Convalida di sfratto per morosità - Dichiarazione del locatore – Indispensabilità L’insussistenza della morosità dedotta e la falsità della dichiarazione resa dal procuratore dell’intimante non rilevano ai fini dell’esistenza formale delle condizioni previste per l’emanazione del provvedimento di convalida, il cui accertamento determina la legittimità del provvedimento stesso, rimanendo affidate le eventuali ragioni dell’intimato su tale punto esclusivamente all’azione risarcitoria di cui all’articolo 2043 c.c..
Corte di Appello di Bari, sez. III, sentenza 11 marzo 2025, n. 194
Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 194/2025 del 11-03-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE ### DI BARI
Terza Sezione
Civile La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti ### dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 536/2024 promossa da:
### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente
domiciliat ###a ### presso il difensore, ### contro ### (C.F.
###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###a
### presso il difensore, ### Le parti hanno concluso come da
verbale d'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza di convalida del 19.03.2024, cronologico numero
4627/24, il Tribunale di Foggia II Sezione civile, definitivamente
provvedendo nel giudizio n. 889/2024 R.G. proposta da ### e ###
nei confronti di ### srls, avente ad oggetto sfratto per morosità, lo
convalidava, ordinando all'intimata il rilascio e fissando per
l'esecuzione il ###.
Con ricorso depositato il ### proponeva appello ### srls, chiedendo,
in riforma dell'impugnata sentenza, che la Corte, previa sospensiva
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertasse che
l'ordinanza di convalida di sfratto impugnata era stata emessa in
assenza dei presupposti di legge, in assenza della persistenza della
morosità, e, per l'effetto, ne disponesse la revoca per illegittimità.
In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale delle
controparti. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di
entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e ### con
distrazione per il procuratore dichiaratasi antistataria.
Con comparsa del 19.06.2024, depositata il giorno successivo, si
costituivano gli appellati, chiedendo di respingere l'appello von vittoria
di spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 10.07.2024 la Corte rigettava l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata discussa e
decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 12.2.2025. ### è,
ad avviso della Corte, inammissibile. ###, dopo aver riportato una
serie di circostanze di fatto che, a suo dire, avrebbero preceduto la
vicenda processuale, riconosce, che per non essere venuta
tempestivamente a conoscenza, per sua negligenza, della notifica
dello sfratto per morosità, pur ritualmente avvenuta all'indirizzo
aziendale di posta certificata, non compariva all'udienza di convalida.
Riconosce altresì che il procuratore dei locatori a detta udienza
dichiarava che la morosità persisteva, chiedendo e ottenendo la
convalida dello sfratto.
Sostine però che, proprio per le vicende che hanno preceduto la fase
processuale, contrariamente a quanto dichiarato dalla controparte, la
morosità non c'era.
Avrebbe pertanto errato il Tribunale nel convalidare lo sfratto in
quanto la sua convinzione che la morosità persistesse era stata
ingenerata dalla menzognera dichiarazione di parte locatrice.
Invoca la società appellante una consolidata giurisprudenza di
legittimità secondo cui la dichiarazione del locatore che la morosità
persiste costituisce presupposto di legittimità della convalida, sicché
contro quest'ultima è ammissibile l'appello se diretto a contestare la
mancanza di tale dichiarazione. ( n.15230/14 e Cass. n. 17582/15)
senza tener conto che tale principio si applica al caso in cui la
convalida è avvenuta in mancanza della dichiarazione della di
permanenza della morosità e non nel caso di presenza di tale
dichiarazione però non veritiera.
Proprio la giurisprudenza invocata dall'appellante statuisce infatti che
“In tema di procedimento di sfratto per morosità, la dichiarazione del
locatore che la morosità persiste costituisce il presupposto di
legittimità della convalida, sicché contro di essa è ammissibile
l'appello solo se diretto a contestarne la mancanza e non per dedurne
la non veridicità. (Cass. n. 17582/2015) La stessa è in linea con il
principio generale secondo cui “In tema di procedimento di sfratto per
morosità, avverso la ordinanza convalida è consentito l'appello
soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto
dei presupposti di legge, restando il provvedimento soggetto,
diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui
all'articolo 668 cod. proc. civ.. ( n. 11380/2006) che a sua volta si rifà
alla precedente giurisprudenza citata nell'ordinanza con cui questa
Corte ha rigettato la chiesta sospensiva (Cass. n. 962/1987 e Cass.
n.10146/2001), tutta concorde nell'affermare che la convalida è
illegittima solo assenza della dichiarazione e non dell'obbiettiva
persistenza della morosità, restando irrilevante che la dichiarazione
non sia veritiera.
Il rimedio a cui l'appellante avrebbe dovuto quindi ricorrere, visto che
contestava proprio e solo la veridicità della dichiarazione, era
l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. e non l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.
n. 147/22, con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, di
trattazione e decisionale.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1
quater, come modificato dalla L. 228 del 2012, ricorrono i presupposti
per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello
proposto da ### srls con ricorso depositato il ### nei confronti di
### e ### avverso l'ordinanza di convalida cron n.4627/2024 del
Tribunale di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone: 1) Dichiara inammissibile l'appello; 2) ###
s.r.l.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in
favore di ### alle spese e competenze di questo grado di giudizio,
che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre r.s.g, i.v.a.
e c.a.p. come per legge. Ne dispone la chiesta distrazione in favore
dell'avv. ### de ### procuratore costituito, dichiaratosi
anticipatario; 3) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art.
13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012,
ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante
dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto. 4)
Così deciso in ### nella camera di consiglio della terza sezione civile,
in data ###. ###
25-03-2025 15:09
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