiarata la contumacia della società convenuta e concessi i termini per il deposito delle memorie
di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'espletamento di prova orale.
All'ultima udienza è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
***
Le domande attoree possono trovare parziale accoglimento nei termini e per i seguenti motivi in
fatto ed in diritto.
In linea generale, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni
professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019).
Nella vicenda in esame, il dott. ### ha documentato il contratto concluso in data ### con ### avente
ad oggetto l'esecuzione da parte dell'attore di prestazioni di “### e ### Estetica” (v. doc. 2).
La teste escussa, signora ### segretaria /impiegata amministrativa del Dott. ### dal 2006, con
deposizione dettagliata e precisa, ha poi confermato le prestazioni rese dal dott. ### in esecuzione
del predetto contratto ed oggetto del presente procedimento.
In particolare, la testimone ha riferito in modo chiaro e dettagliato le modalità organizzative degli
appuntamenti del dott. ### sulla base di programma informatico i cui estratti ha saputo riconoscere
e spiegare esaurientemente: “prendo visione del doc. 23, 24, 25, 26, 27, 28 che mi vengono
rammostrati; preciso che si trattata di estratti da google calendar che è un'agenda telematica
condivisa. Preciso che la clinica, presumo della persona della signora ### ma non so meglio
specificare, inviava una mail all'indirizzo del dott. ### che si vede nella parte destra della schermata
(###); il dott. ### sempre tramite ### accetta l'invito e l'appuntamento viene caricato dal
programma in agenda e quindi diviene visibile anche a me, che così posso organizzargli gli altri
appuntamenti. Preciso che solo la clinica è l'organizzatore di quel canale noi potevamo solo
visualizzare l'esito.”. ### ha, altresì, comprovato le prestazioni eseguite presso ### città di ### di
### s.r.l. - ### allegando le relative fatture emesse dalla stessa nei confronti di ### s.r.l. per il noleggio
dei servizi sanitari relativi ai singoli interventi (v. doc. 36).
La società convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di € 24.450,00= (al lordo della
ritenuta d'acconto) a titolo di competenze maturate per i trattamenti di medicina estetica eseguiti
dal febbraio al luglio 2022 compreso, e della somma di € 7.309,50= (al lordo della ritenuta d'acconto)
a titolo di saldo competenze per i n. 7 interventi di chirurgia estetica con anestesia totale eseguiti
nel periodo compreso maggio-luglio 2022, oltre interessi ex art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi
rispetto alla costituzione in mora del 20.09.2022 (doc. 16) al saldo. Nulla a titolo di rivalutazione
monetaria trattandosi di debito di valuta.
Invece, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno
subito dall'attore a causa del recesso senza preavviso operato dalla convenuta.
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme
contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili,
da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la
disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di
recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo
per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 per il contratto d'opera in generale
comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente
prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione
d'opera intellettuale ( civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 185 del 09/01/2020) Se è poi vero che la norma di
cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile
dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al
professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno (Cass.
civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 27938 del 29/10/2024), deve osservarsi che, nella fattispecie in esame,
l'art. 10 del contratto intercorso tra le parti prevede la facoltà in capo al committente di recedere dal
contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al professionista almeno 90 giorni prima, salve
le ipotesi ivi specificate in cui era consentito il recesso senza preavviso, ma non contempla un ristoro
del pregiudizio concernente il mancato guadagno.
Inoltre, l'attore non ha dedotto né provato alcuno specifico pregiudizio dal lamentato mancato
preavviso non avendo allegato alcuna riduzione delle proprie entrate a causa del recesso operato
dalla convenuta potendo lo stesso impiegare altrimenti la propria capacità professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei
parametri di cui al D.M. 55/14, così come aggiornato con D.M. 247/23, sulla base del valore della
controversia, in misura intermedia tra il minimo ed i valori medi in considerazione della natura non
complessa delle questioni esaminate oltre che della limitata attività sia istruttoria che decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così provvede: 1) condanna ### S.r.l.s. al pagamento in favore del dott. ### della somma di €
24.450,00= (al lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di competenze maturate per i trattamenti di
medicina estetica eseguiti dal febbraio al luglio 2022 compreso, e della somma di € 7.309,50= (al
lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di saldo delle competenze per i n. 7 interventi di chirurgia
estetica con anestesia totale eseguiti nel periodo compreso maggio-luglio 2022, oltre interessi ex
art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi rispetto alla costituzione in mora del 20.09.2022 al saldo.
2) condanna ### S.r.l.s. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal dott. ### liquidandole in € 545
per anticipazioni ed € 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura
del 15%, iva e cpa.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza